Sentenza n. 13315/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della nota Asl Roma 2 prot. n. 0078848 del 21 aprile 2023; della determinazione Regione Lazio, Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G03384 del 13 marzo 2023; della nota Regione Lazio prot. n. U0357854 del 30 marzo 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell'ASL Roma 2, determinazione della Regione Lazio e nota della Regione Lazio relative alla posizione della società ricorrente
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la nota dell'ASL Roma 2 del 21 aprile 2023, la determinazione della Regione Lazio del 13 marzo 2023 e la nota regionale del 30 marzo 2023, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio, con atto del 30 giugno 2026 sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale, la società ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso e a tutte le domande in esso contenute. L'atto è stato notificato alla Regione Lazio e depositato; l'ASL Roma 2 lo ha espressamente accettato, mentre la Regione non ha formulato osservazioni.
La decisione
Il TAR ha dato atto della rinuncia al ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni previste dagli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati definiti nel merito i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerando le circostanze del caso concreto, la previsione dell'art. 84, comma 2, c.p.a. e l'accordo espresso dell'ASL Roma 2 sulla compensazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria conseguente alla rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e consente la compensazione delle spese, anche in considerazione delle circostanze del caso concreto.
art. 85 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nella sentenza in relazione alla trattazione del giudizio nell'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando proviene dal difensore munito di mandato speciale e viene accettata dalla parte costituita ovvero non è contestata dalle altre parti, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a., senza esaminare il merito delle censure dedotte.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio può essere formalizzata unitamente alla rinuncia al ricorso e conduce alla definizione del processo quando risultano rispettati i requisiti formali e sostanziali della rinuncia.
- Le spese possono essere integralmente compensate in presenza di circostanze concrete che lo giustifichino e, in particolare, quando la parte resistente abbia accettato la rinuncia concordando espressamente sulla compensazione.
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