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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03450/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato l’atto di irrogazione di sanzioni per omesso versamento di accise, sostenendo che l’inadempimento non fosse colpevole perché derivato dall’ammissione alla procedura di concordato preventivo. In primo grado il ricorso è stato rigettato e la decisione è stata confermata in appello. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 161, 167 e 168 l. fall. per avere la CTR ritenuto che, poiché i debiti tributari erano scaduti pochi giorni prima del deposito della domanda di concordato, il loro pagamento non violasse la par condicio creditorum e quindi l’omissione non potesse essere giustificata; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 472/1997, lamentando che il giudice di merito non avesse escluso la colpevolezza, nonostante il pagamento delle accise sarebbe stato impedito dalla corretta applicazione della disciplina concorsuale e che la crisi finanziaria connessa al concordato dovesse escludere il profilo soggettivo della violazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il credito tributario e la relativa sanzione devono considerarsi anteriori alla procedura concorsuale quando il presupposto impositivo o l’infrazione si siano verificati prima dell’apertura del concordato, a prescindere dal momento dell’accertamento o dell’irrogazione della sanzione. Ha inoltre precisato che, in tema di sanzioni tributarie, spetta al contribuente dimostrare l’assenza assoluta di colpa e che la mera difficoltà finanziaria o la pendenza di una procedura di concordato non integra forza maggiore né causa estintiva dell’obbligazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti dalla normativa sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161 l. fall.

    La mera pendenza o ammissione al concordato non impedisce, di per sé, la rilevanza del credito tributario sorto prima della procedura né giustifica l’omesso pagamento delle somme dovute.

  • art. 167 l. fall.

    La disciplina degli atti compiuti nel corso del concordato non è stata ritenuta idonea a escludere la debenza delle sanzioni per violazioni tributarie antecedenti alla procedura.

  • art. 168 l. fall.

    I crediti tributari il cui presupposto si sia verificato prima dell’apertura del concordato devono essere considerati anteriori e, come tali, concorsuali.

  • art. 184 l. fall.

    È richiamato per confermare che i crediti sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale mantengono natura anteriore rispetto al concordato.

  • art. 5 d.lgs. 472/1997

    Per escludere la responsabilità per violazioni tributarie il contribuente deve provare l’assenza assoluta di colpa; il relativo accertamento non è rilevabile d’ufficio.

  • art. 6 d.lgs. 472/1997

    La Corte lo richiama nel contesto dell’esclusione della colpevolezza, ribadendo che la situazione di difficoltà finanziaria non integra automaticamente esimente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il credito tributario e la sanzione amministrativa vanno qualificati come anteriori alla procedura concorsuale se il presupposto d’imposta o la violazione si sono verificati prima dell’apertura del concordato, anche se l’accertamento o l’atto sanzionatorio siano successivi.
  • L’apertura di una procedura di concordato preventivo non impedisce, di regola, l’accertamento del credito tributario né l’irrogazione delle sanzioni relative a violazioni già consumate prima della procedura.
  • In tema di sanzioni tributarie, l’esclusione della responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo richiede la prova, a carico del contribuente, dell’assenza assoluta di colpa.
  • La mera difficoltà finanziaria o la crisi d’impresa, anche se sfociata in concordato preventivo, non integra di per sé forza maggiore né causa estintiva dell’obbligazione tributaria.
  • Non compete al giudice rilevare d’ufficio l’esimente soggettiva nelle sanzioni tributarie: essa deve essere allegata e provata dalla parte che la invoca.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccertamentoContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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