Sentenza n. 534/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente e decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e la conseguente revoca questorile della licenza di porto di fucile, deducendo profili di illegittimità non specificamente riprodotti nella motivazione della sentenza. La vicenda traeva origine da una querela per minaccia presentata da vicini di casa, i quali avevano riferito di aggressioni verbali, offese e minacce di morte. Dopo il sequestro cautelare delle armi ai sensi dell'art. 39, comma 2, T.U.L.P.S., la Questura aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca; il ricorrente aveva presentato memorie difensive, valorizzando soprattutto la remissione della querela. Il giudizio ha quindi riguardato, in particolare, la sufficienza della situazione di conflittualità di vicinato ai fini della prognosi di inaffidabilità, la rilevanza della remissione della querela, il rispetto del contraddittorio procedimentale e la legittimità della revoca della licenza come conseguenza del divieto prefettizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il divieto prefettizio perché l'art. 39 T.U.L.P.S. consente di vietare la detenzione delle armi quando il soggetto sia ritenuto capace di abusarne, sulla base di una valutazione prognostica, cautelare e preventiva, non sanzionatoria. Tale valutazione non richiede né un accertamento di responsabilità penale, né un concreto precedente abuso delle armi, né un giudizio di pericolosità sociale, essendo sufficiente una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza circa il rischio di abuso. Nel caso concreto, la situazione oggettiva, specifica, esasperata e perdurante di conflittualità tra il ricorrente e i vicini costituiva un indice sufficiente di possibile uso improprio delle armi, indipendentemente dall'individuazione del responsabile del conflitto e dall'accertamento di condotte violente. La remissione della querela non eliminava il fatto storico della conflittualità e non impediva all'amministrazione di svolgere autonomamente la propria valutazione di affidabilità, distinta dalle conseguenze processuali della querela sul piano penale. Quanto al contraddittorio, il TAR ha osservato che il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. può essere adottato anche senza comunicazione di avvio per le particolari esigenze di celerità connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; in ogni caso, nella fattispecie l'avvio era stato comunicato e il ricorrente aveva presentato memorie, ritenute non idonee a modificare l'esito. La revoca della licenza di porto d'armi è stata ritenuta atto vincolato e immediatamente conseguenziale al divieto prefettizio di detenzione, poiché l'autorizzazione alla detenzione costituisce presupposto necessario della licenza di porto d'armi. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
La norma fonda un potere cautelare e preventivo dell'autorità prefettizia, esercitabile sulla base di una prognosi di possibile abuso delle armi e non subordinato all'accertamento di un abuso già verificatosi o di una responsabilità penale.
artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate o revocate nei confronti di soggetti privi della necessaria buona condotta o ritenuti capaci di abusare delle armi; il giudizio di affidabilità è particolarmente rigoroso.
art. 39, comma 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
È stato richiamato quale base del sequestro cautelare delle armi eseguito dai Carabinieri, comunicato alla Questura.
art. 612 c.p.
La querela per il reato di minaccia costituisce il fatto da cui ha avuto origine la valutazione amministrativa, senza che il giudice amministrativo abbia dovuto accertare la responsabilità penale del ricorrente.
art. 699 c.p.
È richiamato per evidenziare che il porto d'armi costituisce un'eccezione al generale divieto di portare armi.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110
È richiamato insieme all'art. 699 c.p. per sottolineare la natura derogatoria e non ordinaria del possesso e del porto di armi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di una prognosi di possibile abuso fondata su un attendibile grado di verosimiglianza, senza necessità di accertare una responsabilità penale, un concreto precedente abuso dell'arma o una pericolosità sociale in senso tecnico.
- Una situazione oggettiva, specifica, esasperata e perdurante di conflittualità familiare, condominiale o di vicinato può costituire autonomo indice di inaffidabilità e giustificare il divieto di detenzione o la revoca del porto d'armi, anche senza accertare chi abbia causato il conflitto e anche in assenza di condotte violente già realizzate mediante l'arma.
- La remissione della querela non elimina il fatto storico della conflittualità e non impedisce all'autorità di pubblica sicurezza di utilizzarlo nella distinta valutazione amministrativa dell'affidabilità del titolare di armi, poiché le finalità preventive del procedimento amministrativo non coincidono con quelle del procedimento penale.
- La revoca della licenza di porto d'armi costituisce conseguenza vincolata e immediata del divieto prefettizio di detenzione delle armi, poiché l'autorizzazione alla detenzione rappresenta un presupposto necessario della licenza di porto d'armi.
- Il divieto prefettizio di detenzione delle armi rientra tra gli atti connotati da particolari esigenze di celerità, sicché la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa; qualora il contraddittorio sia comunque instaurato, la presentazione di memorie non impone all'amministrazione di accoglierle se esse non incidono sulla prognosi di inaffidabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →