Regolamento (UE) 2025/1395
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1395 della Commissione, del 15 luglio 2025, che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/997 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione della L-lisina base, liquida, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/997 per correggere un errore formale nella descrizione della L-lisina base, liquida, e per aggiornare i termini dell’autorizzazione introducendo un nuovo ceppo produttore, Corynebacterium glutamicum NRRL B-68248. Adegua inoltre i riferimenti ai metodi di analisi al regolamento (CE) n. 152/2009 nel suo complesso, anziché a singole disposizioni, e prevede un regime transitorio per tutelare il legittimo affidamento degli operatori. Restano confermate le condizioni di sicurezza e di impiego per le diverse forme di L-lisina autorizzate, con specifiche indicazioni di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori.
Rettifica e modifica dell’autorizzazione della L-lisina base, liquida, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con aggiornamento dei ceppi produttori autorizzati, dei metodi di analisi e delle condizioni di impiego.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi per mangimi a base di L-lisina autorizzati nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare alla L-lisina base, liquida, al monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e al solfato di L-lisina. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi, l’immissione sul mercato, l’uso nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi, nelle premiscele e, per alcuni prodotti, anche nell’acqua di abbeveraggio. Le misure transitorie disciplinano le scorte prodotte ed etichettate prima di specifiche date nel 2025 e nel 2026/2027; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Rettifica e modifica dell’autorizzazione della L-lisina base, liquida, come additivo per mangimi
Il regolamento modifica il quadro autorizzativo degli additivi a base di L-lisina disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/997. L’intervento nasce da due esigenze principali: da un lato, correggere un errore nella descrizione giuridica dell’additivo L-lisina base, liquida, che deve essere qualificato espressamente come preparato; dall’altro, aggiornare i termini dell’autorizzazione per includere un nuovo ceppo produttore e rendere coerenti i riferimenti ai metodi di analisi.
Presupposti normativi e valutazione scientifica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare sugli articoli 9, paragrafo 2, e 13, paragrafo 2. La Commissione richiama il parere EFSA del 4 luglio 2024, che ha escluso criticità di sicurezza per il nuovo ceppo Corynebacterium glutamicum NRRL B-68248 e ha confermato l’efficacia della L-lisina base, liquida, come fonte dell’aminoacido essenziale L-lisina. In base a tale parere, la Commissione ritiene che la modifica dell’autorizzazione resti conforme all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Oggetto della modifica e nuovo ceppo produttore
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/997 viene sostituito. Per la L-lisina base, liquida, prodotta con Corynebacterium glutamicum NRRL B-68248 è previsto un nuovo codice di identificazione, 3c320ii, distinto dall’additivo già autorizzato con codice 3c320. La ragione è che la nuova autorizzazione non comprende l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio, mentre l’autorizzazione precedente sì.
Rettifica della natura dell’additivo
La Commissione chiarisce che la L-lisina base, liquida, è un preparato in soluzione acquosa con un tenore minimo di L-lisina del 50 %. Il regolamento 2020/997 già consentiva l’immissione sul mercato e l’utilizzo dell’additivo come preparato, ma tale qualificazione non era stata correttamente riflessa nei termini dell’autorizzazione. Il presente atto corregge quindi la descrizione formale dell’additivo nell’allegato.
Adeguamento dei metodi di analisi
Il regolamento aggiorna i riferimenti normativi relativi ai metodi di analisi per la quantificazione della lisina nelle diverse matrici. Il richiamo non è più limitato a specifiche disposizioni di un allegato del regolamento (CE) n. 152/2009, ma riguarda il regolamento nel suo complesso, così da evitare problemi derivanti da future modifiche tecniche del testo. L’adeguamento si estende anche al monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e al solfato di L-lisina.
Misure transitorie e tutela del legittimo affidamento
Per salvaguardare gli operatori che hanno commercializzato prodotti sulla base della formulazione precedente, il regolamento introduce un regime transitorio. La L-lisina base, liquida, con numero 3c320 prodotta con Corynebacterium glutamicum NRRL B-67439 o NRRL B-67535, nonché le relative premiscele, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte se prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2026, secondo le norme previgenti al 5 agosto 2025.
Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale additivo:
- se destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è quello dei prodotti realizzati ed etichettati prima del 5 agosto 2026;
- se destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è quello dei prodotti realizzati ed etichettati prima del 5 agosto 2027.
Condizioni di impiego, etichettatura e sicurezza degli utilizzatori
Per la L-lisina base, liquida, e per gli altri additivi elencati nell’allegato, restano previste specifiche indicazioni in etichetta. In particolare, il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichettatura dell’additivo, e deve essere inserita l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-lisina, specialmente nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri.
Per alcuni prodotti sono confermate misure di prevenzione dei rischi per gli utilizzatori:
- per la L-lisina base, liquida, gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate contro rischi da inalazione, contatto cutaneo e oculare; se tali rischi non sono eliminabili o minimizzabili, occorre usare dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, pelle e occhi;
- per il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e per il solfato di L-lisina, è richiesto in particolare l’uso di DPI per la protezione delle vie respiratorie contro i rischi da inalazione.
Caratteristiche e durata dell’autorizzazione dei prodotti in allegato
L’allegato conferma per la L-lisina base, liquida, l’autorizzazione come additivo nutrizionale del gruppo funzionale aminoacidi, loro sali e analoghi, destinato a tutte le specie, con fine del periodo di autorizzazione al 30 luglio 2030. Lo stesso termine finale è previsto anche per il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e per il solfato di L-lisina.
Per il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, la caratterizzazione della sostanza attiva comprende i ceppi Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439, NRRL B-67535 e CGMCC 7.266; per il solfato di L-lisina, il ceppo produttore è Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266. In entrambi i casi, l’additivo può essere immesso sul mercato e utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio, con le relative avvertenze di etichettatura e prescrizioni operative.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica della descrizione dell’additivo
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/997 è sostituito per chiarire che la L-lisina base, liquida, è un preparato in soluzione acquosa contenente almeno il 50 % di L-lisina. La rettifica corregge l’assenza, nel testo precedente, di un’adeguata indicazione della natura di preparato dell’additivo.
Nuovo ceppo produttore e nuovo numero di identificazione
Per la L-lisina base, liquida, prodotta con Corynebacterium glutamicum NRRL B-68248 viene introdotto un nuovo numero di identificazione, 3c320ii, poiché tale prodotto non è autorizzato per l’uso nell’acqua di abbeveraggio, a differenza della L-lisina base, liquida già autorizzata con numero 3c320.
Valutazione di sicurezza e condizioni di autorizzazione
La Commissione, sulla base del parere EFSA del 4 luglio 2024, conferma che la modifica dell’autorizzazione resta conforme all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Per il nuovo ceppo produttore non sono emerse criticità di sicurezza per specie bersaglio, consumatori, ambiente o utilizzatori; non sono necessarie misure specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato o misure di protezione aggiuntive per la salute degli utilizzatori.
Adeguamento dei metodi di analisi
I rinvii ai metodi di analisi per la quantificazione della L-lisina nelle premiscele, nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e, ove previsto, nell’acqua sono aggiornati: il riferimento non è più a singole disposizioni dell’allegato del regolamento (CE) n. 152/2009, ma al regolamento stesso nel suo complesso. La Commissione estende questo adeguamento anche al monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e al solfato di L-lisina.
Misure transitorie per le scorte esistenti
Gli additivi e i mangimi/premiscele contenenti L-lisina base, liquida, prodotti ed etichettati prima del 5 agosto 2025 secondo la normativa previgente possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la tolleranza vale per prodotti realizzati ed etichettati prima del 5 agosto 2026; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, per prodotti realizzati ed etichettati prima del 5 agosto 2027.
Condizioni di impiego e avvertenze di etichettatura
Per le diverse forme di L-lisina autorizzate sono confermati obblighi di indicare il tenore di lisina in ეტichetta e specifiche frasi di avvertenza sull’equilibrio aminoacidico, soprattutto in caso di supplementazione nell’acqua di abbeveraggio. Per taluni additivi sono previste misure organizzative e dispositivi di protezione individuale per ridurre i rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare.
Durata dell’autorizzazione
Le voci aggiornate nell’allegato confermano la fine del periodo di autorizzazione al 30 luglio 2030 per la L-lisina base, liquida, per il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e per il solfato di L-lisina.
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