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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16586/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di restituzione, da parte dell'azienda sanitaria provinciale, di somme relative agli anni 2008, 2009 e 2010 percepite dalla struttura privata accreditata a titolo di remunerazione per prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione/accreditamento. La pretesa restitutoria si fondava sull'asserita applicazione, in Sicilia, del regime tariffario e della correlata scontistica introdotti dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. 296/2006, dapprima resi inefficaci dal D.A. n. 336/2008 e poi ripristinati dal D.A. n. 170/2013. In primo grado la domanda della struttura volta ad accertare l'insussistenza del credito restitutorio veniva rigettata. In appello la Corte territoriale accoglieva in parte il gravame, dichiarando non dovuta la somma chiesta per l'anno 2010, ma confermando la debenza per 2008 e 2009. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno e degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., assumendo che le sentenze del Consiglio di Stato n. 4840/2021 e n. 4843/2021 avrebbero escluso l'operatività del D.A. n. 170/2013 anche per il 2009; 2) violazione degli artt. 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, sostenendo che il decreto assessoriale non poteva incidere retroattivamente su rapporti privatistici già eseguiti e su condizioni contrattuali cristallizzate; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, sul presupposto che l'eventuale accoglimento dei primi motivi avrebbe dovuto comportare diversa regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricorrente non aveva riportato integralmente il contenuto delle sentenze amministrative invocate e, comunque, la giurisprudenza di legittimità già affermava che lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006 opera limitatamente al triennio 2007-2009, in coerenza con il testo normativo e con l'interpretazione della Corte costituzionale; quindi correttamente la Corte d'appello aveva escluso l'assenza del credito restitutorio per gli anni 2008 e 2009. Ha respinto il secondo motivo perché la legittima operatività dello sconto per il 2009 discende direttamente dalla previsione legislativa e dalla giurisprudenza richiamata, rendendo irrilevanti le argomentazioni sulla natura privatistica del rapporto o sull'impossibilità di una modifica unilaterale retroattiva delle condizioni contrattuali. Ha respinto anche il terzo motivo, ritenendo corretta la condanna alle spese secondo il principio di causalità-soccombenza. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e a versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del giudicato interno/esterno; la Corte ha escluso la fondatezza della censura per difetto di autosufficienza e per l'irrilevanza del richiamo, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale applicabile.

  • art. 2909 c.c.

    invocato come base del giudicato esterno; la Corte ha precisato che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, ma la parte deve indicarne compiutamente il contenuto e i presupposti nel ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per affermare che il divieto di nuovi documenti non osta alla produzione del documento attestante un giudicato formatosi dopo la sentenza impugnata, ma resta fermo l'onere di specifica indicazione del fatto processuale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    interpretato nel senso che l'autosufficienza del ricorso non va intesa in modo eccessivamente formalistico, ma impone comunque la puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamati.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base formale della censura relativa a error in procedendo e violazione di legge processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base formale delle censure di violazione di legge sostanziale.

  • art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006

    la disposizione è stata letta come introduttiva di uno sconto/tariffazione massima applicabile alle prestazioni rese dalle strutture private accreditate per il triennio 2007-2009 בלבד, con carattere transitorio.

  • d.lgs. n. 502/1992, artt. 8-quater e 8-quinquies

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura e l'assetto dei rapporti convenzionali; la Corte ha ritenuto non decisivi tali profili rispetto all'operatività legale dello sconto per l'anno 2009.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in punto spese; la Corte ha confermato l'applicazione del principio di causalità-soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ha fondato l'ordine di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006 ha natura transitoria ed è applicabile limitatamente al triennio 2007-2009.
  • L'annullamento di un atto amministrativo generale può avere effetti ultronei rispetto al giudizio in cui è stato pronunciato, ma chi invochi il giudicato esterno in cassazione deve indicare in modo puntuale il contenuto della decisione invocata e i suoi elementi identificativi; altrimenti la censura è infondata per difetto di autosufficienza.
  • L'autosufficienza del ricorso per cassazione non esige formalismi eccessivi, ma impone che gli atti e i documenti richiamati nelle censure siano riprodotti o specificamente individuati quanto al contenuto rilevante.
  • Quando la pretesa restitutoria si fonda direttamente su una previsione legislativa applicabile ratione temporis, la qualificazione privatistica del rapporto contrattuale non esclude la possibilità che il regime legale incida sulla remunerazione pattuita.
  • La regolazione delle spese segue il principio di causalità-soccombenza: la parte che ha dato causa al processo o alla sua prosecuzione con domande o difese non rispondenti al diritto può essere condannata a rifondere le spese, anche in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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