Sentenza del 01/07/2016 n. 1836 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Impresa agricola - regime ordinario - attività plurime - agriturismo - contributo regionale - valenza - contributo in conto capitale - sopravvenienza attiva - è tale - imponibilità - consegue. Impresa agrituristica - contributo in conto impianti - regime iva ordinario - detraibilità dell'IVA - non è compatibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale di un contributo regionale ricevuto dall'impresa. Il ricorrente sosteneva che il contributo fosse un contributo in conto impianti, con conseguente riduzione del valore fiscale dei beni agevolati e non immediata imponibilità come componente reddituale. L'Amministrazione lo ha invece qualificato come contributo in conto capitale, avente natura di sopravvenienza attiva imponibile. La qualificazione è stata ritenuta coerente anche con il comportamento dell'impresa, che aveva detratto integralmente l'IVA relativa alle spese sostenute utilizzando il contributo.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione è stata accolta: il contributo regionale è stato considerato un contributo in conto capitale e, pertanto, una sopravvenienza attiva imponibile. Non è stata ritenuta corretta la sua imputazione come mera riduzione del valore fiscale dei cespiti. La detrazione dell'IVA sulle spese finanziate dal contributo è stata valorizzata come elemento incompatibile con la pretesa di escludere il contributo da imposizione, poiché ciò avrebbe consentito di beneficiare della detrazione IVA senza assoggettare a imposizione il relativo finanziamento.
Norme richiamate
Art. 5 della legge n. 413/1991
La norma è richiamata nel quadro della disciplina fiscale applicabile alle imprese agricole e agrituristiche e alla determinazione del relativo reddito.
Massime di principio
- La qualificazione di un contributo come contributo in conto capitale o in conto impianti dipende dalla sua concreta funzione e dal collegamento con l'investimento, non soltanto dalla denominazione utilizzata nei documenti amministrativi.
- Un contributo destinato genericamente a sostenere l'attività o il patrimonio dell'impresa può essere trattato come sopravvenienza attiva imponibile, anziché come riduzione del costo fiscale del bene.
- Il comportamento tenuto dal contribuente, in particolare l'esercizio della detrazione IVA sulle spese finanziate, può costituire un elemento decisivo per interpretare la natura e il trattamento fiscale del contributo.
- La detrazione integrale dell'IVA sugli acquisti finanziati da un contributo deve essere coordinata con l'imponibilità del contributo stesso, evitando un vantaggio fiscale non coerente con la natura dell'operazione.
- In situazioni analoghe è necessario verificare congiuntamente il provvedimento di concessione, la destinazione del finanziamento, le modalità di contabilizzazione e il trattamento IVA concretamente adottato.
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