Sentenza del 13/04/2023 n. 9884 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento e sanzioni: i ricorrenti deducono nullità della notifica degli avvisi perché non notificati a tutti i membri del Consiglio Direttivo (richiesta di litisconsorzio necessario), contestano la qualificazione fiscale dell'ente come commerciale (perdita dello status di ente non commerciale e qualificazione come attività commerciale prevalente ai sensi dell'art. 149 TUIR), e deducono che le attività contestate (gestione posti barca, punti ombra, spogliatoi e ristorazione) siano in realtà attività strumentali e istituzionali proprie dell'associazione sportiva dilettantistica, con contabilità separata per la ristorazione; deducono inoltre vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla nullità per mancata notificazione a tutti i membri del Consiglio Direttivo, affermando che per i debiti d'imposta la responsabilità è regolata ex lege e che non sussiste litisconsorzio necessario oltre all'associazione e al presidente pro tempore (salvo amministratori di fatto non dedotti). Ha confermato la qualificazione dell'ente come esercente attività commerciale prevalente per più periodi d'imposta, applicando l'art. 149 TUIR e escludendo l'agevolazione permanente prevista per le ASD quando la prevalenza si protragga oltre un periodo d'imposta. Ha ritenuto commerciale anche l'attività di ristorazione e ha dato rilievo al fatto che i servizi contestati potevano essere fruibili sul mercato al di fuori dell'associazione; ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la contabilità separata della ristorazione. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato, i ricorrenti condannati alle spese e al pagamento di contributi unificati aggiuntivi.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4
fondamento delle censure per violazione di norme di diritto e vizio di motivazione impugnate in cassazione; usato come ratio per esaminare i motivi di ricorso.
art. 345 c.p.c.
richiamato in relazione alla nullità della sentenza per omessa decisione su eccezioni processuali; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché il fatto processuale era decidibile senza ulteriori accertamenti.
art. 112 c.p.c.
richiesto per censurare la mancata pronuncia su eccezioni; la Corte ha ritenuto che il giudice di appello si sia comunque pronunciato sulla notificazione del ricorso e che non sussista vizio tale da determinare nullità.
art. 38 c.c.
richiamato in tema di rilevanza dell'attività gestionale effettivamente svolta nell'associazione rispetto alla carica formale; la Corte puntualizza che per i debiti d'imposta rileva la carica di rappresentante e non soltanto l'effettività gestionale.
art. 17 statuto (richiamato)
statuto invocato dai ricorrenti per sostenere responsabilità collegiale del Consiglio Direttivo; la Corte ha escluso che lo statuto possa determinare litisconsorzio necessario agli effetti della responsabilità fiscale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11
norma richiamata in relazione alla responsabilità per sanzioni; la Corte afferma che le sanzioni non si estendono agli altri associati in assenza di debito d'imposta nei loro confronti o di amministratori di fatto.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 149, comma 1
"Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta"
principale parametro per la perdita dello status di ente non commerciale: la prevalenza dell'attività commerciale su quella istituzionale per un intero periodo d'imposta; la Corte applica questo criterio e ne valorizza i parametri quantitativi previsti ai commi successivi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 149, comma 2
fornisce i parametri (immobilizzazioni, ricavi, contributi, costi) per valutare la prevalenza dell'attività commerciale; la Corte applica tali parametri per accertare la prevalenza su più periodi d'imposta.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 148, comma 3 e comma 4
art. 148 distingue le attività istituzionali dalle commerciali; comma 4 esclude l'applicazione del criterio di prevalenza alle ASD ma va interpretato restrittivamente (secondo Corte e diritto UE): l'esenzione è limitata e non si applica se la prevalenza commerciale si protrae per più periodi d'imposta.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 4
richiamato in relazione alla qualificazione IVA delle attività; correla alla distinzione tra attività commerciale e non commerciale.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato in tema di motivazione della sentenza (motivazione inesistente o apparente); la Corte ritiene la motivazione di appello sufficiente a ricostruire il percorso decisorio.
art. 145 c.p.c.
richiamato in relazione alla correttezza della notificazione del ricorso; il giudice di appello si è pronunciato sulla notificazione a termini dell'art. 145 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)
norma richiamata rispetto all'applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.
Interpretazione/europea: Commissione UE C(2012) 9461 (19 dicembre 2012)
richiamata per interpretare restrittivamente l'agevolazione sulle ASD e per introdurre strumenti anti-abuso: le ASD possono perdere lo status di ente non commerciale se svolgono attività prevalentemente economiche in modo protratto.
Massime di principio
- Per i debiti d'imposta la responsabilità ricade sull'associazione e sul presidente pro tempore per il solo fatto della carica; non è necessario che tutti i membri del consiglio direttivo siano notificati perché non si configura litisconsorzio necessario salvo ravvisarsi amministratori di fatto o responsabilità verso l'imposta anche per altri associati.
- La qualificazione dell'ente come non commerciale o commerciale si valuta in base ai parametri dell'art. 149 TUIR (immobilizzazioni, ricavi, contributi, costi) e alla prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale per un intero periodo d'imposta; se la prevalenza si prolunga per più periodi si perde l'agevolazione anche per le ASD.
- L'esenzione prevista per le ASD dall'applicazione del criterio di prevalenza (art. 148, comma 4) va interpretata restrittivamente alla luce del diritto UE: l'agevolazione è compatibile solo se la prevalenza commerciale non diventa permanente oltre un periodo d'imposta.
- Attività svolte verso gli associati possono rimanere non commerciali se sono realmente 'serventi' e in diretta attuazione degli scopi istituzionali; rileva la connessione fattuale tra servizio e attività istituzionale e la concreta destinazione primaria ai soci.
- La fruibilità sul mercato dei servizi (cioè la possibilità per gli associati di ottenere gli stessi servizi anche fuori dall'associazione) è elemento di fatto che può supportare la qualificazione commerciale delle attività: le valutazioni di fatto del giudice di merito su tale punto sono vincolanti in cassazione salvo vizi manifesti.
- La tenuta di contabilità separata e l'attribuzione di partita IVA distintiva per l'attività commerciale sono elementi rilevanti ma non necessariamente determinanti: il giudice valuta complessivamente la prevalenza economica usando i parametri normativi.
- Le censure sulla motivazione della sentenza richiedono dimostrare che la motivazione sia del tutto apparente o contraddittoria; motivazione succinta ma comprensibile non è sufficiente per cassare la decisione.
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