Sentenza n. 2746/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto rettorale prot. n. 665 del 29 novembre 2024 di approvazione degli atti della procedura di valutazione scientifico-didattica a n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 13/D1 STATISTICA (ora gruppo scientifico-disciplinare 13/STAT-01 STATISTICA), settore scientifico disciplinare SECS-S/01 STATISTICA (ora STAT-01/A STATISTICA) presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; - del verbale del Consiglio della Facoltà di Economia del 18 dicembre 2024 con cui è stata proposta la chiamata a professore di prima fascia di Statistica del Prof. Stefano Peluso; - del verbale dell'adunanza del Senato Accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore del 20.01.2025 nella parte in cui dispone la chiamata del Prof. Stefano Peluso a professore di ruolo di prima fascia a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; - del verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore del 29.01.2025 nella parte in cui approva le richieste della Facoltà in ordine alla chiamata del Prof. Stefano Peluso a professore di ruolo di prima fascia a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; - del decreto rettorale di chiamata del Prof. Stefano Peluso (non noto); - del verbale n. 1; - del verbale n. 2; - del verbale n. 3; - del verbale del Consiglio della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore tenuto il 10 luglio 2024 con cui è stata proposta la composizione della Commissione esaminatrice; - del decreto rettorale n. 102 del 16.07.2024 avente ad oggetto: “Nomina della Commissione esaminatrice della procedura di valutazione scientifico-didattica a n. 1 posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 13/D1 STATISTICA (ora gruppo scientifico disciplinare 13/STAT-01 STATISTICA), settore scientifico disciplinare SECS-S/01 STATISTICA (ora STAT-01/A STATISTICA) presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; - del D.R. rep. 11452 del 2 maggio 2024 di indizione della procedura di valutazione in parte qua; - del D.R. n. 10065 del 21.06.2023 avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato” in parte qua; - di ogni atto preordinato, conseguente e connesso ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di una procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore ordinario di Statistica, inclusi l'approvazione degli atti, la proposta e gli atti di chiamata del candidato selezionato, la composizione della commissione e il bando in parte qua
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere proposto ricorso straordinario e averlo trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell'opposizione dell'Ateneo, ha dedotto tre motivi. Con il primo ha lamentato la violazione dell'art. 18 della legge n. 240/2010, dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, del regolamento di Ateneo e dell'art. 6 del bando, nonché degli artt. 97 Cost. e 1 e 3 della legge n. 241/1990, sostenendo che la commissione non avrebbe predeterminato criteri sufficientemente specifici per la valutazione del curriculum e dell'attività didattica e avrebbe formulato giudizi generici, illogici, contraddittori, discriminatori e non adeguatamente motivati. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 1 del bando, degli artt. 97 Cost. e 1 e 3 della legge n. 241/1990, censurando la mancata applicazione, nella valutazione comparativa, dei parametri contenuti nel documento «Requisiti Statistica 2024-2028», in particolare dei coefficienti correttivi collegati al numero dei coautori; secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe favorito il candidato selezionato e penalizzato la propria produzione prevalentemente a nome singolo. Con il terzo motivo ha contestato la composizione della commissione, deducendo la violazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012, del PNA aggiornato al 2017, dell'atto di indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 e della Carta europea dei ricercatori, nonché eccesso di potere e incompetenza, per la mancata adozione del sorteggio e per l'assenza di motivazione sullo scostamento dalle indicazioni anticorruzione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi e prescindendo dall'eccezione di incompletezza del contraddittorio relativa alla mancata notifica a un altro candidato, ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.a. Sul primo motivo, il Collegio ha rilevato che la commissione, nella prima seduta, aveva predeterminato i criteri richiamando l'art. 9 del regolamento di Ateneo: originalità, rilievo e rigore metodologico della produzione scientifica, congruenza con il settore, apporto individuale nei lavori in collaborazione e rilevanza della collocazione editoriale. I successivi verbali contenevano valutazioni analitiche sui curricula, titoli e pubblicazioni dei candidati, coerenti con i giudizi conclusivi. Non sono stati ravvisati illogicità, travisamenti, arbitrarietà o altri vizi di eccesso di potere; le censure esprimevano soltanto una diversa valutazione dei titoli, insufficiente a consentire al giudice di sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione. Sul secondo motivo, il TAR ha distinto i «Requisiti Statistica» dai criteri della valutazione comparativa: il documento stabiliva valori-soglia per l'accesso al ruolo, da verificare in una fase successiva dalla Commissione Interna sui Requisiti, e non criteri o coefficienti da applicare direttamente nella comparazione tra candidati. Poiché tale verifica era stata svolta con esito positivo per i candidati individuati, nessuna violazione del bando risultava configurabile. Sul terzo motivo, il Collegio ha affermato che né l'art. 18 della legge n. 240/2010 né altre norme sovraordinate imponevano il sorteggio dei commissari. Le indicazioni ANAC e l'atto di indirizzo MIUR qualificavano il sorteggio come raccomandazione, non come prescrizione vincolante; l'Ateneo aveva applicato il proprio regolamento, che prevedeva anche misure alternative, tra cui la presenza di un numero minimo di componenti esterni. Il ricorrente non aveva inoltre allegato uno specifico pregiudizio derivante dalla mancata estrazione. Non sussisteva, infine, un obbligo di motivare nel regolamento di Ateneo il mancato recepimento di misure meramente raccomandate. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite.
