Sentenza del 06/12/2016 n. 24913 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria fondata su cartelle esattoriali, la cui notifica era stata contestata dal contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non adeguatamente provata la notifica delle cartelle presupposte; la CTR aveva confermato tale decisione. Equitalia Sud ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nonché una presunta ultrapetizione della CTR; il secondo lamentava la violazione delle norme sulla produzione e valutazione delle copie documentali e sull'onere della prova, sostenendo che i giudici avrebbero dovuto ordinare la produzione degli originali delle relate e degli avvisi di ricevimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i vizi di omessa pronuncia e ultrapetizione avrebbero dovuto essere dedotti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non come vizio motivazionale; inoltre il motivo non era autosufficiente, non riportando adeguatamente gli atti e i documenti necessari a verificare le censure. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché Equitalia non aveva trascritto né indicato con precisione la collocazione dei documenti rilevanti e delle contestazioni formulate nei precedenti gradi. Equitalia Sud è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre accessori, in favore del contribuente.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
I vizi di omessa pronuncia, ultrapetizione ed extrapetizione attengono alla nullità della sentenza e devono essere dedotti con il corretto motivo processuale previsto da questa disposizione, non genericamente come vizio di motivazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per introdurre censure che riguardano in realtà la violazione dei limiti della decisione o l'omessa pronuncia su domande ed eccezioni.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti, i documenti e i dati processuali su cui si fondano le censure, precisandone contenuto e collocazione.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare o indicare correttamente gli atti e i documenti necessari per consentire alla Corte di verificare la fondatezza del ricorso.
Art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione riguarda la produzione documentale nel processo tributario; tuttavia, nel caso concreto, la censura relativa alla mancata acquisizione degli originali è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente documentata e specificata.
Artt. 2719 e 2697 c.c.
Le contestazioni sull'efficacia probatoria delle copie e sull'onere della prova devono essere sostenute mediante precisa indicazione dei documenti contestati e delle relative deduzioni processuali.
Artt. 137 e seguenti c.p.c.
La notifica del ricorso per cassazione all'ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate può essere effettuata tramite ufficiale giudiziario secondo le regole ordinarie, senza che ciò determini automaticamente l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere formulati secondo le categorie tassative dell'art. 360 c.p.c.; una censura che confonde vizio di motivazione, omessa pronuncia e ultrapetizione può essere dichiarata inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre indicare e, quando necessario, trascrivere gli atti e i documenti rilevanti, specificando dove si trovano nei fascicoli processuali.
- Chi contesta la validità della notifica di cartelle o atti tributari può ottenere tutela se l'amministrazione o il concessionario non dimostra adeguatamente la notificazione degli atti presupposti.
- La semplice affermazione che i giudici avrebbero dovuto acquisire gli originali non è sufficiente: bisogna documentare quali atti sono stati prodotti, come sono stati contestati e quali richieste sono state formulate nei precedenti gradi.
- In Cassazione non è possibile riesaminare genericamente il merito o la valutazione delle prove; il controllo è limitato ai vizi dedotti in modo specifico e conforme alle regole processuali.
- La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta normalmente la condanna della parte perdente al pagamento delle spese processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24925 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24927 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24932 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24936 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24939 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24940 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →