Sentenza del 03/12/2018 n. 2806 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - cessione d'immobile - rimborso spese di manutenzione - pagamenti inscindibilmente connessi - base imponibile del tributo - valore dell'immobile - è tale - rimborso - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro in caso di cessione di un immobile. Il contratto prevedeva un corrispettivo pari al valore del manufatto e un'ulteriore somma versata a titolo di rimborso per lavori di manutenzione già eseguiti. Occorreva stabilire se anche tale rimborso dovesse essere assoggettato autonomamente all'imposta oppure se le somme costituissero prestazioni pecuniarie inscindibilmente connesse.
La decisione
È stato stabilito che, ai fini dell'imposta di registro, rileva solamente il valore dell'immobile. Il rimborso delle spese di manutenzione non costituisce un'ulteriore base imponibile autonoma, poiché le due componenti economiche sono inscindibilmente collegate e devono essere considerate come un'unica disposizione. Si applica quindi l'imposta sulla disposizione soggetta al trattamento più oneroso, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 131/1986.
Norme richiamate
Articolo 21, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'imposta si applica con riferimento alla disposizione soggetta all'imposizione più onerosa.
Quando più disposizioni contenute nello stesso atto sono inscindibilmente collegate, non si applica l'imposta separatamente a ciascuna componente, ma si considera la disposizione che determina l'imposizione più onerosa. Nel caso esaminato, la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile, mentre il rimborso delle spese di manutenzione non rileva autonomamente.
Massime di principio
- In una cessione immobiliare, le somme aggiuntive rispetto al prezzo devono essere valutate in base alla loro effettiva funzione e al loro collegamento con il trasferimento.
- Un rimborso documentato e inscindibilmente connesso a lavori o spese sostenute per l'immobile può non costituire un corrispettivo autonomo soggetto a ulteriore imposta di registro.
- Quando nell'atto sono presenti più componenti economicamente collegate, occorre verificare se siano autonome oppure se integrino un'unica disposizione; in quest'ultimo caso si applica il criterio della disposizione fiscalmente più onerosa.
- La qualificazione contrattuale delle somme non è necessariamente decisiva: rilevano il contenuto sostanziale dell'operazione, il collegamento tra le prestazioni e la documentazione delle spese rimborsate.
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