Sentenza n. 828/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione: - del provvedimento di D.A.S.P.O. n. -OMISSIS- del 13.5.2025 e notificato in pari data nonché di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO con divieto di accesso, per tre anni e su tutto il territorio nazionale, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione agli incidenti verificatisi durante una partita di calcio, nei quali erano stati accesi fumogeni e lanciati tre razzi verso il terreno di gioco, determinando la sospensione dell'incontro. Le è stato contestato, sulla base delle immagini di videosorveglianza, di avere acceso due fumogeni, uno alle 20:36:34 e l'altro alle 20:39:57, lasciandolo cadere vicino ad altri fumogeni e contribuendo così, secondo l'Amministrazione, a creare una coltre di fumo idonea a ostacolare l'identificazione dei responsabili del lancio dei razzi. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il provvedimento non individuava adeguatamente luogo e momento dell'accensione dei fumogeni e che la sua condotta, successiva al lancio dei razzi, non era pericolosa. Con il secondo motivo ha dedotto disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Cost., lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento, diversamente da quanto sarebbe avvenuto per altri soggetti coinvolti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha richiamato l'art. 6, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 401/1989, qualificando il DASPO come misura di prevenzione applicabile anche in assenza di un reato, di una denuncia o di una lesione effettiva dell'ordine pubblico, quando la condotta, sulla base di elementi di fatto, risulti evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, ovvero sia idonea a creare situazioni di pericolo o turbativa. Il primo motivo è stato respinto perché la condotta della ricorrente, pur successiva al lancio dei razzi, è stata valutata nel complessivo contesto fattuale: l'accensione dei fumogeni vicino ad altri già accesi è stata ritenuta idonea a fornire un contributo eziologico alla copertura dei lanciatori e, quindi, a concorrere a condotte gravemente pericolose per giocatori e spettatori. Il giudice ha ritenuto la motivazione dell'Amministrazione ragionevole, coerente e congrua, valorizzando anche l'elevata discrezionalità propria del potere di prevenzione. Il secondo motivo è stato respinto perché il DASPO non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in ragione delle esigenze di celerità connaturate alla sua natura preventiva e alla necessità di prevenire ulteriori turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in vista di successive manifestazioni sportive. La domanda cautelare era stata già respinta per difetto di periculum in mora. Le spese di lite sono state compensate per la complessità degli accertamenti fattuali e dei profili individuali di responsabilità.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lettere a) e b), l. 13 dicembre 1989, n. 401
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a).
Il DASPO è una misura preventiva che può essere adottata sulla base di elementi di fatto rivelatori di una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi violenti o intimidatori, anche senza che vi sia stata una lesione effettiva, la commissione di un reato o una denuncia penale. È sufficiente anche una condotta di agevolazione di situazioni di allarme o pericolo.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta disparità di trattamento; la censura è stata respinta, poiché la mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta coerente con la natura preventiva e con le esigenze di celerità del DASPO.
artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il giudice ha ritenuto che la comunicazione di avvio del procedimento non sia necessaria per l'adozione del DASPO, considerate le esigenze di celerità intrinseche alla misura preventiva e la finalità di prevenire ulteriori turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Massime di principio
- Il DASPO costituisce una misura di prevenzione adottabile sulla base di elementi di fatto dai quali emerga una condotta, anche individuale o di gruppo, evidentemente finalizzata a partecipare attivamente a episodi di violenza, minaccia o intimidazione con pericolo per la sicurezza pubblica o turbativa dell'ordine pubblico; non è necessario che la condotta abbia prodotto una lesione effettiva, integrato un reato o dato luogo a una denuncia penale.
- Nel valutare i presupposti del DASPO, la condotta del destinatario può essere apprezzata nel quadro complessivo degli eventi e può assumere rilievo anche quando sia successiva all'episodio violento principale, se risulta concretamente idonea ad agevolare, coprire o rendere più difficoltosa l'identificazione dei responsabili.
- Il potere di adottare il DASPO è connotato da elevata discrezionalità in ragione delle finalità di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica; il sindacato giurisdizionale verifica la ragionevolezza, coerenza e congruità della valutazione amministrativa alla luce degli elementi fattuali acquisiti.
- Il DASPO non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento quando le esigenze di celerità connesse alla sua natura preventiva rendano necessario prevenire tempestivamente ulteriori turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica. La mancata comunicazione non integra, in tale ipotesi, una disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 995/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 996/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 997/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 998/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 999/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 1000/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →