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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27449/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato commesso in una casa di riposo. Espone tre censure: 1) vizio per mancata risposta alla richiesta di rinvio dell'udienza del 03/07/2023, richiesta motivata dall'esigenza di acquisire una sentenza utile a definire il processo con concordato e ad accertare la continuazione con altra condanna; 2) mancata valutazione adeguata dei dubbi sull'attendibilità della ricognizione oculare (esitazione del teste Lomonaco); 3) errore nella determinazione della pena e nel calcolo delle attenuanti/aggravanti, con riferimento agli artt. 69, 624 e 625 c.p. e all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche rispetto al minimo edittale.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Primo motivo: inammissibile e manifestamente infondato perché la richiesta di rinvio non configurava un legittimo impedimento ex art. 420-ter c.p.p., era analoga a una richiesta di cortesia non documentalmente provata e il difensore aveva comunque depositato conclusioni via PEC (udienza cartolare). Secondo motivo: infondato; la sentenza d'appello ha ritenuto il riconoscimento affidabile in base alla lunga interazione del testimone con l'imputato, alla descrizione immediata coerente e all'elemento corroborante del veicolo intestato al ricorrente. Terzo motivo: inammissibile per essere inedito e generico; in appello non era stata censurata la specifica modalità di calcolo ora prospettata in Cassazione; la motivazione di merito, pur con riferimento equivoco a art. 625, ha valutato la gravità della condotta, il valore dei beni e la personalità del reo (precedenti), ritenendo la pena adeguata. Esito finale: ricorso rigettato; condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    La norma disciplina l'assenza giustificata dall'udienza (legittimo impedimento). La Corte ha ritenuto che la richiesta di rinvio non rientrasse in tale nozione perché non era documentalmente comprovata e rilevasse come mera istanza di cortesia soggetta al libero apprezzamento del giudice

  • art. 624 cod. pen.

    Riferita alla configurazione del furto e al relativo range edittale; la Corte ha ritenuto che la doglianza sulla base di calcolo della pena non fosse stata prospettata in appello in termini tali da renderla ammissibile in Cassazione

  • art. 625 cod. pen.

    Citata nella motivazione e richiamata dal ricorrente: la Corte ha osservato che un eventuale riferimento alla pena di cui all'art. 625 non incide sul giudizio di adeguatezza della pena motivato in relazione alla gravità della condotta e alla personalità del reo

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle circostanze che influenzano la determinazione della pena; la Corte ha valutato il bilanciamento tra aggravanti (es. aver commesso il fatto in uno stabilimento pubblico, recidiva) e attenuanti, ritenendo la dosimetria motivata

  • art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

    Norma sulla attenuante speciale della 'tenuità del danno o del lucro'. Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento in appello ma la Corte ha ritenuto non sussistente tale attenuante alla luce del valore non trascurabile dei beni sottratti

Massime di principio

  • Le richieste di rinvio devono fondarsi su cause di legittimo impedimento previste dall'art. 420-ter c.p.p. o essere corredate da documentazione: altrimenti sono valutabili discrezionalmente dal giudice e possono essere respinte.
  • Un accordo informale con il pubblico ministero non sostituisce la documentazione o la formalizzazione necessaria per ottenere il rinvio o per influenzare l'iter processuale.
  • Le questioni di fatto (es. valutazione dell'attendibilità del testimone oculare) sono rimesse al giudice di merito e la Cassazione non le rivede se la motivazione di merito mostra elementi di concreti riscontri (tempestività della descrizione, tempo di osservazione, verifiche compiute, elementi corroboranti).
  • Le censure relative alla determinazione della pena devono essere proposte e adeguatamente motivate già in sede di appello per essere ammissibili in Cassazione; motivazioni inedite o generiche sono inammissibili.
  • Il giudice deve motivare il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: se tale bilanciamento è esplicitato e congruamente motivato, la Corte di legittimità non interviene sulla discrezionalità del giudice di merito.
  • Quando si contesta la dosimetria della pena, è necessario indicare con precisione l'errore di calcolo o la violazione normativa; mere asserzioni di 'dimenticanza' o formule generiche non sono sufficienti.

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