Cassazione Civile, Sentenza n. 8109/2020 del 23/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (assicurati)
La controversia
Un minorenne, trasportato sul ciclomotore di proprietà di uno dei ricorrenti e condotto dall’altro, rimase gravemente ferito in un impatto con un altro motociclo. Il trasporto era vietato per il tipo di veicolo e il trasportato era privo di casco; la compagnia assicuratrice del ciclomotore definì stragiudizialmente la controversia con il danneggiato, tenendo conto anche del concorso di colpa di quest’ultimo e del motociclo antagonista, e gli corrispose un risarcimento. Successivamente l’assicurazione agì in rivalsa verso proprietario e conducente, sostenendo di avere pagato per un sinistro non coperto dalla polizza. Il giudice di primo grado respinse la rivalsa; la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 696/2016 depositata il 28 aprile 2016, la accolse nei confronti del proprietario, escludendo la mala gestio della compagnia e ritenendo che il trasporto vietato non fosse coperto. I due assicurati ricorsero per cassazione con sette motivi. Primo: violazione dell’art. 102 c.p.c. e del diritto di difesa, perché non erano stati coinvolti nella trattativa stragiudiziale e si erano opposti alla transazione. Secondo: violazione degli artt. 1723 e 1917 c.c., contestando che la compagnia avesse agito in forza di un mandato irrevocabile in rem propriam e deducendo la revoca dell’incarico mediante diffida. Terzo: violazione dell’art. 1292 c.c., sostenendo che il danneggiato non avesse formulato una vera richiesta risarcitoria e che mancassero quindi i presupposti della rivalsa. Quarto e quinto: violazione dell’art. 115 C.d.S. e dell’art. 1227 c.c., per avere l’assicurazione risarcito un trasportato la cui condotta era illecita e concorrente nella causazione o nell’aggravamento del danno, senza che ciò integrasse una corretta gestione della lite. Sesto: violazione dell’art. 118 c.p.c., per non avere attribuito rilievo probatorio al rifiuto del danneggiato, terzo rispetto al giudizio, di sottoporsi a visita medica disposta nell’ambito di una consulenza tecnica volta a verificare l’adeguatezza del risarcimento. Settimo: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il conducente era stato condannato alle spese benché la rivalsa fosse stata accolta soltanto contro il proprietario.
La decisione
La Corte ha preliminarmente escluso l’improcedibilità del ricorso notificato via PEC senza attestazione autografa di conformità: la compagnia controricorrente, pur costituita, non aveva disconosciuto la conformità della copia analogica all’originale notificatole. Nel merito, ha rigettato il primo motivo: il litisconsorzio necessario attiene al processo e non si estende alle trattative stragiudiziali; l’esclusione degli assicurati dalla transazione non ha pregiudicato il loro diritto di difesa, esercitabile nel successivo giudizio di rivalsa. Ha rigettato il secondo: la transazione riguardava l’obbligazione ex lege dell’assicurazione verso il terzo danneggiato, suscettibile di transazione, sicché non era decisiva la natura revocabile o irrevocabile del mandato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la valutazione delle comunicazioni del danneggiato come richieste di risarcimento costituiva un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurato con una valida deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale. Ha rigettato congiuntamente il quarto e il quinto: la Corte d’appello aveva considerato il concorso di colpa del danneggiato, detraendo dalla somma transatta la quota a lui ascrivibile, e la transazione non risultava perciò mal gestita sotto tale profilo. Ha rigettato il sesto: il rifiuto di sottoporsi a indagini sulla persona era stato opposto da un terzo e non dalla parte; ai sensi dell’art. 118 c.p.c. il comportamento del terzo può comportare la sanzione prevista dalla norma, ma non consente di trarre argomenti di prova sfavorevoli a una parte. Ha accolto il settimo: poiché la rivalsa era stata respinta nei confronti del conducente, vittorioso in giudizio, questi non poteva essere condannato alle spese, neppure in solido con il proprietario. La Corte ha cassato limitatamente a tale capo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito annullando la condanna alle spese a carico del conducente. Ha disposto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
La regola del litisconsorzio prevista per il processo non si estende di certo anche alla composizione stragiudiziale della lite, nè, al contrario di quanto assunto dai ricorrenti, può ritenersi che la loro esclusione dalle trattative ha leso il diritto di agire in giudizio o in qualche modo di difendersi nella controversia con il danneggiato.
Il litisconsorzio necessario, in quanto regola processuale, non impone la partecipazione dell’assicurato alla trattativa o alla transazione stragiudiziale con il danneggiato; l’assicurato conserva la possibilità di far valere le proprie ragioni nel successivo giudizio di rivalsa.
art. 24 Cost.
Ed infatti, resta impregiudicato, cosi come è accaduto, il diritto di difesa dei due nel giudizio di rivalsa, dove proprietario e conducente del veicolo possono, e lo hanno fatto del resto, opporre alla compagnia le loro ragioni a contrasto dell’azione di rivalsa.
La mancata partecipazione dell’assicurato alla trattativa stragiudiziale non lede il diritto di difesa se egli può contestare la rivalsa nel relativo giudizio.
art. 18 L. 990/1969
In ragione della L. n. 990 del 1969, art. 18, il terzo danneggiato ha azione diretta verso l’assicurazione, la quale non può opporgli le eccezioni derivanti dal contratto con il danneggiante.
La norma fonda l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore e, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte, l’obbligazione dell’assicuratore verso il terzo ha fonte legale, pur presupponendo il contratto assicurativo e il fatto illecito dell’assicurato. L’assicuratore può transigere tale obbligazione e la natura del mandato dell’assicurato non è decisiva.
art. 1292 c.c.
