Sentenza del 01/07/2016 n. 1833 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - studi di settore - maggiori ricavi - accertamento con adesione - successiva contestazione - è possibile - presunzione di maggiori ricavi - è tale. Studi di settore - conferma - sussistenza di ulteriori elementi - è necessaria - presunzioni gravi, precise e concordanti - scostamento fra compensi dichiarati e rilevati - è tale. Studi di settore - giustificazione dello scostamento - motivi di salute - certificato medico non coevo al periodo di verifica - prova - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la determinazione di maggiori ricavi fondata sugli studi di settore, sostenendo che lo scostamento rispetto ai valori medi di settore non fosse sufficiente a giustificare l'accertamento e invocando, quale spiegazione, una patologia depressiva che avrebbe limitato la propria attività lavorativa nel periodo verificato. Contestava inoltre la rilevanza dell'accordo raggiunto in sede di accertamento con adesione. La questione riguardava quindi la sufficienza degli elementi presuntivi e la validità della documentazione medica prodotta.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La Corte ha ritenuto che l'accertamento basato sugli studi di settore potesse essere confermato dalla presenza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, individuati nello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dalla media di settore e nell'accordo precedentemente raggiunto mediante accertamento con adesione. Il certificato medico non è stato considerato idoneo a giustificare lo scostamento, poiché rilasciato diversi anni dopo il periodo d'imposta e quindi non coevo ai fatti da provare.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando le inesattezze, omissioni o insufficienze della dichiarazione risultano da elementi presuntivi, purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Art. 62-sexies, d.l. n. 331/1993
Gli studi di settore possono costituire la base dell'accertamento, ma le relative risultanze devono essere valutate insieme a ulteriori elementi idonei a confermarle e a rendere attendibile la presunzione di maggiori ricavi.
Cassazione, sentenza n. 14908/2014
Ha ritenuto sufficienti, nel caso concreto, lo scostamento tra ricavi dichiarati e valori medi di settore e l'accordo raggiunto in sede di accertamento con adesione; ha invece escluso l'efficacia probatoria di un certificato medico tardivo e non coevo al periodo d'imposta.
Massime di principio
- Gli studi di settore, considerati isolatamente, non rendono automaticamente incontestabile la pretesa fiscale: l'Amministrazione deve corroborarne le risultanze con ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
- Lo scostamento significativo tra i ricavi dichiarati e i valori medi del settore può costituire un elemento presuntivo valido, soprattutto se accompagnato da altri indizi convergenti.
- Un accordo raggiunto in sede di accertamento con adesione può essere valorizzato come elemento di conferma della maggiore capacità contributiva, anche se successivamente contestato, salvo vizi specifici dell'accordo o del procedimento.
- Le giustificazioni basate su motivi di salute devono essere documentate con prove attendibili, specifiche e riferibili al periodo d'imposta verificato; una certificazione medica formata molti anni dopo ha normalmente un valore probatorio ridotto o nullo.
- Per superare un accertamento presuntivo non basta allegare circostanze generiche: il contribuente deve fornire una spiegazione concreta, documentata e coerente con i dati economici e con il periodo oggetto di verifica.
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