Cassazione Penale, Sentenza n. 19977/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 629 bis c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse ritenuto che avesse conoscenza del procedimento nonostante un errore/illeggibilità della data indicata nel decreto di citazione a giudizio: dalla copia notificata sarebbe risultata la data 4.4.2022 mentre la data effettiva era il 9.9.2022. Sosteneva che, se la data effettiva non è determinabile dall'atto notificato, non si può pretendere che la parte si attivi presso la cancelleria per chiarire l'ambiguità, e che la Corte avrebbe trasformato il requisito strutturale della "vocatio in ius" in un problema di diligenza del destinatario.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il decreto di citazione, notificato al difensore il 14/04/2022, indicava in esergo l'udienza fissata per il 9/09/2022 e pertanto la notifica era idonea a dimostrare la conoscenza del processo (vocatio in judicium). La Corte territoriale aveva logicamente osservato che, di fronte a un'apparente incongruenza (udienza anteriore alla data di notifica), la difesa aveva l'onere di diligenza di attivarsi presso la cancelleria per chiarimenti; inoltre il processo era proseguito fino alla sentenza di condanna del 16/10/2024 senza che la difesa cercasse informazioni. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Ismail) secondo cui non si possono fondare sullecave presunzioni atti prodromici per escludere la vocatio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 bis cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato che la notifica del decreto di citazione, se leggibile nel contenuto essenziale (data dell'udienza), è idonea a provare la conoscenza del processo; l'asserita illeggibilità della data non esclude automaticamente la conoscenza quando sussistono elementi concreti che imponevano alla difesa di chiarire l'ambiguità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite procedurale entro cui il difensore ha affidato le censure in cassazione (ovvero i limiti ai motivi ammessi)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Giurisprudenza: Sez. U. Ismail, n. 23948 del 28/11/2019
Principio richiamato secondo cui la conoscenza del processo deve riferirsi alla vocatio in judicium; non possono essere fatte valere mere presunzioni o atti prodromici per escludere che la parte abbia avuto cognizione del procedimento
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione a giudizio, se contiene in modo leggibile la data dell'udienza, costituisce atto idoneo a dimostrare la conoscenza del procedimento (vocatio in judicium).
- Se dalla data dell'udienza indicata nell'atto di notifica emerge un'apparente incongruenza temporale (es. udienza anteriore alla data di notifica), grava sulla parte destinataria un onere di diligenza di attivarsi presso la cancelleria per ottenere chiarimenti; il mancato accertamento può essere valutato negativamente.
- L'illeggibilità parziale o un errore apparente sulla data non determina automaticamente l'inammissibilità o nullità della notifica: va valutato il complesso della situazione e la condotta della difesa.
- In casi simili, è prudente che il difensore: (a) verifichi immediatamente la data sull'atto notificato; (b) in caso di dubbio contatti per iscritto la cancelleria e conservi la prova della richiesta; (c) sollevi tempestivamente le eccezioni processuali opportune.
- La Corte di Cassazione tende a confermare le valutazioni di fatto e di diligenza svolte dalla corte territoriale se fondate su motivazioni ragionevoli e su documenti processuali accessibili.
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