Sentenza del 11/12/2015 n. 24998 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L.P. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al reddito dichiarato per il 1999, determinato dall'Amministrazione finanziaria sulla base degli studi di settore. Il contribuente sosteneva che l'Ufficio avesse applicato il codice relativo al commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria, mentre l'attività effettivamente esercitata sarebbe stata quella di agente di commercio. In Cassazione ha inoltre contestato la violazione del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e ha denunciato vizi di motivazione e violazione dell'art. 2712 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi non contenevano il necessario quesito di diritto né il momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla sentenza impugnata. Inoltre, il secondo motivo mescolava indebitamente una censura di violazione di legge con una censura relativa alla motivazione, senza mantenerle distinte e senza indicare in modo specifico il fatto controverso e decisivo. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la correttezza dell'accertamento basato sugli studi di settore. L.P. è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.300 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, convertito dalla legge n. 427 del 1993
La norma costituisce la base normativa degli studi di settore utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per rettificare il reddito del contribuente.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Il contribuente ha invocato la violazione del principio del contraddittorio e delle garanzie procedimentali connesse alla conclusione delle operazioni di verifica, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché formulata in modo processualmente inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per le sentenze soggette al regime temporale applicabile, imponeva, a pena di inammissibilità, un quesito di diritto per le violazioni di legge e un distinto momento di sintesi per i vizi di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Disciplina i diversi motivi di ricorso per cassazione: violazione o falsa applicazione di norme, nullità processuali e vizi della motivazione. Le relative censure devono essere specifiche e non cumulativamente sovrapposte.
Codice civile, art. 2712
Il contribuente ha richiamato la norma in tema di riproduzioni meccaniche e loro efficacia probatoria, ma la relativa censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
Codice civile, art. 2697
Non espressamente citato nella decisione, ma rilevante in via generale: chi sostiene che l'attività concretamente esercitata sia diversa da quella considerata dall'Ufficio deve fornire elementi probatori adeguati e specifici.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare genericamente la decisione di merito: ogni motivo deve indicare con precisione la norma violata o il vizio denunciato e rispettare i requisiti processuali applicabili.
- Le censure relative alla violazione di legge e quelle relative alla motivazione devono essere formulate separatamente; il ricorrente non può affidare alla Corte il compito di ricostruire e selezionare le doglianze.
- Quando si contesta l'applicazione di uno studio di settore, è necessario dimostrare con documentazione concreta e coerente che l'attività effettivamente svolta è diversa da quella considerata dall'Amministrazione o che esistono circostanze specifiche incompatibili con il risultato dello studio.
- La produzione di documenti scarsi o non decisivi, come una singola certificazione o un invito dell'Ufficio, può non essere sufficiente a superare la presunzione derivante dai dati utilizzati nell'accertamento.
- La Cassazione non riesamina normalmente i fatti e le prove come un giudice di merito; se il ricorso è formalmente inammissibile, la Corte può arrestarsi agli aspetti processuali senza valutare la fondatezza sostanziale dell'accertamento.
- In caso di soccombenza in Cassazione, il ricorrente può essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte.
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