Sentenza del 17/12/2019 n. 1889 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento per il parziale omesso pagamento dell'ICI relativa all'anno 2010, contestando una differenza d'imposta di 2.464,00 euro, oltre sanzioni e interessi. L'ente sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. 504/1992, poiché svolgeva finalità sanitarie e sociali, era accreditato dalla Regione e reinvestiva gli eventuali utili nelle proprie attività istituzionali. Il Comune rilevava invece che una parte degli immobili era stata utilizzata per attività medico-sanitarie libero-professionali remunerate, aventi natura commerciale e lucrativa. La contribuente sosteneva che l'esenzione dovesse operare almeno parzialmente e che l'accreditamento o la convenzione con la pubblica amministrazione dimostrassero la rilevanza sociale e la natura non commerciale dell'attività.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo insussistenti i requisiti per l'esenzione, anche parziale, dall'ICI. L'esenzione richiede cumulativamente l'utilizzo diretto dell'immobile da parte di un ente non commerciale, lo svolgimento di una delle attività agevolate e l'esercizio dell'attività con modalità effettivamente non commerciali, senza finalità lucrative e senza concorrenza con operatori del settore. La destinazione di parte dei locali a prestazioni medico-sanitarie libero-professionali remunerate è stata ritenuta incompatibile con l'esenzione per i relativi immobili. L'accreditamento o la convenzione con la pubblica amministrazione non sono stati considerati sufficienti a dimostrare la natura non commerciale dell'attività. È stata inoltre respinta la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa. L'appellante è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 1.120,00 euro, oltre rimborso forfettario.
Norme richiamate
Articolo 7, comma 1, lettera i), decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
Esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività, tra cui quelle assistenziali e sanitarie.
L'esenzione presuppone il concorso di requisiti soggettivi, oggettivi e modali: utilizzo diretto da parte di un ente non commerciale, svolgimento di un'attività rientrante tra quelle agevolate e modalità concretamente non commerciali. Secondo la decisione, l'utilizzo dell'immobile per attività commerciali o libero-professionali remunerate impedisce l'esenzione per la parte interessata.
Articolo 73, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Individuazione degli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.
La qualifica formale di ente non commerciale non è sufficiente: occorre verificare anche l'effettiva destinazione e modalità di utilizzo degli immobili.
Articolo 91-bis del decreto-legge n. 1/2012
Disciplina dell'esenzione per gli immobili utilizzati in modo promiscuo e delle modalità di calcolo dell'imposta.
La norma consente di determinare l'imposta in caso di utilizzazione mista, ma non attribuisce al regolamento ministeriale il potere di qualificare automaticamente come non commerciali tutte le attività accreditate, convenzionate o contrattualizzate con la pubblica amministrazione.
Decreto ministeriale n. 200/2012
Regolamento recante modalità e procedure per l'applicazione delle esenzioni relative agli enti non commerciali.
Il decreto non può ampliare, secondo la decisione, i presupposti dell'esenzione stabiliti dalla legge né rendere automaticamente non commerciale un'attività solo perché accreditata o convenzionata con la pubblica amministrazione.
Articolo 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Non sono irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
La Commissione ha escluso l'esistenza di un'incertezza normativa obiettiva tale da giustificare la non applicazione delle sanzioni.
Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Non è punibile la violazione che non incide sulla determinazione o sul versamento del tributo, nei casi previsti dalla legge.
La violazione non è stata ritenuta meramente formale, poiché aveva comportato un effettivo minor pagamento dell'imposta.
Articolo 15, comma 2-sexies, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Riduzione dei compensi professionali nei giudizi tributari nei casi previsti dalla disposizione.
È stato applicato per la liquidazione delle spese processuali a carico dell'appellante.
Sentenze della Corte di Cassazione nn. 5747/2005, 10092/2005, 14225/2015, 10754/2017, 3528/2018, 8073/2019 e ordinanza n. 10124/2019
La giurisprudenza richiamata afferma che l'esenzione non deriva automaticamente dalla natura non commerciale dell'ente, dall'accreditamento o dalla convenzione con la pubblica amministrazione; devono essere provate l'effettiva destinazione dell'immobile e lo svolgimento dell'attività con modalità non commerciali.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione dai tributi locali sugli immobili non basta essere una Onlus o un ente non commerciale: devono essere verificati concretamente sia il soggetto utilizzatore sia l'attività svolta nell'immobile.
- L'esenzione può essere negata, almeno per la parte interessata, quando i locali sono destinati a prestazioni professionali remunerate, a finalità lucrative o ad attività svolte in regime di concorrenza con operatori privati.
- L'accreditamento, la convenzione o il contratto con una pubblica amministrazione non dimostrano automaticamente che l'attività sia svolta con modalità non commerciali.
- Il fatto che gli eventuali utili siano reinvestiti nelle finalità istituzionali dell'ente non trasforma necessariamente un'attività commerciale in attività non commerciale ai fini dell'esenzione.
- In caso di utilizzo promiscuo dell'immobile, l'eventuale agevolazione deve essere valutata separatamente per le diverse porzioni e, secondo l'orientamento richiamato, non spetta per i locali destinati ad attività commerciali.
- La non applicazione delle sanzioni richiede una reale e obiettiva incertezza interpretativa oppure una violazione meramente formale; la semplice diversa interpretazione del contribuente non è sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 dic 2019Sentenza del 17/12/2019 n. 102 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 17 dic 2019Sentenza del 17/12/2019 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 17 dic 2019Sentenza del 17/12/2019 n. 386 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 17 dic 2019Sentenza del 17/12/2019 n. 526 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 17 dic 2019Sentenza del 17/12/2019 n. 564 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 17 dic 2019Sentenza del 17/12/2019 n. 670 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →