Cassazione Penale, Sentenza n. 1810/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su nove motivi: vizi di motivazione (anche per relationem) relativi alla mancata considerazione di precedenti annullamenti e di elementi documentali; contestazione del ruolo attribuito al ricorrente (si sarebbe limitato a reperire un socio finanziatore e non avrebbe esercitato poteri gestionali); censura per l'uso, nella motivazione di primo grado, del termine "faccendiere"; dedotte omissioni nella valutazione di prove decisive (consulenze tecniche di parte, perizia d'ufficio, deposizione del teste Martini) e mancata acquisizione/valutazione di documentazione contabile e contrattuale; contestazione di valutazioni contabili (svalutazione Blusat, contabilizzazioni doppie, acquisto e rivendita Flynet) e rilievi su questioni relative a presunti compensi per attività di brokeraggio e collegamenti societari (Cofinance, Cofinvest Ltd.); infine, doglianze sulla rilevanza e sul trattamento dei precedenti penali ai fini della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse frammentario e non effettuasse un adeguato confronto critico con la motivazione complessiva della sentenza impugnata; ha confermato che le decisioni di merito forniscono una coerente ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove, ritenendo provato il ruolo di fatto esercitato dal ricorrente (amministratore di fatto) e la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le censure relative a conservazione/valutazione delle consulenze tecniche, all'impiego delle dichiarazioni del teste patteggiante e all'uso di espressioni descrittive nella motivazione. Dall'inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese per il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; artt. 216, comma 1 n. 1; 219, comma 1 e 2 n. 1; 223 legge fallimentare
Norme sostanziali con cui è stata contestata la bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva: i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il reato in relazione alle operazioni di distrazione patrimoniale e alla condotta del ricorrente come componente del CdA e amministratore di fatto.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. a, b, d, e)
Articolo invocato dal ricorrente per articolare i motivi di ricorso (vizio di motivazione, violazione di legge, omissione di prove decisive, eccesso di potere). La Corte ha valutato che le censure non colgono l'intero impianto motivazionale e sono in gran parte generiche o reiterazioni di questioni già difese in appello.
art. 197-bis cod. proc. pen.; art. 197 cod. proc. pen.; art. 64 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza sullo status di "testimone assistito" per soggetti il cui procedimento è stato definito irrevocabilmente (es. patteggiamento): in tali ipotesi le dichiarazioni possono essere utilizzate nei confronti di terzi senza gli avvertimenti di cui all'art. 64.
art. 12 lett. c) e art. 371 c.p.p. (reati connessi/collegati)
Riferimenti alla possibilità che procedimenti connessi consentano l'utilizzo delle dichiarazioni del soggetto il cui procedimento è concluso irrevocabilmente; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle dichiarazioni del Martini nel contesto processuale esaminato.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio secondo cui decisioni di merito non ribaltate in appello restano operative: qui la sentenza di primo grado su altra fattispecie è stata ritenuta pregnante nella valutazione complessiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del giudizio di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000; artt. 1414 e segg. c.c.; norme citate dal ricorrente
Richiami formali dalle parti; la Corte ha ritenuto tali rimandi generici e non adeguatamente supportati da documentazione e argomentazione concreta, per cui non utili a sovvertire la decisione di merito.
Massime di principio
- La cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che sia frammentario e non confronti criticamente la motivazione complessiva della sentenza impugnata: censurare singoli passaggi senza raccordarli al contesto non è sufficiente.
- L'uso di espressioni anche colorite nella motivazione di merito (es. "faccendiere") non comporta automaticamente vizio di eccesso di potere o nullità se non emerge che abbia pregiudicato l'imparzialità della valutazione probatoria.
- Perché la Corte di legittimità valuti in senso favorevole censure su valutazioni tecniche è necessario che il ricorrente produca in cassazione la documentazione decisiva (perizie, consulenze, atti processuali) o indichi con precisione il punto di rottura logico-giuridico; richiami generici alle consulenze di parte sono insufficienti.
- Le dichiarazioni rese da un soggetto il cui procedimento si è concluso irrevocabilmente (es. patteggiamento) possono essere utilizzate come testimonianza nei confronti di terzi; la difesa deve comunque documentare esattamente l'esito del procedimento del dichiarante se intende contestarne l'utilizzo.
- Il ruolo di "amministratore di fatto" può essere accertato indipendentemente dalla titolarità formale delle cariche, sulla base di un complesso di elementi probatori (controllo tramite società veicolo, operazioni deliberate mentre il soggetto era componente del CdA ecc.).
- Questioni contabili e scelte imprenditoriali (svalutazioni, acquisti e vendite di partecipazioni) possono essere sindacate in sede penale solo nella misura in cui emergano elementi idonei a dimostrare la consapevolezza e la volontà di distrarre o depauperare il patrimonio societario; mera alternativa interpretativa economica non basta a escludere il reato quando la valutazione dei giudici di merito sia fondata.
- Nella doglianza sui precedenti e sulla recidiva il ricorrente deve riferire puntualmente la situazione del casellario e gli eventuali provvedimenti di indulto/amnistia: affermazioni generiche non convincono la Corte.
- La strategia difensiva in cassazione richiede l'allegazione o la puntuale riproduzione dei documenti essenziali richiamati nel ricorso (perizie, sentenze, atti decisivi): la loro omissione può portare all'inammissibilità per carenza di autosufficienza del motivo.
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