Sentenza del 01/07/2016 n. 5833 - Comm. Trib. Prov. Milano
Avviso di accertamento - Modello 730 - Reddito lavoro dipendente - Tassazione separata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione è stata disattesa: il compenso, essendo stato percepito a distanza di molti anni per effetto della definizione giudiziale della controversia e non per una scelta dilatoria del contribuente, deve essere trattato come arretrato di lavoro dipendente e sottoposto a tassazione separata. L'avviso di accertamento è quindi risultato illegittimo nella parte in cui applicava la tassazione ordinaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la corretta qualificazione fiscale di un compenso di lavoro dipendente percepito circa dieci anni dopo la sentenza del giudice del lavoro che ne aveva riconosciuto il diritto. Il contribuente sosteneva che l'importo costituisse un emolumento arretrato soggetto a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 del TUIR, mentre l'Amministrazione lo aveva assoggettato, o intendeva assoggettarlo, a tassazione ordinaria.
Norme richiamate
Art. 17 del TUIR
Prevede il regime di tassazione separata per determinati arretrati di lavoro dipendente percepiti in anni successivi, quando la loro corresponsione deriva da circostanze oggettive, come una controversia giudiziaria, e non da una scelta volontaria delle parti.
Massime di principio
- Un compenso di lavoro dipendente corrisposto molti anni dopo il periodo di riferimento può rientrare nella tassazione separata se il ritardo dipende da una controversia giudiziaria o da altra causa oggettiva.
- La data della percezione non è l'unico elemento decisivo: occorre verificare perché il pagamento sia stato differito e se il ritardo fosse estraneo alla volontà del contribuente.
- Quando il diritto al compenso viene riconosciuto o definito da una sentenza del giudice del lavoro, il pagamento tardivo costituisce normalmente un indice significativo della natura arretrata dell'emolumento.
- La tassazione ordinaria può essere contestata quando determina l'applicazione dell'aliquota sui redditi dell'anno di pagamento, anziché del regime separato previsto per gli arretrati maturati in anni precedenti.
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