Cassazione Civile, Ordinanza n. 15533/2024 del 04/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società in liquidazione aveva presentato domanda di concordato preventivo, poi dichiarata inammissibile dal tribunale; su istanza di un creditore era stato quindi dichiarato il fallimento. La corte d'appello aveva respinto il reclamo della società contro la sentenza fallimentare, ritenendo decisiva l’inidoneità della relazione del professionista attestatore, perché troppo generica e priva di riscontri sulla veridicità dei dati contabili e patrimoniali. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità per omessa pronuncia e ultrapetizione, sostenendo che la corte d’appello aveva esaminato una ratio secondaria e non quella principale del decreto di inammissibilità, con assorbimento illegittimo degli altri motivi di reclamo; 2) violazione degli artt. 161 e 162 l. fall., contestando la lettura data alla relazione attestativa e negando che il professionista dovesse formulare un giudizio prognostico; 3) motivazione apparente ex artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.; 4) violazione dell’art. 13 d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato nel reclamo ex art. 18 l. fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la società stessa aveva ammesso che l’inidoneità della relazione ex art. 161 l. fall. costituiva una autonoma ratio decidendi del decreto di inammissibilità del concordato; dunque non vi era ultrapetizione e il rigetto di quel motivo bastava a sorreggere l’inammissibilità del concordato, assorbendo gli altri profili. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, per una parte, non confrontato con la motivazione impugnata, e per l’altra meramente assertivo contro un accertamento di merito sulla genericità della relazione e sulla mancata verifica della veridicità dei dati aziendali. Ha respinto il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui la motivazione è apparente solo se non consente di comprendere il ragionamento decisorio; nel caso concreto la motivazione era sintetica ma intelligibile e spiegava quali verifiche dovesse contenere la relazione attestativa e quali fossero mancate. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che il reclamo ex art. 18 l. fall. non è tra i procedimenti esenti dal contributo unificato e che, in caso di rigetto, opera il raddoppio previsto dall’art. 13 d.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 18 l. fall.
reclamo ex art. 18 l. fall.
Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è un mezzo di impugnazione che, se respinto, non impedisce l’applicazione del contributo unificato ai sensi della disciplina generale.
art. 161, comma 3, l. fall.
relazione ex art. 161 l. fall.
La relazione del professionista attestatore deve contenere verifiche concrete e verificabili sulla veridicità dei dati contabili e patrimoniali della società; la sola genericità non è sufficiente.
art. 162 l. fall.
L’inidoneità della relazione attestativa può concorrere a fondare l’inammissibilità della domanda di concordato.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia o ultrapetizione quando il giudice decide su una autonoma ratio decidendi effettivamente devoluta e decisiva.
art. 111 Cost.
La motivazione deve essere comprensibile e percepibile, non meramente apparente.
art. 132 c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato anche per il reclamo ex art. 18 l. fall.
art. 10 d.P.R. n. 115/2002
Il reclamo ex art. 18 l. fall. non rientra tra i procedimenti esenti dal contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È la disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito è sorretta da una autonoma ratio decidendi, la censura che colpisce solo una ratio secondaria o non decisiva è inidonea a determinare la cassazione; il rigetto di una ratio sufficiente comporta l’assorbimento degli altri motivi non più rilevanti.
- La relazione del professionista attestatore nel concordato preventivo deve dare conto, in modo concreto e non meramente formulaico, delle verifiche compiute, dei documenti esaminati e dei criteri seguiti per attestare la veridicità dei dati aziendali; la genericità della relazione ne compromette l’idoneità funzionale.
- La denuncia di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico decisorio; una motivazione sintetica ma chiara, che esponga il nucleo del ragionamento, è sufficiente.
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto o della prova a un accertamento di merito, senza individuare specifici fatti decisivi trascurati dal giudice.
- Il reclamo avverso la declaratoria di fallimento non è sottratto al regime del contributo unificato e, in caso di rigetto, può operare il raddoppio previsto dalla disciplina speciale.
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