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Sentenza

Sentenza n. 1026/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del Decreto datato 23 marzo 2026, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2024/102295; - del Decreto datato 23 marzo 2026, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2024/102297; - del Decreto datato 23 marzo 2026, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2024/102299; - del Decreto datato 23 marzo 2026, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2024/102300; - del Decreto datato 23 marzo 2026, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2024/102301; - del Decreto datato 23 marzo 2026, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2024/102302; - del Decreto datato 23 marzo 2026, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2024/102303; - del Decreto datato 23 marzo 2026, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2024/102304; - del Decreto datato 23 marzo 2026, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2024/102305; - del Decreto datato 23 marzo 2026, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2024/102306; - del Decreto datato 19 novembre 2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2024/102293; - del Decreto datato 19 novembre 2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2024/102291; - del Decreto datato 19 novembre 2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2024/102288; - del Decreto datato 19 novembre 2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2024/102285; - del Decreto datato 23 marzo 2026, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2024/102284.

Giustizia amministrativa202600755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: quindici provvedimenti di revoca o diniego dei nulla osta al lavoro stagionale adottati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Grosseto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato quindici provvedimenti adottati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Grosseto, indicati in epigrafe come revoche di nulla osta e descritti in motivazione come rigetti di istanze di emissione, relativi a lavoratori extracomunitari residenti all'estero. Gli atti erano motivati, in via generale, con l'insufficienza delle esigenze produttive e della capacità economica dell'impresa, desunte dalle giornate lavorative dichiarate, dalla forza lavoro già impiegata e dal mancato rispetto di obblighi fiscali rilevanti ai sensi dell'art. 24, comma 12, lett. c), d.lgs. 286/1998. Per alcuni provvedimenti erano inoltre contestate la mancata coincidenza tra l'indirizzo dell'alloggio indicato nella cessione di fabbricato e quello risultante dal certificato di idoneità alloggiativa, ovvero l'omessa produzione del certificato di idoneità alloggiativa, della ricevuta della cessione di fabbricato o della cessione stessa. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe esaminato la documentazione integrativa trasmessa dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990; ha affermato che il termine di dieci giorni scadeva di domenica e che la documentazione era stata inviata il lunedì successivo; ha contestato l'utilizzo delle giornate lavorative quale parametro per valutare il fabbisogno di manodopera; ha sostenuto che la sentenza del TAR n. 1431/2025 imponesse il rilascio dei nulla osta senza ulteriori verifiche; ha infine richiamato la rateizzazione delle cartelle esattoriali e il possesso del DURC come elementi indicativi della propria regolarità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha anzitutto chiarito che la precedente sentenza n. 1431/2025 aveva annullato le precedenti revoche per la mancata considerazione della documentazione integrativa, rimettendo all'Amministrazione la riedizione dell'attività di verifica, ma non aveva eliminato il potere di controllare nuovamente la sussistenza dei requisiti né riconosciuto un diritto della società al rilascio dei nulla osta. Per i provvedimenti recanti anche motivi relativi all'idoneità alloggiativa, il Collegio ha rilevato che tali atti erano plurimotivati e che la ricorrente non aveva contestato quella specifica autonoma ragione ostativa: anche l'eventuale fondatezza delle censure sulla capacità economica non avrebbe quindi determinato l'annullamento. La documentazione sulle cessioni di fabbricato non è stata ritenuta decisiva perché non specificamente riferita ai motivi contestati, non univocamente collegabile ai singoli nulla osta e comunque non equivalente alla certificazione di idoneità alloggiativa. Quanto alla capacità economica e all'esigenza produttiva, il TAR ha ritenuto ragionevole e logico il ricorso alle giornate lavorative, parametro idoneo a misurare il fabbisogno indipendentemente dal numero dei lavoratori e dal loro orario. È stata inoltre ritenuta corretta la valutazione riferita al periodo cui si riferivano le domande, senza considerare circostanze o contratti sopravvenuti. La rateizzazione delle cartelle è stata considerata indice della volontà dell'impresa di regolarizzarsi, ma non sufficiente a superare l'esposizione debitoria superiore a 80.000 euro. Il DURC è stato ritenuto non decisivo, sia perché non consentiva di stabilire se le cartelle riguardassero debiti previdenziali o fiscali, sia perché attesta la regolarità contributiva ma non quella tributaria; inoltre non risultava prodotto in giudizio. È stata infine respinta la censura relativa alla tempestività della documentazione integrativa, non adeguatamente provata e smentita dalla comunicazione della Prefettura del 24 marzo 2026. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato per ritenere autonome e sufficienti le plurime ragioni motivazionali poste a fondamento dei dinieghi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto e il contraddittorio procedimentale la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma esclusa dal TAR.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Il Collegio lo richiama, anche con riferimento al comma 2, lett. b), e al comma 5, quale base dei requisiti e della documentazione relativi al nulla osta al lavoro e alla sistemazione alloggiativa.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    12. […] il nulla osta al lavoro stagionale può essere rifiutato […] quando: […] c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili; […]

    Il comma 12, lett. c), consente il rifiuto del nulla osta al lavoro stagionale quando il datore non abbia rispettato gli obblighi giuridici in materia, tra l'altro, di tassazione. Il possesso del DURC dimostra soltanto la regolarità contributiva e non esclude irregolarità fiscali.

  • art. 24-bis d.lgs. 286/1998

    È richiamato, unitamente all'art. 22 d.lgs. 286/1998, quale fondamento della valutazione della capacità economica e dell'effettività dell'esigenza produttiva del datore di lavoro.

Massime di principio

  • L'annullamento giurisdizionale di precedenti provvedimenti di revoca o diniego per omessa valutazione della documentazione integrativa impone all'Amministrazione di rieditare l'istruttoria tenendo conto di tale documentazione, ma non comporta di per sé il rilascio del titolo né priva l'Amministrazione del potere di verificare nuovamente la sussistenza dei requisiti sostanziali.
  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più motivi autonomi, il ricorso deve contestare ciascuna ragione idonea a sostenerlo; la mancata impugnazione di uno solo dei motivi autonomi rende irrilevante l'eventuale fondatezza delle censure rivolte agli altri.
  • Nella valutazione del fabbisogno di manodopera di un datore che richiede nulla osta al lavoro stagionale, il parametro delle giornate lavorative può essere utilizzato quale indice ragionevole dell'esigenza produttiva, perché prescinde dal numero dei lavoratori e dal rispettivo orario di lavoro.
  • La valutazione dei requisiti economici e dell'esigenza produttiva deve essere riferita al periodo cui si riferisce la domanda di nulla osta; l'Amministrazione può non considerare circostanze o contratti sopravvenuti rispetto a quel periodo.
  • Il DURC attesta la regolarità contributiva, ma non anche la regolarità fiscale; pertanto, non è di per sé idoneo a superare contestazioni relative a debiti tributari rilevanti ai sensi dell'art. 24, comma 12, lett. c), d.lgs. 286/1998.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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