Il motivo è inammissibile. Infatti, la circostanza che quelle richieste manifestino o no la volontà di pretendere il risarcimento è questione di fatto, ossia è questione di interpretazione della volontà delle parti, che è apprezzamento rimesso al giudice di merito, che ha per contro ritenuto, con giiudizio non sindacato qui sotto il profilo della violazione di legge o del difetto di motivazione, che invece si trattava di richieste di risarcimento fatte dal danneggiato all’assicurazione.
La qualificazione delle comunicazioni del danneggiato come richieste di risarcimento è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 115 C.d.S.
In realtà la corte di merito, nell’escludere la mala gestio, non ha trascurato il concorso di colpa del danneggiato, in quanto ha preso atto che la compagnia, nella transazione, al concorso colpevole del danneggiato aveva comunque dato peso, decurtando dal totale la parte ascrivibile al terzo danneggiato, cosi che la transazione non poteva dirsi mal gestita.
La censura relativa alla condotta del trasportato e alla sua rilevanza per la gestione del risarcimento non dimostra mala gestio quando la compagnia abbia già considerato il concorso colpevole del danneggiato riducendo la somma transatta.
art. 1227 c.c.
In realtà la corte di merito, nell’escludere la mala gestio, non ha trascurato il concorso di colpa del danneggiato, in quanto ha preso atto che la compagnia, nella transazione, al concorso colpevole del danneggiato aveva comunque dato peso, decurtando dal totale la parte ascrivibile al terzo danneggiato, cosi che la transazione non poteva dirsi mal gestita.
Nel valutare la correttezza della transazione, rileva che la compagnia abbia tenuto conto del concorso colposo del danneggiato e abbia decurtato la quota di danno a lui ascrivibile.
art. 118 c.p.c.
Solo quando sia la parte a rifiutarsi all’ordine di acconsentire ad indagini sulla sua persona, dell’art. 118, comma 2, prevede che se ne traggano argomenti di prova. Invece, quando il rifiuto sia opposto da un terzo, la medesima norma, al comma successivo, prevede solo la possibilità di una sanzione pecuniaria a carico di costui, ma non certo che possa ricavarsene argomento di prova, dal momento che la parte non può subire effetti probatori sfavorevoli dal comportamento di un terzo.
Soltanto il rifiuto della parte di sottoporsi a indagini sulla propria persona può consentire di trarre argomenti di prova ai sensi del secondo comma. Il rifiuto opposto da un terzo può dar luogo alla sanzione pecuniaria prevista dalla norma, ma non può produrre conseguenze probatorie sfavorevoli per una parte.
art. 91 c.p.c.
Non può disporsi condanna alle spese del soggetto non soccombente, che anzi sia risultata vittorioso in giudizio.
La condanna alle spese non può gravare sulla parte vittoriosa; nel caso concreto il conducente, nei cui confronti la domanda di rivalsa era stata respinta, non poteva essere condannato alle spese.
art. 92 c.p.c.
La corte ha accolto la domanda di rivalsa solo nei confronti di Di.Fa.Ag., l’ha rigettata dunque nei confronti di D.F.A., che pertanto non può essere tenuto al pagamento delle spese di lite, neanche in via solidale con l’altro.
La condanna alle spese non può essere estesa in solido al convenuto vittorioso quando la domanda sia stata accolta soltanto contro l’altro convenuto.
art. 23, comma 2, D.Lgs. 82/2005
Il controricorrente, pur costituitosi, non ha disconosciuto la conformità della copia a lui notificata all’originale.
Nel caso di ricorso nativo digitale notificato via PEC e depositato in copia analogica priva di attestazione di conformità, la mancata contestazione della conformità da parte del controricorrente costituito consente di superare il problema di procedibilità.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994
Il controricorrente, pur costituitosi, non ha disconosciuto la conformità della copia a lui notificata all’originale.
La Corte applica la regola, richiamata dalle Sezioni Unite, secondo cui l’assenza dell’attestazione di conformità della copia analogica del ricorso notificato via PEC non comporta improcedibilità se il controricorrente costituito non disconosce la conformità della copia all’originale.
Massime di principio
- Il litisconsorzio necessario previsto per il giudizio risarcitorio non si estende alla fase delle trattative né alla transazione stragiudiziale. L’esclusione dell’assicurato da tale fase non lede di per sé il diritto di difesa se l’assicurato può contestare i presupposti e l’entità della rivalsa nel successivo giudizio.
- Nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, l’azione diretta del danneggiato dà luogo, secondo la ricostruzione accolta, a un’obbligazione dell’assicuratore verso il terzo avente fonte nella legge, sebbene presupponga il contratto assicurativo e il fatto illecito dell’assicurato. Tale obbligazione può essere oggetto di transazione; per la validità della transazione non è decisiva la qualificazione del rapporto tra assicuratore e assicurato come mandato revocabile o irrevocabile.
- La valutazione se una comunicazione del danneggiato esprima una richiesta risarcitoria costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se la censura non individua un vizio ammissibile di legittimità.
- La transazione risarcitoria non integra mala gestio per il solo fatto che il danneggiato abbia concorso colposamente al danno, quando l’assicuratore abbia tenuto conto di tale concorso e abbia ridotto proporzionalmente la somma corrisposta.
- Ai sensi dell’art. 118 c.p.c., il rifiuto di sottoporsi a indagini sulla propria persona può essere valutato come argomento di prova quando provenga dalla parte; il rifiuto opposto da un terzo non può determinare effetti probatori sfavorevoli per una parte, ferma la sanzione prevista dalla norma a carico del terzo.
- Le spese di lite non possono essere poste a carico della parte risultata vittoriosa e nei cui confronti la domanda è stata respinta, neppure in solido con il convenuto soccombente.
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