Sentenza n. 480/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Parma, Sezione lavoro, n. 574 del 19 giugno 2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Parma, Sezione lavoro, n. 574 del 19 giugno 2024, notificata all’Amministrazione l’8 maggio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria dell’11 febbraio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla Carta elettronica del docente, alle condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, per complessivi 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero anche a 400 euro di spese del giudizio di lavoro. L’anno scolastico 2017/2018 era stato rinunciato in quel giudizio a seguito dell’eccezione di prescrizione. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, con accredito di 1.000 euro sulla Carta del docente, una penalità di mora per il ritardo e, in caso di persistente inottemperanza, l’intervento di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato del giudice del lavoro era rimasto ineseguito e che l’Amministrazione non aveva contestato l’inadempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza n. 574/2024 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia di ottemperanza, corrispondendo i 1.000 euro dovuti oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva; ha ritenuto tale misura non manifestamente iniqua. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine di sessanta giorni e da operare nei successivi trenta giorni. Nessun compenso è previsto per il commissario. Il Ministero è stato condannato a 900 euro di spese del giudizio, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario. È stata disposta la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione all’omessa esecuzione dei pagamenti.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario-GL, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile quando è documentato un giudicato e l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 8.5.2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata: ‘uffgabinetto@postacert.istruzione.it’, estratto dal «Registro delle PP.AA. » (v. documentazione allegata).
Il termine di 120 giorni concesso alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali decorre dalla notificazione; una volta scaduto, sussiste il presupposto per procedere in ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; DETTA PENALITÀ NON PUÒ CONSIDERARSI MANIFESTAMENTE INIQUA QUANDO È STABILITA IN MISURA PARI AGLI INTERESSI LEGALI.
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto somme di denaro, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e può essere fissata nella misura degli interessi legali, misura che non è manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che impone a un’Amministrazione il pagamento di somme resta ineseguita e l’inadempimento è documentato, è esperibile il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del comando giudiziale.
- Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere fissata una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e, se determinata in misura pari agli interessi legali, non è manifestamente iniqua.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte dopo l’inutile scadenza del termine assegnato.
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