Cassazione Civile, Ordinanza n. 22377/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una richiesta di autotutela proposta contro avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2005 e 2006, divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione. Il contribuente aveva poi tentato di far valere che il giudizio fosse comunque definibile come lite fiscale pendente, anche alla luce della domanda di definizione agevolata presentata per l'anno 2006, sostenendo che il ricorso originario del 2.9.2011, se correttamente valutato, esprimeva volontà di impugnare anche gli avvisi sottostanti. In cassazione deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la volontà di impugnare gli avvisi e il pagamento del contributo unificato come indice della pendenza della lite; 2) violazione dell'art. 29, comma 16-bis, del d.l. n. 216/2011, conv. in l. n. 14/2012, sostenendo che la lite dovesse essere considerata pendente e quindi definibile, poiché il termine per la domanda di definizione era stato prorogato al 2 aprile 2012.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., poiché il ricorrente non aveva allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo e secondo grado. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che, sotto la veste della violazione di legge, il ricorrente chiedeva in realtà una rivalutazione del fatto; inoltre, dagli atti risultava che la domanda di definizione agevolata era stata proposta solo per il 2006, mentre gli avvisi di accertamento erano divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione, con conseguente assenza di lite pendente e di condonabilità della pretesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio motivazionale è stato ritenuto non deducibile in cassazione per effetto della preclusione da doppia conforme, mancando l'allegazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.
In presenza di sentenza d'appello conforme a quella di primo grado, il ricorso per cassazione è inammissibile se non viene indicata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
d.l. n. 83 del 2012, art. 54, commi 2 e 3
La disciplina sulla doppia conforme e sulla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. si applica ai giudizi/sentenze ricadenti nel periodo indicato dalla norma.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di legge
Non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del fatto, quando la censura mira in realtà a contestare l'accertamento di merito.
art. 29, comma 16-bis, d.l. n. 216/2011, conv. in l. n. 14/2012
La proroga del termine per la definizione delle liti fiscali pendenti riguarda solo le liti effettivamente pendenti; se gli avvisi di accertamento sono divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione, manca il presupposto della pendenza e la pretesa non è definibile.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
È richiamato nel dispositivo per gli adempimenti connessi al contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando la decisione impugnata e quella di primo grado coincidono nella ricostruzione fattuale, salvo che il ricorrente indichi specificamente quale diversa valutazione del fatto avrebbe compiuto il giudice d'appello.
- La censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, in concreto, mira a ottenere una nuova valutazione del merito e del fatto storico già accertato dal giudice di merito.
- La definizione agevolata delle liti fiscali presuppone l'effettiva pendenza della controversia alla data prevista dalla legge; non è definibile una pretesa ormai divenuta definitiva per mancata tempestiva impugnazione dell'atto presupposto.
- Per dimostrare la pendenza della lite ai fini del condono non basta evocare un generico intento di contestazione, ma occorre che l'impugnazione sia stata ritualmente e tempestivamente proposta contro l'atto idoneo a radicare il contenzioso.
- In presenza di doppia conforme, la parte che ricorre per cassazione deve specificare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
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