Cassazione Civile, Ordinanza n. 18740/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario avente ad oggetto il regime di tassazione della previdenza complementare ex art. 23 d.lgs. n. 252/2005, relativo a somme riferite a un ex dipendente INPS. Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato la decisione di primo grado. Il ricorso era affidato a un unico motivo, ma prima della decisione il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal contribuente e dai difensori. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; l’INPS si è costituito senza svolgere attività difensiva.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata in data 10 maggio 2023 e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, perché la pronuncia di estinzione non rientra tra quelle di rigetto, inammissibilità o improcedibilità richiamate dalla norma. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, depositata e sottoscritta dal ricorrente e dai difensori, comporta l’estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando la decisione è di estinzione del giudizio, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e va interpretata restrittivamente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 23 d.lgs. n. 252/2005
È richiamato come base normativa del regime di tassazione della previdenza complementare oggetto della lite, senza che la Corte ne affronti il merito a causa della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta, determina l’estinzione del giudizio e impedisce qualsiasi esame del merito delle censure.
- La disciplina del raddoppio del contributo unificato va applicata in modo restrittivo: non opera quando il processo si chiude con estinzione per rinuncia, perché tale esito non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- In presenza di rinuncia e di peculiarità della controversia, la Corte può compensare integralmente le spese di lite.
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