Sentenza del 01/07/2016 n. 1837 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - accertamento - notifica entro 60 giorni dal rilascio copia p.v.c. - motivata urgenza - assenza - nullità dell'atto - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica dell'avviso prima della scadenza dei sessanta giorni comporta la nullità dell'atto quando l'Ufficio non dimostri e non esponga nell'atto le concrete ragioni di particolare urgenza. Il termine dilatorio tutela il diritto del contribuente a presentare osservazioni e richieste dopo la conclusione della verifica; la sua violazione non può essere superata da una motivazione generica o da ragioni non indicate dall'Amministrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di accertamento è stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura o dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione. Il contribuente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per l'assenza di una motivazione relativa a specifiche ragioni di particolare urgenza che potessero giustificare la notifica anticipata.
Norme richiamate
Art. 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiede che gli atti dell'Amministrazione finanziaria siano motivati, consentendo al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, comprese le eventuali ragioni di urgenza.
Art. 37-bis, d.P.R. n. 600/1973
È richiamato in relazione alla disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi e alla contestazione della pretesa tributaria.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
Il termine di sessanta giorni è dilatorio e consente al contribuente di formulare osservazioni e richieste. La notifica anticipata è ammessa solo in presenza di specifiche ragioni di particolare urgenza, che devono essere provate dall'Ufficio ed esposte nell'atto.
Cassazione, sentenza n. 23050/2015
Conferma che l'avviso notificato prima del decorso dei sessanta giorni è nullo se l'Amministrazione non dimostra ed espone concrete ragioni di particolare urgenza.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo viene notificato prima della scadenza di un termine dilatorio previsto a tutela del contribuente, l'Amministrazione deve indicare nell'atto ragioni concrete, specifiche e comprovabili che giustifichino l'anticipo.
- Una motivazione generica, stereotipata o aggiunta solo successivamente non è normalmente sufficiente a sanare la violazione del termine.
- In caso di notifica anticipata, il contribuente deve verificare la data di rilascio del processo verbale, la data di notifica dell'accertamento e l'effettiva presenza di una motivazione sull'urgenza.
- L'assenza di una valida motivazione dell'urgenza può comportare la nullità dell'avviso, con conseguente vantaggio processuale per il contribuente.
- La violazione del termine non determina automaticamente l'illegittimità in ogni situazione: occorre verificare la disciplina applicabile, l'esistenza di una concreta urgenza e il contenuto della motivazione dell'atto.
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