Ordinanza n. 1905/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento prot. PG/616002 del 3.6.2026 emanata dal Dirigente del Servizio Sportello Unico Edilizia; b) della nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, acquisita con PG/1003349 del 03/11/2025 c) delle note prot. nn. 8763-P del 31.05.2024 e 13892-P del 06.09.2024, pure richiamate e di contenuto ignoto d) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché ignoto, parimenti lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dirigenziale del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli, unitamente agli atti della Soprintendenza e agli ulteriori atti presupposti richiamati
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione sportiva ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento dirigenziale del 3 giugno 2026, la nota della Soprintendenza acquisita dal Comune il 3 novembre 2025, nonché ulteriori note richiamate nell'atto ma di contenuto ignoto. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Ai fini della decisione sull'istanza cautelare, il TAR ha ritenuto necessario acquisire il decreto di dissequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli il 2 luglio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ha disposto a carico della parte ricorrente l'acquisizione e il deposito di una copia del decreto di dissequestro della Procura della Repubblica di Napoli del 2 luglio 2026, entro tre giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Nelle more della prosecuzione del giudizio cautelare, ha sospeso l'efficacia del provvedimento dirigenziale impugnato. Ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 23 luglio 2026. L'ordinanza non contiene una decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati né esplicita una valutazione compiuta sui singoli motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della tutela cautelare collegiale; il giudice ha adottato una misura interinale di sospensione e ha disposto contestualmente un incombente istruttorio.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può disporre acquisizioni istruttorie ritenute necessarie per decidere sull'istanza, ponendo il relativo onere a carico della parte interessata.
- Quando l'esame dell'istanza cautelare richiede ulteriori elementi documentali, il giudice può adottare nelle more una sospensione interinale dell'efficacia dell'atto impugnato e rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio.
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