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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19993/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che lo ha condannato per falsificazione di certificazioni e timbri (artt. 469, 476, 482 c.p.) contestando: 1) la configurabilità dei reati perché i documenti sarebbero state semplici fotocopie di atti inesistenti e non atti pubblici falsi, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 35814/2019; 2) omessa o insufficiente motivazione sul capo E) (art. 469 c.p.), lamentando che la corte si sarebbe limitata a rilevare l'assenza di giustificazione per il possesso dei timbri senza accertare l'autenticità di altri elementi; 3) prescrizione dei reati contestati ai capi A) ed E), per presunta retrodatazione delle impronte al giugno 2017.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ritiene la censura manifestamente infondata: i giudici di merito hanno accertato che gli atti prodotti dall'imputato erano atti pubblici creati per apparire originali (non semplici fotocopie), con timbri e sottoscrizioni apposti in originale o mediante tecnica di collage, e la giurisprudenza (Sez. Unite n. 35814/2019 e successive) consente di sanzionare penalmente la formazione di copie che assumono l'apparenza di originali. Il secondo motivo è ritenuto incomprensibile e quindi respinto: la Corte d'appello ha legittimamente rilevato la falsificazione delle impronte anche in assenza di spiegazioni alternative sul possesso dei timbri sequestrati. Il terzo motivo è generico e privo di concrete argomentazioni circa la retrodatazione delle condotte, perciò respinto. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile e resta ferma la pronuncia di merito; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 469 cod. pen.

    Riguarda la falsificazione di certificazioni; la Corte ha ritenuto che la produzione e il possesso di certificazioni e impronte rese per apparire originali può integrare tale fattispecie quando emergono elementi idonei a dimostrare la contraffazione.

  • art. 476 cod. pen.

    Norma sulla falsità materiale commessa da privato su atti pubblici; la sentenza applica il principio per atti 'in realtà inesistenti' che tuttavia appaiono come originali.

  • art. 482 cod. pen.

    Riguarda la falsificazione di atti pubblici in generale; interpretata in combinato con l'art. 476 quando la copia o il documento artificioso assume capacità di ingannare la pubblica fede.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per il trattamento del ricorso in camera di consiglio; la Corte specifica che il ricorso è stato trattato secondo il testo riscritto dal d.lgs. n. 150/2022.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 35814/2019 (Marcis)

    Principio giurisprudenziale: la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale salvo quando la copia assuma l'apparenza di un atto originale; la Corte di legittimità applica questo principio per affermare che copie confezionate per sembrare originali costituiscono falsità penalmente sanzionabile.

Massime di principio

  • La creazione o l'esibizione di copie o atti inesistenti può integrare il reato di falsità se tali documenti assumono l'apparenza di originali e sono idonei a ingannare la pubblica fede.
  • Le valutazioni dei giudici di merito sui fatti materiali (se il documento appare originale, presenza di timbri, modus operandi come collage) hanno forte rilievo e difficilmente vengono scalfite in sede di legittimità se motivate.
  • Una censura basata su riferimenti giurisprudenziali (es. Sez. Unite) non è decisiva se contrasta con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • La prova della legittima detenzione di timbri o certificazioni da parte dell'imputato è rilevante: l'assenza di spiegazioni alternative può avvalorare la tesi della falsificazione.
  • Le doglianze generiche o prive di elementi concreti (ad es. deduzioni sulla prescrizione senza prova della datazione delle condotte) sono destinate a essere respinte per mancanza di specificità.
  • In sede di impugnazione, motivi incomprensibili o mal formulati sono proceduralmente deboli e possono portare all'inammissibilità del ricorso.

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