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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17270/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sull'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva concesso la semilibertà ad Amato, condannato all'ergastolo per plurimi reati, tra cui partecipazione ad associazione mafiosa e omicidi. Il Procuratore generale aveva impugnato sostenendo errata applicazione delle norme ostative (art. 4-bis e connesse), e la mancata considerazione degli elementi che indicherebbero la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, l'assenza di dissociazione e la mancata prova dell'adempimento delle obbligazioni civili/riparatorie; chiedeva dunque di escludere la concessione dei benefici

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti specificati: ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato al Tribunale di sorveglianza per integrare la motivazione. La Corte ha chiarito che, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. n.162/2022, quando sia stata accertata l'impossibilità della collaborazione, non si applicano automaticamente gli oneri più gravosi introdotti dalla riforma; tuttavia il Tribunale non ha adeguatamente motivato (i) se e in quali sentenze sia stato accertato l'evento della collaborazione impossibile per tutti i reati in esecuzione, (ii) quali elementi positivi concreti escludano, all'attualità, collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio di loro ripristino, e (iii) la valutazione delle osservazioni negative espresse dagli organi investigativi (DNAA, DDA). Pertanto il provvedimento di concessione della semilibertà è stato annullato e il Tribunale incaricato di provvedere nuovamente fornendo motivazione più precisa e completa

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen. (comma 2)

    Disciplina le condizioni ostative e la verifica dei collegamenti attuali con la criminalità organizzata; la Corte ha richiamato che, ai fini dell'accesso a misure alternative per condannati per delitti 4-bis, è necessario escludere l'attualità di collegamenti e il pericolo di ripristino, valutando elementi concreti oltre la mera buona condotta o la dichiarata dissociazione

  • art. 4, comma 1-bis Ord. pen. (modificato dall'art. 1, comma 1 lett. a) D.L. n.162/2022)

    Introdotto un onere probatorio più stringente per i condannati per reati ostativi che non collaborino: devono allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla mera dichiarazione di dissociazione, per escludere attuali collegamenti con organizzazioni criminali. La Corte ha precisato che per reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, se è accertata l'impossibilità di collaborazione, non si possono comunque applicare automaticamente tutti i nuovi oneri senza adeguata motivazione

  • art. 3, comma 2 D.L. n.162/2022 (convertito dalla legge n.199/2022)

    Stabilisce modalità transitorie: per condannati i cui fatti sono anteriori al decreto ed in cui sia stato accertato che la collaborazione è impossibile, i benefici possono essere concessi secondo la procedura di cui al comma 2 dell'art. 4-bis, purché acquisiti elementi idonei ad escludere l'attualità dei collegamenti. La Corte ha applicato questa distinzione e richiesto chiarezza su quali condanne ricada l'accertamento di impossibilità di collaborazione

  • art. 58-bis / 58-ter Ord. pen. (richiamati nel testo)

    Norme sulla collaborazione con la giustizia e sugli effetti; la Corte ha richiamato che l'assenza di collaborazione può essere rilevante ma occorre accertare quando la collaborazione sia 'impossibile' e per quali sentenze ciò sia avvenuto

  • legge n. 374/1975 (richiamata)

    Norme procedurali/interlocutorie citate a supporto delle eccezioni sollevate; la Corte ha considerato le disposizioni nel complesso quadro delle norme ostative e transitorie

Massime di principio

  • Se il detenuto è condannato per reati ostativi (art.4-bis) commessi prima della riforma del 2022 e la collaborazione è stata ritenuta 'impossibile', il giudice deve indicare con precisione per quali sentenze è stato accertato tale stato; non basta un richiamo generico al cumulo delle sentenze
  • La semplice buona condotta carceraria, l'assenza di nuovi reati o la mera dichiarazione di dissociazione non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'assenza attuale di collegamenti con la criminalità organizzata: occorrono elementi positivi, concreti e specifici che escludano il pericolo di ripristino dei rapporti
  • I pareri negativi di DNAA/DDA e le relazioni investigative devono essere considerati e motivatamente valutati dal giudice: se il giudice decide di ignorarli o li ritiene superati, deve darne esplicita e circostanziata confutazione
  • Il Tribunale deve motivare in modo chiaro e puntuale sia sull'applicabilità della disciplina transitoria (art.3 comma 2 D.L.162/2022) sia sull'adempimento o meno degli obblighi civili/riparatori evocati dalla norma come possibili condizioni per i benefici
  • In caso di motivazione insufficiente circa l'assenza di collegamenti attuali o del rischio di ripristino, la decisione può essere annullata con rinvio affinché il giudice integri e precisii le ragioni della propria valutazione

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