Cassazione Penale, Ordinanza n. 24353/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per avere messo all'incasso assegni clonati della cui disponibilità aveva avuto la personale disponibilità. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la decisione di merito non avrebbe adeguatamente spiegato la sua colpevolezza. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto dell'istanza di rinvio del giudizio di appello per impedimento professionale del difensore, assumendo la violazione delle regole processuali. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità perché la Corte territoriale aveva già spiegato che l'imputato non aveva allegato validi rapporti sottostanti agli assegni clonati che aveva personalmente posseduto e portato all'incasso. Ha giudicato il motivo sul rinvio privo di specificità, poiché non si confrontava con la statuizione della Corte d'appello secondo cui i concomitanti impegni del difensore non erano documentati. Ha considerato manifestamente infondato anche il motivo sulle attenuanti generiche, osservando che il diniego era stato motivato con i precedenti penali per reati della stessa indole e con l'assenza di elementi positivi, in conformità con l'orientamento consolidato secondo cui le attenuanti generiche non sono un diritto e possono essere negate se mancano elementi favorevoli. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente: richiedono elementi positivi a favore dell'imputato, e il giudice può negarle dando conto dell'assenza di tali elementi; lo stato di incensuratezza, da solo, non è decisivo.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
La modifica normativa richiamata rafforza l'idea che, ai fini delle attenuanti generiche, non rileva di per sé la sola incensuratezza dell'imputato.
Massime di principio
- Il difetto di motivazione sul giudizio di responsabilità non sussiste quando la sentenza di merito abbia spiegato in modo adeguato gli elementi fattuali su cui fonda l'affermazione di colpevolezza.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità se non si confronta con la ratio della decisione impugnata e con la concreta statuizione resa dal giudice di merito.
- Il differimento dell'udienza per impedimento del difensore richiede una deduzione specifica e documentata dell'impedimento; in mancanza di prova dei concomitanti impegni, il diniego non è censurabile.
- Le circostanze attenuanti generiche costituiscono un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e possono essere negate quando manchino elementi positivi valutabili a favore dell'imputato.
- Ai fini delle attenuanti generiche, la sola incensuratezza non impone il riconoscimento del beneficio; è sufficiente che il giudice dia conto dell'assenza di fattori favorevoli ulteriori.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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