Cassazione Penale, Sentenza n. 21040/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Annese è stato rinviato a giudizio per truffa (art. 640 c.p.) per aver, con altri, ottenuto autovetture pagando con assegni senza copertura. Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato "non doversi procedere" per tardività della querela; la Procura ha impugnato e la Corte d'Appello ha riformato dichiarando invece l'estinzione del reato per prescrizione e ha condannato gli imputati al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale e delle spese. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 521 c.p.p. perché sarebbe stato condannato per una condotta diversa da quella contestata; (2) violazione dell'art. 597 c.p.p. per essere intervenuta in appello su questione non devoluta; (3) violazione dell'art. 124 c.p. (richiesta sulla decorrenza della querela rispetto alla sua posizione); (4) illegittimità delle statuizioni civili nonostante la dichiarazione di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi tre motivi manifestamente infondati: la specifica condotta attribuita (presentare e garantire Poli come persona affidabile) è parte del più ampio schema di artifici e raggiri contestato, la Procura nell'appello aveva legittimamente dedotto l'errore sulla valutazione della tempestività della querela e il termine di querela decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato. Il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha chiarito che l'art. 578 c.p.p. si applica solo se in primo grado vi è stata una sentenza di condanna che abbia già statuito sulle statuizioni civili; qui, essendovi in primo grado un proscioglimento (non una condanna), la Corte d'Appello non aveva il potere di pronunciarsi sulle richieste civili in presenza della sopravvenuta prescrizione. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, eliminando le condanne civili e le relative statuizioni imposte dalla Corte d'Appello.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Riferimento al reato di truffa: la Corte territoriale aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione dopo aver ritenuto superata la questione della tardività della querela
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare un presunto scostamento tra capo di imputazione e motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto che la specificazione degli artifici sia un segmento del fatto generico contestato e non integri violazione
art. 522 cod. proc. pen.
Menizonata nella giurisprudenza di riferimento: la diversa ricostruzione degli artifici non comporta nullità se non altera concretamente il diritto di difesa
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare la decisione su questioni non devolute in appello; la Corte ha ritenuto che l'appello del pubblico ministero mirava alla tempestività della querela e ciò era sufficiente per rinnovare l'istruttoria senza necessità di ulteriori specificazioni
art. 124 cod. pen.
Articolo evocato nel ricorso (non sviluppato dalla Corte): la censura relativa alla decorrenza del termine di querela rispetto alla condotta del ricorrente è stata respinta perché il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato, non dal singolo atto
art. 576 cod. proc. pen.
Stabilisce il potere del giudice d'appello di decidere sugli effetti civili quando la parte civile impugna sentenze di proscioglimento; la Corte lo contrappone all'art. 578 per delimitare i poteri decisori
art. 578 cod. proc. pen.
Applicabile quando l'impugnazione è proposta dall'imputato o dal pubblico ministero avverso sentenze di condanna: la Corte ha ritenuto che l'art. 578 non potesse giustificare la decisione sulle statuizioni civili nel caso in cui in primo grado non vi fosse stata una condanna
Massime di principio
- La qualificazione specifica di singoli artifici emersi in fase istruttoria non determina di per sé nullità se rientra nel più ampio fatto tipizzato nel capo di imputazione, salvo che la diversa ricostruzione comprometta concretamente il diritto di difesa
- Il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza certa, basata su elementi concreti, della dimensione oggettiva e soggettiva del fatto-reato e non necessariamente dalla prima manifestazione della condotta dell'imputato
- Il pubblico ministero può appellare un proscioglimento per tardività della querela e l'appello può comportare la rinnovazione dell'istruttoria anche senza dettagliata esposizione di tutte le singole condotte dei coimputati nell'atto di appello
- Il giudice d'appello può decidere sugli effetti civili soltanto nei limiti stabiliti dagli artt. 576 e 578 c.p.p.: se in primo grado non è stata pronunciata una sentenza di condanna che abbia già affrontato le statuizioni civili, la Corte d'appello non può mantenere o creare obbligazioni civili a fronte della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione
- Quando la sentenza di primo grado è un proscioglimento e non vi è impugnazione della parte civile, la sopravvenuta prescrizione estingue il reato e rende improponibile la statuizione civile in appello salvo i casi disciplinati dall'art. 576 c.p.p.
- L'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili è lo strumento corretto quando la Corte di legittimità rileva che il giudice d'appello ha agito oltre i limiti del proprio potere in materia civile
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