Ordinanza n. 1195/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di non ammissione del ricorrente a sostenere la prova orale per l’esame di avvocato per la sessione 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione alla prova orale dell'esame di avvocato per la sessione 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato la non ammissione alla prova orale dell'esame di avvocato per la sessione 2025, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'atto. Tra le censure dedotte figurava la mancata indicazione dei criteri di valutazione degli elaborati, ritenuta lesiva delle garanzie di trasparenza e motivazione. Un'ulteriore censura riguardava la disciplina normativa applicabile al procedimento di abilitazione, con riferimento al rapporto tra l'art. 49 e l'art. 46 della legge n. 247/2012.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto non meritevole di favorevole scrutinio la censura relativa alla mancata indicazione dei criteri di valutazione, perché generica e perché il verbale di correzione faceva espresso riferimento alla previgenza dei criteri. Quanto alla disciplina applicabile, ha affermato che, ratione temporis, all'esame indetto con provvedimento ministeriale del 30 giugno 2025 si applica l'art. 49 della legge n. 247/2012, che per i primi tredici anni dall'entrata in vigore della legge mantiene l'applicazione delle norme previgenti per prove e modalità d'esame, escludendo l'applicazione dell'art. 46 della stessa legge. Ne consegue, secondo il TAR, la sufficienza del voto numerico quale motivazione del giudizio sugli elaborati, alla luce dei principi giurisprudenziali condivisi dalla Sezione. Non è stata quindi ravvisata, in sede cautelare, una ragione per sospendere il provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 di spese processuali in favore del Ministero, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e il relativo scrutinio giudiziale.
art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247
Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti
Per l'esame di abilitazione indetto con provvedimento ministeriale del 30 giugno 2025, la disposizione mantiene l'applicazione della disciplina previgente quanto a prove e modalità d'esame, escludendo l'applicazione dell'art. 46 della medesima legge.
art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247
Il TAR ne esclude l'applicazione ratione temporis al procedimento esaminato.
Massime di principio
- Per l'esame di abilitazione alla professione forense indetto nel periodo di vigenza della disciplina transitoria prevista dall'art. 49 della legge n. 247/2012, prove e modalità d'esame restano disciplinate dalle norme previgenti, con esclusione dell'applicazione dell'art. 46 della medesima legge.
- Nel regime normativo ritenuto applicabile ratione temporis all'esame di abilitazione forense, il giudizio sugli elaborati può essere motivato mediante la sola attribuzione del voto numerico.
- Una censura relativa alla mancata indicazione dei criteri di valutazione non può sorreggere la domanda cautelare se formulata in modo generico e se il verbale di correzione richiama espressamente la previa determinazione dei criteri.
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