Sentenza n. 14/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Terni – Direzione Polizia locale – Ufficio affari generali del -OMISSIS-, notificato in pari data, emesso in relazione alla richiesta di accesso prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso all'esposto presentato nei confronti del ricorrente per maltrattamenti contro animali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Terni si era espresso sfavorevolmente sulla richiesta di accesso all'esposto presentato nei suoi confronti. Il Comune ha eccepito, in via preliminare, la tardività del deposito del ricorso e ne ha contestato anche l'infondatezza nel merito. Il ricorso è stato notificato il 15 settembre 2025 e depositato il 10 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di tardività senza esaminare il merito della domanda di accesso. Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi il termine per il deposito del ricorso è dimezzato rispetto all'ordinario termine di trenta giorni: il deposito deve quindi avvenire entro quindici giorni dalla notificazione. Poiché il ricorso, notificato il 15 settembre 2025, è stato depositato soltanto il 10 ottobre 2025, il termine perentorio è stato superato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 87, comma 3, c.p.a.
nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi il termine per il deposito del ricorso è dimezzato rispetto a quello ordinario
Il termine per il deposito del ricorso in materia di accesso è soggetto a dimezzamento e, rispetto al termine ordinario di trenta giorni, è pari a quindici giorni.
art. 45, comma 1, c.p.a.
termine ordinario di trenta giorni
Costituisce il termine ordinario di deposito del ricorso, dal quale deriva il termine dimezzato di quindici giorni nei giudizi in materia di accesso.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Prevede la declaratoria di irricevibilità del ricorso tardivamente depositato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, la base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5, 6 e 10 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi a oggetto l'accesso ai documenti amministrativi, il termine per il deposito del ricorso è dimezzato rispetto al termine ordinario di trenta giorni ed è quindi pari a quindici giorni.
- Il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso in materia di accesso è perentorio; il suo superamento comporta l'irricevibilità del ricorso, senza necessità di esaminare la fondatezza della domanda nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 63/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 10/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 21/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →