Cassazione Penale, Sentenza n. 1981/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per tentata estorsione e diffamazione. Allegri deduce l'insussistenza dell'estorsione perché la persona offesa non avrebbe avuto il potere di imporre la prosecuzione dei contratti con Eurospin e dunque la richiesta di denaro non poteva cagionare un danno patrimoniale; contesta inoltre che la presunta diffamazione fosse assorbita nel reato di estorsione. Taraschi deduce la mancanza di minaccia e dell'idoneità della sua condotta (singola telefonata) a contribuire causalmente all'estorsione, contesta la motivazione e la quantificazione della pena e del risarcimento e lamenta il mancato riconoscimento di attenuanti e di benefici (sospensione condizionale, non menzione).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato riguardasse un diritto già acquisito (commesse e contratto in essere della fornitrice con Eurospin) e che la condotta fosse idonea a cagionare il danno riferito, escludendo la riconduzione della vicenda all'art. 2635 c.c. Ha inoltre affermato che la diffamazione non è assorbita dall'estorsione data la diversa struttura dei reati, delle persone offese e dei beni giuridici tutelati. Quanto a Taraschi, la Cassazione ha escluso la rilettura dei fatti di merito e considerato generiche le censure sulla partecipazione causale e sui benefici penali non specificatamente richiesti in appello. Ha confermato la condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili. Ha infine calcolato i termini di prescrizione residui: tentata estorsione con termine massimo al 30/07/2024; diffamazione con termine massimo al 29/02/2024, tenendo conto delle sospensioni.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Riferito alla fattispecie di estorsione; la Corte ha confermato che la condotta contestata integra il reato quando è idonea a ledere un diritto già acquisito (es. commesse in essere) e non è necessario che il diritto di continuare i rapporti contrattuali sia espressamente previsto nel contenuto formale del contratto
art. 2635 cod. civ.
Invocato dalla difesa come possibile inquadramento alternativo; la Corte ha escluso che la condotta costituisca fattispecie rilevante ai sensi di tale norma, rilevando differenze strutturali tra estorsione e comportamenti disciplinabili dal codice civile e richiamando la clausola di riserva per fattispecie penali più gravi
art. 84 cod. pen.
Citato in riferimento alla disciplina connessa ai reati (come prospettata dalla difesa in relazione alla diffamazione); la Corte ha comunque ritenuto che la diffamazione debba essere valutata autonomamente e non assorbita nell'estorsione per le differenze di struttura e di interesse tutelato
art. 595 cod. pen.
Norma sulla diffamazione; la Corte ha ritenuto configurabile il reato distinto dall'estorsione, in quanto tutela della reputazione diversa rispetto al patrimonio/diritto patrimoniale leso dall'estorsione
art. 49 cod. pen.
Richiamato nella impugnazione (in rapporto alla responsabilità personale e/o partecipazione), la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla insufficiente prova del contributo causale di Taraschi, confermando la valutazione di merito sul ruolo propulsivo e l'influenza del medesimo
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Riferito alla possibilità per il giudice di appello di applicare d'ufficio circostanze attenuanti: la Corte ha precisato che la mancata concessione non può essere censurata in cassazione se la richiesta specifica non era stata formulata né in appello né nelle conclusioni, richiedendo una richiesta puntuale e motivata in sede di merito
art. 163 cod. pen.
Norma sui benefici penali (es. non menzione): la Corte ha considerato congrua la motivazione del diniego della non menzione sulla base dei dati fattuali e delle condotte ritenute
art. 157 e 161 cod. pen.
Richiamati ai fini del calcolo della prescrizione e del termine massimo: la Corte ha applicato tali criteri per determinare le scadenze della prescrizione dei reati contestati, tenendo conto delle sospensioni
Massime di principio
- La perdita o la minaccia di perdita di commesse o rapporti contrattuali già acquisiti può costituire il bene giuridico leso idoneo a integrare il reato di estorsione, anche se il potere di imporre formalmente la prosecuzione del contratto non è esplicitamente previsto in clausole contrattuali
- La diffamazione può essere reato autonomo rispetto all'estorsione: non si assorbe automaticamente in quest'ultima quando sono differenti la struttura del fatto, la persona offesa e il bene giuridico tutelato
- In Cassazione non è consentita una rilettura autonoma dei fatti di merito: le censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti già verificati dal giudice di merito sono inammissibili se non fondate su vizi logico-giuridici specifici
- La mancata richiesta specifica di circostanze attenuanti o di benefici in sede di appello limita la possibilità di contestarne l'omissione in sede di legittimità; il giudice di appello può applicare attenuanti d'ufficio solo se viene posta la questione in modo chiaro e documentato in grado di richiedere una motivazione
- Nel calcolo della prescrizione occorre considerare i periodi di sospensione (es. emergenza pandemica, legittimo impedimento, rinvii su richiesta delle parti), che possono incidere in modo significativo sulla decorrenza del termine
- La condanna comporta normalmente la rifusione delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, salvo diversa statuizione motivata
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