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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28703/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il creditore, dopo aver ottenuto un titolo giudiziale con condanna dell’ente locale al pagamento delle spese di lite in un giudizio relativo a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, aveva avviato esecuzione presso terzi. L’ente proponeva opposizione all’esecuzione sostenendo di avere effettuato il pagamento dovuto, comprensivo delle spese fino alla notifica del pignoramento, il giorno stesso dell’invio delle coordinate bancarie richieste da oltre un mese; il giudice di pace accoglieva l’opposizione ritenendo che il creditore avesse abusato del diritto iscrivendo a ruolo il pignoramento pochi giorni prima, nonostante le rassicurazioni sul pagamento. Il Tribunale dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 339, comma 3, c.p.c., qualificando la decisione di primo grado come attinente alla ricostruzione dei fatti. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 339, comma 3, 88 e 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la pronuncia di primo grado era fondata sull’affermazione di un abuso del diritto e quindi su principi regolatori della materia, con conseguente appellabilità ordinaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha rilevato che il giudice di primo grado non si era limitato a una mera ricostruzione fattuale dell’effetto estintivo del pagamento, ma aveva fondato la decisione sull’affermazione di un abuso del diritto, valorizzando le modalità della condotta processuale e il rapporto tra iscrizione a ruolo del pignoramento, rassicurazioni ricevute e successivo pagamento. Di conseguenza, l’appello non poteva essere dichiarato inammissibile per il limite dell’art. 339, comma 3, c.p.c., poiché la controversia implicava la verifica della corretta applicazione dei principi di buona fede e correttezza e dei principi generali delle obbligazioni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore esecutato

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    non opera il limite all’appellabilità quando la decisione di primo grado incide sui principi regolatori della materia e non su una mera ricostruzione dei fatti

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato insieme alla buona fede e correttezza processuale come parametro invocato dal ricorrente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per censurare la qualificazione della decisione di primo grado e il mancato esame della reale ratio della pronuncia

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sull’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sull’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la Corte rileva che la motivazione di primo grado era riportata in ricorso nel rispetto del requisito di specificità dell’indicazione degli atti

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo, ma non emerge come norma applicata

Massime di principio

  • Quando la decisione di primo grado si fonda sull’affermazione di un abuso del diritto o sulla violazione dei doveri di buona fede e correttezza, la controversia non può essere ridotta a una mera questione di ricostruzione fattuale ai fini del limite all’appello previsto dall’art. 339, comma 3, c.p.c.
  • Il giudice dell’impugnazione deve accertare la reale ratio decidendi della sentenza di primo grado: se questa implica la verifica dell’applicazione di principi generali delle obbligazioni, l’appello è ammissibile secondo le regole ordinarie.
  • La qualificazione di una pronuncia come riferita ai soli fatti non è corretta quando il decisum presuppone la valutazione giuridica della condotta delle parti alla luce di buona fede, correttezza e divieto di abuso del diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppello
IstitutiBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

Testo integrale

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