Sentenza n. 2037/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata per il rinnovo dei titoli ambientali, nella parte in cui impone nuove prescrizioni relative alle emissioni diffuse, al monitoraggio della qualità dell’aria, al traffico indotto, alla pulizia delle ruote dei veicoli e alla comunicazione preventiva della messa in esercizio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa autorizzata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare da oltre quindici anni di un insediamento produttivo già autorizzato, ha impugnato l’AUA rilasciata dal SUAP del Comune, la determinazione della Città Metropolitana, il parere comunale e il verbale della conferenza di servizi, limitatamente alle prescrizioni aggiuntive e più gravose rispetto a quelle dell’originaria autorizzazione alle emissioni. Ha dedotto difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe erroneamente trattato il rinnovo come l’avvio di una nuova attività e non avrebbe valutato la documentazione tecnica allegata all’istanza, i sistemi di abbattimento già presenti, l’assenza di emissioni diffuse e l’andamento della produzione. Le prescrizioni contestate imponevano, tra l’altro, la presentazione e realizzazione di un nuovo progetto per l’abbattimento delle emissioni diffuse, la comunicazione preventiva della messa in esercizio, l’installazione di stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria, una relazione sul traffico indotto e la pulizia delle ruote dei veicoli prima dell’immissione sulla viabilità ordinaria. La ricorrente ha inoltre contestato l’assenza di una motivazione specifica sulla necessità, adeguatezza e proporzionalità delle misure, nonché l’integrazione postuma della motivazione operata dalle amministrazioni in giudizio mediante riferimenti alla zona critica del piano regionale della qualità dell’aria, alle BAT, all’incremento dei volumi produttivi, all’industria insalubre e a presunte carenze documentali. Le amministrazioni hanno sostenuto che il rinnovo consente una nuova valutazione tecnico-discrezionale dell’impianto e l’imposizione di prescrizioni più rigorose, giustificate dall’evoluzione normativa, dal contesto ambientale e dalla tutela della salute pubblica.
La decisione
Il ricorso è stato accolto in parte qua. Il TAR ha chiarito che, in sede di rinnovo dell’AUA, l’autorità competente può modificare le condizioni di esercizio e introdurre prescrizioni nuove e più restrittive rispetto a quelle originarie, anche alla luce di sopravvenienze normative o fattuali, delle migliori tecniche disponibili, dei piani di qualità dell’aria e della situazione complessiva delle emissioni. Tale potere, tuttavia, deve essere esercitato sulla base di un’adeguata istruttoria e mediante una motivazione congrua, specifica e rafforzata, soprattutto quando produce effetti nuovi e più gravosi nella sfera di un soggetto già autorizzato. Nel caso concreto, gli atti impugnati non indicavano perché le prescrizioni originarie fossero divenute insufficienti, né illustravano le ragioni per cui le nuove misure fossero necessarie e proporzionate rispetto alle caratteristiche attuali dell’impianto e agli obiettivi di tutela ambientale. Non risultava inoltre una valutazione puntuale della relazione tecnica prodotta dalla ricorrente, dei livelli produttivi, delle emissioni convogliate, dei presidi di abbattimento e dell’asserita assenza di emissioni diffuse. Le giustificazioni introdotte dal Comune nel giudizio sono state qualificate come integrazione postuma non ammissibile della motivazione. Il TAR ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché non era provato che le prescrizioni fossero vincolate da norme inderogabili o che il potere tecnico-discrezionale non avrebbe potuto essere esercitato diversamente. Gli atti sono stati quindi annullati limitatamente alle prescrizioni contestate, con obbligo per l’Amministrazione di riesercitare la discrezionalità sulla base di un’adeguata istruttoria e di una motivazione rafforzata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 269 d.lgs. 152/2006
Richiamato quale fondamento della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della disciplina relativa alla comunicazione della messa in esercizio.
art. 271, comma 5, d.lgs. 152/2006
Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l’autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni [...] a seguito di un’istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili [...] Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell’aria nella zona interessata.
La disposizione consente di fissare prescrizioni anche più rigorose, ma richiede un’istruttoria basata sulle migliori tecniche disponibili, sulla normativa e sui piani di qualità dell’aria, nonché una valutazione complessiva delle emissioni e dello stato dell’aria nella zona.
art. 271, comma 7, d.lgs. 152/2006
L’autorizzazione [...] può sempre stabilire, per effetto dell’istruttoria prevista dal comma 5, valori limite e prescrizioni più severi.
Le prescrizioni più severe sono ammissibili solo quale esito dell’istruttoria prevista dal comma 5.
art. 5, comma 5, d.P.R. 59/2013
L’autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza quando [...] le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale [...] o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
Nel rinnovo dell’AUA possono essere riviste le prescrizioni quando ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi di qualità ambientale o per adeguarsi a nuove disposizioni, ma la revisione deve essere adeguatamente istruita e motivata.
art. 3 l. 241/1990
L’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
La motivazione deve rendere ricostruibile il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione e consentire il controllo sul corretto esercizio della discrezionalità.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La sanatoria del vizio formale non è applicabile quando non sia dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, soprattutto se l’Amministrazione dispone di discrezionalità tecnica e le prescrizioni non risultano imposte da norme vincolanti.
Massime di principio
- In sede di rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale, l’autorità competente può modificare le condizioni di esercizio e imporre prescrizioni nuove o più restrittive rispetto a quelle originarie, quando ciò sia giustificato da sopravvenienze normative o fattuali, dagli obiettivi di qualità ambientale, dalle migliori tecniche disponibili o dalla situazione complessiva delle emissioni.
- L’imposizione di prescrizioni ambientali più gravose nel rinnovo di un’autorizzazione richiede un’istruttoria puntuale sulle caratteristiche attuali dell’impianto, sulle emissioni esistenti, sui presidi già installati, sulle altre fonti emissive e sullo stato di qualità dell’aria nella zona interessata.
- Quando il rinnovo introduce nuovi e più onerosi obblighi a carico di un soggetto già autorizzato, l’Amministrazione è tenuta a una motivazione rafforzata, che spieghi perché le prescrizioni precedenti siano divenute insufficienti e perché le nuove misure siano necessarie, adeguate e proporzionate agli obiettivi di tutela ambientale.
- La motivazione del provvedimento non può essere integrata in giudizio mediante deduzioni dell’Amministrazione non contenute nell’atto impugnato, quali riferimenti tardivi a incrementi produttivi, classificazioni dell’impianto, localizzazioni in zone critiche, BAT, presunte carenze documentali o progetti di governance ambientale.
- L’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non esclude l’annullamento di prescrizioni ambientali prive di adeguata motivazione quando esse non siano vincolate da norme inderogabili e residui uno spazio di discrezionalità tecnica che avrebbe potuto condurre a un contenuto diverso dell’atto.
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