Cassazione Civile, Ordinanza n. 36193/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva compilato erroneamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2009 indicando reddito pari a zero ai fini IRAP. L'Amministrazione finanziaria, tramite procedura di controllo automatizzato, aveva emesso avviso bonario ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, iscritto a ruolo l'imposta e notificato cartella di pagamento. Il contribuente aveva impugnato ruolo e cartella sostenendo l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. In appello, la CTR aveva confermato il rigetto, valorizzando l'incidenza dei costi sui compensi e la circostanza che il contribuente fosse socio al 98% e amministratore unico di una società operante nello stesso settore, con utilizzo di lavoro dipendente. In cassazione, il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex artt. 112 e 132 c.p.c. sul motivo d'appello relativo all'illegittimità del ricorso al 36-bis in luogo dell'avviso di accertamento; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe esonerato l'Ufficio dall'onere di provare la debenza del tributo; 3) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nell'assenza di dipendenti o collaboratori e nell'esiguità dei beni strumentali.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che l'eventuale mancato esame di una tesi difensiva può risolversi in una decisione implicita incompatibile con la statuizione adottata; nel caso concreto, la CTR aveva implicitamente ritenuto legittimo il ricorso alla procedura automatizzata, questione preliminare rispetto al merito. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che la procedura ex art. 36-bis consente la correzione di errori materiali e di calcolo sulla base della dichiarazione e la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta dovuta, ma non quando occorrano questioni di diritto per determinare l'imposta; qui però l'errore dichiarativo era stato riconosciuto dallo stesso contribuente e il recupero era derivato dal ricalcolo dell'imposta, sicché il ricorso al controllo automatizzato era legittimo. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per effetto della doppia conforme e, comunque, perché mirava a un nuovo esame del materiale probatorio. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni, la correzione di errori materiali e di calcolo e la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta dovuta, purché non siano necessarie questioni di diritto per la determinazione del tributo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la questione era stata decisa implicitamente.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza; la Corte non ha ravvisato carenza motivazionale tale da integrare il vizio dedotto.
art. 2697 c.c.
Invocato per sostenere la violazione del riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso che l'Ufficio fosse tenuto a provare in quel contesto la debenza del tributo oltre la dichiarazione e il relativo errore materiale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Cass. S.U. n. 17758/2016
Richiamata per il principio secondo cui il diritto del contribuente nasce dalla legge e non dalla dichiarazione, con possibilità di opporsi alla pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto.
Cass. S.U. n. 17757/2016
Richiamata nello stesso senso sul rapporto tra dichiarazione e obbligazione tributaria.
Cass. S.U. n. 13378/2016
Richiamata nello stesso senso sul rapporto tra dichiarazione e obbligazione tributaria.
Cass. n. 23382/2021
Richiamata per il principio per cui l'Ufficio non può usare il 36-bis quando per determinare l'imposta occorra risolvere questioni di diritto.
Cass. n. 12131/2023
Richiamata in tema di decisione implicita e omesso esame di un punto decisivo.
Cass. n. 24953/2020
Richiamata in tema di decisione implicita e omesso esame di un punto decisivo.
Cass. n. 6174/2018
Richiamata in tema di decisione implicita e omesso esame di un punto decisivo.
Massime di principio
- L'omesso esame di una tesi difensiva non integra di per sé omessa pronuncia quando la decisione adottata risulti logicamente incompatibile con quella tesi, perché in tal caso opera una pronuncia implicita di rigetto.
- La procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 è legittima quando serve a correggere errori materiali o di calcolo emergenti dalla dichiarazione, senza necessità di accertamenti giuridici ulteriori.
- Se il contribuente riconosce di aver commesso un errore nella dichiarazione da cui deriva l'iscrizione a ruolo, non può invocare l'illegittimità del controllo automatizzato solo perché, in giudizio, contesta il presupposto impositivo in termini nuovi e diversi.
- Nel giudizio tributario il diritto del contribuente nasce dalla legge e non dalla dichiarazione: resta quindi sempre possibile contestare la maggiore pretesa allegando errori di fatto o di diritto commessi nella compilazione della dichiarazione.
- In presenza di 'doppia conforme', il vizio di omesso esame dei fatti è precluso in cassazione se la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
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