Cassazione Penale, Sentenza n. 15932/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di respingimento del ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo (telefoni, smartphone, denaro, oggetti preziosi) operato dopo perquisizione domiciliare del 28/06/2023. Due censure principali: 1) errata qualificazione giuridica delle condotte contestate: si deduce che si tratterebbe di quattro truffe cd. 'vessatorie' (art. 640 c.p.) e non di estorsioni (art. 629 c.p.), perché il danno sarebbe prospettato come eventuale e non come coazione riconducibile all'agente; 2) vizio di motivazione e carenza del fumus in ordine alla pertinenzialità e alla riconducibilità dei beni sequestrati rispetto ai reati contestati: si sostiene che il sequestro sarebbe meramente esplorativo e non collegabile materialmente alle ipotesi di reato, mancando prova della sproporzione tra beni e redditi e del vincolo di pertinenzialità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali e di merito. Ha ritenuto le censure generiche e non consentite in questa sede: la prima (qualsificazione tra estorsione e truffa) è stata considerata priva di specificazione fattuale e quindi generica; inoltre la contestazione originaria (contatti che prospettavano la denuncia o la trattenuta del familiare per mancati pagamenti) giustificava, nella fase delle indagini, il fumus per il reato di estorsione. La seconda censura, relativa alla pertinenzialità e alla legittimità del sequestro, è stata considerata non deducibile in cassazione avverso misure reali e, comunque, infondata perché il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p. non richiede il vincolo di pertinenzialità e la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale in ordine al fumus e alla sproporzione. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 c.p. (estorsione)
La Corte ricorda il criterio distintivo: l'estorsione sussiste quando è prospettata una minaccia o un pericolo reale attribuibile all'agente, tale da coartare la volontà della vittima; sulla base degli elementi di denuncia in fase iniziale il tribunale aveva ritenuto sussistere il fumus per tale reato.
art. 640 c.p. (truffa), comma secondo n.2 (truffa cd. vessatoria)
La truffa vessatoria si configura quando il danno è prospettato come possibile/ eventuale e la vittima è indotta in errore, non coartata; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia specificato perché le condotte dovessero essere ricondotte a questa fattispecie.
art. 240-bis c.p. (confisca per sproporzione) e relativo sequestro finalizzato
La Corte chiarisce che il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis non richiede il vincolo di pertinenzialità tra i beni sequestrati e i reati ipotizzati; l'accertamento richiede la prova della sproporzione tra beni e redditi leciti e la disponibilità degli stessi, onere a carico dell'accusa, superabile dall'interessato con documenti idonei.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze su sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico-giustificativo: censure generiche e prive di specificità non sono ammesse.
- Distinzione pratica tra estorsione e truffa vessatoria: l'estorsione richiede la prospettazione di un pericolo reale attribuibile all'agente che coarta la vittima; la truffa vessatoria riguarda inganni che inducono in errore senza coazione. In fase di indagini preliminari, la qualificazione può essere fondata sulle modalità del contatto e sulle minacce prospettate.
- Il sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p. non necessita del vincolo di pertinenzialità; è invece centrale dimostrare la disponibilità dei beni e la loro sproporzione rispetto ai redditi leciti, con onere probatorio iniziale a carico della pubblica accusa e possibilità per l'indagato di fornire documentazione idonea a giustificarne la provenienza.
- La contestazione che il sequestro sia 'meramente esplorativo' può essere rilevante, ma deve essere formulata con specifiche censure fattuali e giuridiche: affermazioni generiche non convincono la Corte di Cassazione.
- In fase cautelare il giudice può ritenere sussistente il fumus sulla base degli elementi di denuncia e delle circostanze emergenti; per impugnare efficacemente tale valutazione è necessario indicare esattamente i vizi logici o di fatto nella motivazione del provvedimento impugnato.
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