Sentenza del 06/12/2016 n. 24939 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M.C. ha impugnato l’avviso che rettificava il valore di avviamento dell’azienda ereditata e liquidava una maggiore imposta di successione. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Gorizia, con sentenza n. 81/01/07, aveva accolto il ricorso, la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 91/09/10 depositata il 22 ottobre 2010, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e respinto il ricorso del contribuente. In Cassazione M.C. ha proposto cinque motivi: omessa pronuncia e difetto di motivazione sull’asserita abrogazione del D.P.R. n. 460/1996; violazione delle regole sul valore venale di comune commercio ai fini delle imposte di registro e successione; omessa o contraddittoria valutazione della documentazione e delle critiche all’avviso; errata ripartizione dell’onere della prova sul valore dell’avviamento; e contestazione dell’affermazione relativa all’irrilevanza delle passività. Ha sostenuto, in particolare, che il criterio presuntivo impiegato dall’ufficio non considerasse adeguatamente le variazioni economiche e reddituali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato infondato quanto all’omessa pronuncia, perché la CTR aveva implicitamente ritenuto applicabile la presunzione prevista dal D.P.R. n. 460/1996, e inammissibile quanto alla censura motivazionale, che riguardava in realtà una questione di diritto. Il secondo e il quarto motivo sono stati respinti: la CTR non aveva sostituito il valore venale con un criterio estraneo alla legge, né aveva esonerato l’Amministrazione dall’onere probatorio, ma aveva ritenuto assolto tale onere mediante la presunzione legale indicata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava indistintamente censure incompatibili, senza individuare con precisione il vizio denunciato. Il quinto è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un’argomentazione non decisiva, mentre la ratio della decisione era il raggiungimento della prova del valore tramite la presunzione. L’avviso e la maggiore imposta di successione restano quindi fermi. Non è stata disposta la liquidazione delle spese, poiché l’Agenzia non ha partecipato al giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4
la CTR ha invece implicitamente stabilito che l'avviso non poteva giudicarsi nullo perchè per la determinazione del valore dell'avviamento l'ufficio aveva esattamente utilizzato la presunzione contenuta il D.P.R. n. 460, art. 2, comma 4
La presunzione prevista da questa disposizione può essere utilizzata dall’ufficio per determinare il valore dell’avviamento; nel caso concreto la CTR ha ritenuto che essa fornisse la prova necessaria del valore, e la Cassazione non ha accolto le contestazioni del contribuente.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51
il contribuente censura in realtà non la violazione delle disposizioni che prevedono che l'imponibile da tassarsi sia costituito dal "valore di comune commercio" dell'azienda, bensì la statuizione della CTR secondo cui il ridetto "valore di comune commercio" poteva essere dimostrato a mezzo della presunzione di cui nel cit. D.P.R. n. 460, art. 2, comma 4.
Il valore imponibile dell’azienda è quello venale di comune commercio; secondo la decisione, tale valore può essere dimostrato anche attraverso la presunzione richiamata dal D.P.R. n. 460/1996.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 15
il contribuente censura in realtà non la violazione delle disposizioni che prevedono che l'imponibile da tassarsi sia costituito dal "valore di comune commercio" dell'azienda, bensì la statuizione della CTR secondo cui il ridetto "valore di comune commercio" poteva essere dimostrato a mezzo della presunzione di cui nel cit. D.P.R. n. 460, art. 2, comma 4.
Ai fini dell’imposta di successione, la decisione riferisce anche a questa norma il criterio del valore venale di comune commercio e ritiene che la sua prova possa essere fornita tramite la presunzione indicata.
Codice di procedura civile, art. 112
La Corte ha escluso l’omessa pronuncia perché la CTR aveva implicitamente deciso la questione, ritenendo applicabile la presunzione usata dall’ufficio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, nella formulazione applicabile
Sennonchè - come noto - la motivazione giuridica è rilevante solo quando conduce a una violazione di legge da censurarsi ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3.
La censura per vizio motivazionale non è lo strumento per contestare la spiegazione giuridica della decisione: l’errore di diritto va denunciato come violazione di legge. La Corte ha inoltre distinto l’omessa pronuncia dal vizio motivazionale e dalla violazione di legge, che presuppongono una pronuncia sul punto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
La norma è richiamata quale base del ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie; la Corte ha esaminato le censure secondo le regole dei vizi deducibili in Cassazione.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, nn. 4 e 6
lasciando in pratica alla corte in luogo del contribuente di stabilire in violazione dell'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 4, quale sia l'esatto vizio da denunciarsi
Il ricorso per Cassazione deve identificare in modo chiaro e specifico il vizio contestato e rispettare i requisiti di contenuto e specificità; il cumulo indistinto di censure incompatibili è inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
Tanto è vero che nel caso la legge sia stata esattamente applicata, l'erronea o insufficiente motivazione giuridica deve essere dalla corte soltanto integrata o corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , comma 4
Quando la legge è stata correttamente applicata, un’insufficiente o errata spiegazione giuridica può essere corretta o integrata dalla Corte senza comportare, per ciò solo, la cassazione della decisione.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla stima di un’azienda ai fini successori, il criterio del valore venale di comune commercio può essere dimostrato anche mediante una presunzione prevista dalla normativa richiamata, se il giudice di merito la ritiene applicabile e idonea nel caso concreto.
- L’onere di provare il valore accertato resta a carico dell’Amministrazione; può tuttavia risultare assolto attraverso una presunzione, senza che ciò equivalga a un’esenzione dall’onere probatorio.
- In Cassazione occorre distinguere tra omessa pronuncia, vizio di motivazione e violazione di legge: sono censure diverse e non vanno formulate cumulativamente senza specificare quale errore si attribuisca alla sentenza.
- La critica a un argomento secondario non è sufficiente a ottenere la cassazione se non attacca la ragione decisiva su cui si fonda la pronuncia.
- Quando il giudice ha implicitamente deciso una questione adottando una soluzione incompatibile con la tesi del ricorrente, la sola mancata trattazione espressa non integra necessariamente omessa pronuncia.
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