Norme richiamate
art. 18 l. 240/2010
La disposizione disciplina le procedure di chiamata dei professori e non impone il sorteggio dei componenti della commissione.
art. 12 d.P.R. 487/1994
Invocato dal ricorrente in relazione ai criteri e alle modalità della procedura selettiva; il ricorso non ha dimostrato una violazione rilevante.
art. 9 del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata
Costituisce la base dei criteri predeterminati dalla commissione per la valutazione della produzione scientifica e degli altri elementi curriculari.
art. 6 del bando
Richiamato per contestare la predeterminazione e l'applicazione dei criteri di valutazione; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 5 del bando
Disciplina la nomina della commissione ed è stato rispettato dall'Ateneo.
art. 8 del Regolamento di Ateneo
Disciplina la nomina della commissione senza prevedere il sorteggio dei componenti.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza non sono risultati violati dalla procedura.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Invocati con riferimento ai principi dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; i verbali sono stati ritenuti sufficientemente motivati.
art. 13 l. 241/1990
Esclude, secondo il richiamo giurisprudenziale recepito dal TAR, un obbligo di motivazione sulle scelte contenute nei regolamenti, salvo diverso specifico obbligo.
art. 1, comma 2-bis, l. 190/2012
Il PNA costituisce atto di indirizzo per l'adozione dei piani triennali anticorruzione; le misure indicate sono raccomandate e non automaticamente vincolanti.
art. 1, comma 3, l. 190/2012
Invocato dal ricorrente in relazione alle misure anticorruzione, senza che ne derivasse un obbligo cogente di sorteggio dei commissari.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Consente di prescindere dall'integrazione del contraddittorio quando il ricorso è manifestamente infondato e ciò risponde a ragioni di economia processuale.
Massime di principio
- Nelle procedure di reclutamento universitario, la predeterminazione dei criteri di valutazione è sufficiente quando consente di individuare gli elementi rilevanti e la commissione applica tali criteri mediante giudizi analitici coerenti; l'eventuale incompletezza meramente formale non determina illegittimità se non compromette competenza e trasparenza.
- Le valutazioni delle commissioni universitarie costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, travisamento dei fatti o altri concreti vizi della funzione; la mera non condivisibilità del giudizio o la diversa autovalutazione dei titoli non è sufficiente.
- I parametri qualificati dalla disciplina di Ateneo come valori-soglia per l'accesso al ruolo non devono essere applicati come criteri della valutazione comparativa, quando il bando e il regolamento distinguono la fase comparativa della commissione dalla successiva verifica del possesso delle soglie da parte dell'organo competente.
- Il sorteggio dei componenti delle commissioni universitarie non è obbligatorio in assenza di una specifica previsione normativa sovraordinata; le indicazioni del PNA e degli atti di indirizzo ministeriali che lo qualificano come raccomandato non sono immediatamente prescrittive, purché l'Ateneo applichi il proprio regolamento e adotti misure idonee a salvaguardare imparzialità e trasparenza.
- La mancata applicazione di una misura anticorruzione meramente raccomandata non rende illegittima la procedura in assenza dell'allegazione e della prova di uno specifico pregiudizio subito dal candidato o di concreti elementi di parzialità della commissione.
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