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Sentenza

Sentenza del 01/07/2016 n. 215 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Dogane aveva contestato ad "A" spa la violazione della disciplina relativa alla vendita e alla fornitura di energia elettrica all'interno di un sito industriale, sostenendo che l'energia venduta da "B" spa non fosse destinata esclusivamente ad "A", ma anche ad altri soggetti conduttori di porzioni immobiliari. Per tali violazioni era stata irrogata una sanzione amministrativa di 300.963,60 euro, definibile in via agevolata mediante il pagamento di 100.321,20 euro. "A" spa aveva impugnato l'atto, ma successivamente aveva aderito alla definizione agevolata, versando l'importo richiesto. Il giudizio era quindi stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere. L'Agenzia ha appellato esclusivamente la decisione sulle spese, sostenendo che non vi fosse alcun accordo per la compensazione e che dovesse essere riconosciuta la soccombenza virtuale di "A" spa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e ha confermato la compensazione delle spese del primo grado, disponendo altresì la compensazione delle spese del giudizio d'appello. Il giudice ha ritenuto che, a seguito della definizione agevolata e del pagamento effettuato, fosse cessata la materia del contendere e non emergesse una soccombenza virtuale di "A" spa, anche perché la questione aveva ricevuto soluzioni giurisprudenziali diversificate. È stato inoltre escluso che vi fosse un accordo tra le parti sulla compensazione delle spese: la compensazione è stata ritenuta giustificata autonomamente dall'assenza di un vincitore e di un soccombente e dall'infondatezza della tesi sulla soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria si estingue per definizione agevolata o per altra causa che elimina l'oggetto del giudizio, non vi è necessariamente un vincitore o un soccombente e le spese possono essere compensate.
  • La compensazione delle spese non richiede necessariamente un accordo espresso tra le parti: il giudice può disporla autonomamente, motivandola con la cessazione della materia del contendere e con l'assenza di una soccombenza effettiva o virtuale.
  • Il pagamento dell'importo previsto dalla definizione agevolata non equivale automaticamente a un riconoscimento della fondatezza della sanzione né determina, da solo, la soccombenza virtuale del contribuente.
  • La soccombenza virtuale deve essere valutata sulla base dell'esito presumibile della controversia, ma può essere esclusa quando la questione presenta orientamenti giurisprudenziali contrastanti o non consente di individuare con sufficiente certezza quale parte avrebbe prevalso.
  • La costituzione in giudizio del contribuente dopo la definizione agevolata non è necessariamente abusiva o ingiustificata, soprattutto se finalizzata a tutelarsi rispetto alla validità e alla ritualità della definizione effettuata.

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