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Sentenza

Sentenza n. 5757/2026 - Napoli, Sezione 8

Giustizia amministrativa202502842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di annullamento d’ufficio del permesso di costruire per un fabbricato residenziale, dichiarazione di inefficacia della SCIA alternativa in variante e ordine di ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di titoli edilizi)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza n. 8 del 19 marzo 2025, relativa al permesso di costruire n. 38 del 12 luglio 2023 e alla SCIA alternativa in variante presentata il 31 gennaio 2024. Ha dedotto: la violazione delle garanzie partecipative, poiché, benché la comunicazione di avvio fosse stata inviata il 22 dicembre 2024, gli atti del procedimento le erano stati resi accessibili soltanto il 18 marzo 2025, il giorno prima dell’adozione dell’ordinanza, rendendo impossibile presentare osservazioni; il superamento del termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio, applicabile ai titoli successivi alla novella del 2021; l’insussistenza di una falsa rappresentazione dei fatti che potesse giustificare il superamento del termine, non essendo sufficiente la successiva conoscenza della sentenza TAR n. 1133/2023; l’omessa comparazione tra l’interesse pubblico al ritiro e l’interesse privato alla conservazione dei titoli; e la compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica comunale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Ha ritenuto fondata la censura partecipativa: l’accesso agli atti concesso soltanto il 18 marzo, seguito dall’adozione dell’atto il giorno successivo, aveva reso pressoché impossibile presentare difese, nonostante l’ordinanza desse atto della loro mancata presentazione. Ha inoltre accolto la censura sul termine per l’autotutela: il provvedimento non indicava una falsa rappresentazione idonea a ingannare l’amministrazione, ma soltanto un’erronea rappresentazione e valutazione dei fatti, insufficiente a superare l’affidamento sulla tempestiva adozione del provvedimento di ritiro. Ha rilevato anche il difetto di motivazione: il mero richiamo alla sentenza relativa a un precedente diniego, senza richiamarne il contenuto né svolgere il confronto tra interesse pubblico all’annullamento e ragioni conservative del privato, non giustificava l’esercizio dell’autotutela. La decisione non sviluppa un’autonoma valutazione sulla censura di compatibilità urbanistica. Comune condannato alle spese, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Risulta fondata anche la censura afferente al superamento del termine decadenziale per l’esercizio della funzione di autotutela. Invero, nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento ad una falsa rappresentazione, condizione imprescindibile per il venir meno della condizione soggettiva di affidamento sulla tempestiva adozione di provvedimenti di ritiro; nel provvedimento impugnato si fa riferimento esclusivo ad una erronea rappresentazione e valutazione di fatti che avrebbero indotto ad il funzionario al riesame della pratica, senza riferimento alcuno ad un mendacio idoneo a ingannare l’Amministrazione ed ad alterare il corretto esercizio del potere di primo grado.

    Il superamento del termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio non è giustificato dalla sola erronea rappresentazione o valutazione dei fatti: occorre che il provvedimento individui una falsa rappresentazione, connotata da mendacio idoneo a ingannare l’amministrazione e ad alterare il corretto esercizio del potere originario.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione consente l’accesso agli atti del procedimento di autotutela soltanto il giorno prima dell’adozione del provvedimento, la partecipazione procedimentale non è effettiva se, per la concreta scansione temporale, il destinatario non ha avuto una reale possibilità di presentare osservazioni.
  • Il superamento del termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio di un titolo non può fondarsi sulla sola erronea rappresentazione o valutazione dei fatti: occorre una falsa rappresentazione riconducibile a un mendacio idoneo a ingannare l’amministrazione e ad alterare il corretto esercizio del potere di primo grado.
  • Il richiamo a una precedente sentenza che abbia respinto il ricorso di altri contro un diniego edilizio non è, da solo, motivazione sufficiente per l’annullamento d’ufficio di titoli edilizi: l’amministrazione deve rendere conoscibili le ragioni pertinenti della decisione e confrontare l’interesse pubblico al ritiro con le ragioni del privato per la conservazione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoDifetto di motivazione

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