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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33884/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione dell’indennizzo previsto dalla normativa speciale per la perdita di beni siti in Libia e confiscati nel 1970 dalle autorità libiche. I privati, quali eredi dell’originario titolare e di altri aventi causa, avevano chiesto un incremento rispetto a quanto già riconosciuto in sede amministrativa. Il tribunale aveva accolto in larga misura le domande, riconoscendo il valore dei cespiti e un ulteriore importo per la perdita di avviamento commerciale, calcolato equitativamente in percentuale sul valore degli immobili, oltre interessi. La Corte d’appello, in un primo passaggio, aveva ridotto il valore di uno dei cespiti e negato l’avviamento per alcuni terreni, ma questa decisione era stata parzialmente cassata dalla Corte di cassazione, che aveva affermato, tra l’altro, che l’avviamento era indennizzabile anche a prescindere dalla classificazione urbanistica del fondo, salvo prova che l’attività produttiva fosse già cessata, e che la liquidazione equitativa richiedeva un ancoraggio a elementi fattuali concreti. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva però sostanzialmente confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello ministeriale. Il Ministero ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione del giudicato interno sul valore di un cespite, già definitivamente rideterminato in appello; 2) motivazione apparente sulla spettanza e quantificazione dell’avviamento relativo a due cespiti, perché il giudice di rinvio aveva solo richiamato il precedente principio di diritto senza applicarlo davvero; 3) ulteriore violazione del giudicato e dell’art. 132 c.p.c. sulla quantificazione dell’avviamento per il cespite agricolo di altro terreno, liquidato in modo apodittico con il criterio del 30% del valore dei beni; 4) motivazione apparente sulla decorrenza degli interessi; 5) violazione delle norme sulla mora, sostenendo che la domanda amministrativa non valeva come costituzione in mora e che, al più, gli interessi dovevano decorrere dalla domanda giudiziale in assenza di specifico atto di diffida.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondati i motivi relativi al giudicato interno e quelli contro la motivazione della Corte d’appello in sede di rinvio, rilevando che il giudice di merito aveva ignorato il vincolo derivante dal precedente giudicato sul valore di un cespite e, inoltre, aveva liquidato l’avviamento commerciale in modo meramente apparente, senza una nuova autonoma motivazione coerente con il principio di diritto già enunciato. Ha altresì censurato la conferma apodittica degli interessi legali dalle date di costituzione in mora indicate dal tribunale, senza spiegare in base a quale atto tale mora fosse stata ritenuta sussistente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri e ai vincoli del giudice di rinvio dopo la cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per il rispetto del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel giudizio di rinvio.

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato in tema di giudizio di rinvio conseguente alla cassazione.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato interno vincola il giudice di rinvio e impedisce di ridiscutere capi già definitivi.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione non apparente; il mero richiamo a precedenti o a formule apodittiche non basta.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa dell’avviamento è ammessa, ma il giudice deve esplicitare il percorso logico e gli elementi fattuali posti a base della stima.

  • art. 1219 c.c.

    la decorrenza degli interessi moratori presuppone una valida costituzione in mora, non essendo sufficiente la sola domanda amministrativa.

  • l. 5 aprile 1985, n. 135

    è la base normativa invocata per l’indennizzo dei beni perduti all’estero.

  • l. 29 gennaio 1994, n. 98, art. 1

    prevede il ristoro delle perdite subite nei beni materiali e immateriali, compreso l’avviamento relativo alle attività agricole e immobiliari.

  • l. 16/1980

    richiamata nel quadro normativo degli indennizzi per beni confiscati all’estero.

  • l. 1066/1971

    richiamata dal ricorrente tra le leggi considerate per la disciplina degli interessi e della procedura amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato sia al principio di diritto enunciato dalla Cassazione sia ai capi della decisione divenuti definitivi: non può rimettere in discussione un valore già coperto da giudicato interno.
  • La liquidazione equitativa di un danno o di un indennizzo non può essere meramente stereotipata: il giudice deve indicare gli elementi fattuali concreti che giustificano la quantificazione, altrimenti la motivazione è solo apparente.
  • Quando un’indennità comprende anche la perdita di avviamento di un’attività produttiva, la mera variazione della destinazione urbanistica del bene non esclude di per sé il diritto al ristoro, salvo che sia provato che l’attività era già cessata al momento dell’evento lesivo.
  • L’istanza amministrativa di liquidazione dell’indennizzo non equivale, di regola, a costituzione in mora dell’amministrazione; per far decorrere gli interessi moratori è necessario uno specifico atto di richiesta, oppure, in mancanza, la domanda giudiziale.
  • Se il danno è liquidato in via percentuale sul valore del cespite o dei beni aziendali, l’eventuale rideterminazione del valore-base impone una nuova e coerente quantificazione del danno conseguenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

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