Cassazione Penale, Sentenza n. 22542/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello (6/05/2022) che, confermando la revoca della confisca e del sequestro disposti con ordinanza n.179/21 del 3/12/2021, aveva esteso la revoca anche al complesso aziendale della 3D s.r.l. (comprese le quote sociali e il capannone). Il ricorso denunciava nullità per violazione del contraddittorio: l'omesso avviso e la mancata notifica dell'udienza alle parti e ai terzi interessati (in particolare a Lucia Tassone, a Vito e Luigina Tripodi, alla 3D s.r.l. e all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati) avrebbero reso insanabile il provvedimento adottato senza le necessarie formalità
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per violazione del contraddittorio. Ha dichiarato l'annullamento dell'ordinanza del 6 maggio 2022 (depositata il 9 maggio 2022), emessa ad integrazione dell'ordinanza del 2 marzo 2022 che aveva rigettato l'opposizione della Procura generale e confermato la revoca della confisca. Il provvedimento è stato annullato con rinvio per nuovo giudizio, disponendo che vengano notificati e avvisati l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati nonché Lucia Tassone e Vito e Luigina Tripodi (e, quindi, consentito il pieno contraddittorio nei loro confronti)
Norme richiamate
art. 12-sexies, legge 8 giugno 1992 n. 306 (confisca allargata) / oggi art. 240-bis c.p.
Norma che disciplina la confisca allargata: la Corte ricorda che le controversie relative all'applicazione di tali misure coinvolgono terzi titolari dei beni e l'Agenzia Nazionale, che devono poter partecipare al procedimento; la revoca/accertamento della confisca che incide su beni intestati a terzi richiede garanzie di contraddittorio
art. 667 co. 4 cod. proc. pen.
Previsione sul procedimento adottato senza formalità e sull'obbligo di avviso agli interessati; la giurisprudenza interpreta questa norma estensivamente per individuare la nullità in caso di omesso avviso
art. 666 cod. proc. pen.
Norme sul procedimento di opposizione e sulle formalità per la chiamata in giudizio; l'omessa comunicazione dell'avviso di udienza prevista da questa normativa è causa di nullità assoluta
art. 127 cod. proc. pen.
comma 5 richiamato nel testo
Prevede che l'omessa osservanza delle disposizioni relative alla notificazione e all'avviso comporta nullità dell'ordinanza; la sentenza invoca l'art.127, comma 1 (avviso comunicato o notificato alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori) come parametro per la correttezza del contraddittorio
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Stabilisce che, quando la confisca diviene definitiva, l'amministrazione dei beni passa all'Agenzia Nazionale; da ciò discende che l'Agenzia va considerata terzo interessato e deve essere avvisata/notificata nelle controversie che incidono sui beni
art. 11, secondo comma, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611
Norma richiamata per individuare la rappresentanza dell'Agenzia Nazionale in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato e l'obbligo di notifica degli atti giudiziali a quest'ultima a pena di nullità
Massime di principio
- L'omissione dell'avviso o della notifica dell'udienza agli 'interessati' nei procedimenti di esecuzione adottati senza formalità è causa di nullità assoluta e rilevabile d'ufficio
- Per 'interessati' deve intendersi non solo chi ha proposto l'istanza (istante) ma anche il formale titolare del bene e altri terzi la cui titolarità sia rilevante per l'efficacia del provvedimento (es. acquirenti, cessionari, titolari di diritti reali)
- Quando la confisca è stata disposta in sede di cognizione e diviene definitiva, l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati acquista la gestione/amministrazione: l'Agenzia e la sua rappresentanza (Avvocatura dello Stato) devono essere avvisate/notificate in tutti i procedimenti che incidono sui beni
- La revoca della confisca che incide su beni aziendali o immobili intestati a terzi richiede che il giudice integri il contraddittorio verso chi può eccepire la titolarità o l'irripetibilità dell'atto; in mancanza la decisione è annullabile
- Nei casi di confisca allargata il terzo interessato è il soggetto più indicato a provare la legittima acquisizione o l'assenza di fittizia intestazione: pertanto il processo deve garantirne la partecipazione effettiva
- Il vizio è procedurale e non decide il merito della revoca: l'annullamento determina il rinvio per nuovo giudizio, nel quale dovranno essere rispettate le formalità di avviso e notificazione
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