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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-646/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2024. — Compass Banca SpA contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 2, lettera j), articoli 5, 8 e 9 – Nozione di “consumatore medio” – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Nozione di “pratica commerciale aggressiva” – Vendita abbinata di un finanziamento personale e di un prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento – Orientamento delle informazioni fornite al consumatore – Nozione di “framing” (incorniciamento) – Pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente a un consumatore un’offerta di finanziamento personale e un’offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento – Assenza di un periodo di riflessione tra la sottoscrizione del contratto di finanziamento e quella del contratto assicurativo – Direttiva (UE) 2016/97 – Articolo 24. — Causa C-646/22

Giurisprudenza europea62022CJ0646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una pratica di vendita abbinata tra finanziamento personale e prodotto assicurativo non connesso. Esclude che tale modalità sia automaticamente aggressiva o comunque sempre sleale, ma lascia spazio a una verifica concreta sulla base delle norme sulle pratiche ingannevoli o aggressive. Precisa inoltre che la nozione di consumatore medio resta oggettiva, pur potendo il giudice considerare distorsioni cognitive rilevanti, e che un’autorità nazionale può imporre misure correttive solo entro i limiti di proporzionalità e della base normativa nazionale.

Tutela dei consumatori e distribuzione assicurativa: la Corte chiarisce che la presentazione simultanea di un finanziamento personale e di un’assicurazione non collegata non è di per sé una pratica aggressiva o in ogni caso sleale, ma può essere valutata caso per caso come pratica ingannevole o aggressiva; legittima, entro limiti di proporzionalità, un intervento nazionale correttivo.

La questione giuridica

Se, alla luce della direttiva 2005/29/CE, la nozione di consumatore medio debba includere la teoria della razionalità limitata e le distorsioni cognitive; se la presentazione simultanea di un’offerta di finanziamento personale e di un prodotto assicurativo non collegato costituisca di per sé una pratica aggressiva o comunque in ogni caso sleale; se la direttiva 2005/29 osti a che un’autorità nazionale imponga un periodo di riflessione tra le sottoscrizioni; se l’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2016/97 osti a un simile intervento; se la qualificazione automatica comporti un’inversione dell’onere della prova.

Principio di diritto

La nozione di "consumatore medio" resta quella del consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, ma il giudice nazionale può tener conto di distorsioni cognitive solo se queste, nelle circostanze concrete, possono effettivamente falsare in misura rilevante il comportamento di tale consumatore virtuale. La mera presentazione simultanea di un finanziamento personale e di un’assicurazione non collegata, anche senza periodo di riflessione, non integra di per sé una pratica in ogni caso aggressiva né una pratica in ogni caso sleale; essa può però essere illecita se, nel caso concreto, risultano molestie, coercizione o indebito condizionamento, ovvero omissioni o presentazioni fuorvianti ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29. Una misura nazionale che imponga un periodo di riflessione può essere compatibile con il diritto UE solo se adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e se prevista con sufficiente base normativa nazionale; l’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2016/97 non la esclude, perché disciplina soltanto l’obbligo di offrire l’acquisto separato nell’ambito della vendita abbinata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 1 direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 2, lettere b), d), e), j), k), direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 3, paragrafi 4 e 9, direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 4 direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 5 direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 6 direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 7 direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 8 direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 9 direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 11 direttiva 2005/29/CE
  • Allegato I direttiva 2005/29/CE
  • Direttiva (UE) 2016/97
  • Articolo 24 direttiva (UE) 2016/97
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 51
  • Direttiva 2002/65/CE

Vendita abbinata di finanziamento personale e prodotto assicurativo non collegato: pratiche commerciali sleali e distribuzione assicurativa

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia) nell’ambito di una controversia tra Compass Banca SpA e l’AGCM, relativa a una pratica commerciale consistente nel proporre contestualmente un finanziamento personale e una polizza assicurativa non collegata a quel finanziamento. La Corte interpreta principalmente la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e l’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.

Fatti e procedimento principale

Compass Banca aveva offerto, tra il 2015 e il 2018, finanziamenti personali abbinati a prodotti assicurativi non necessari ai fini della concessione del credito. L’AGCM ha ritenuto tale condotta una pratica commerciale aggressiva e, quindi, sleale, irrogando una sanzione pecuniaria e vietandone la prosecuzione. Compass Banca ha contestato la decisione, sostenendo, tra l’altro, che l’autorità avesse considerato aggressivo il mero abbinamento dei prodotti senza prova concreta del carattere aggressivo della pratica e avesse, di fatto, invertito l’onere della prova.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se la nozione di "consumatore medio" debba essere riletta alla luce della teoria della razionalità limitata e delle distorsioni cognitive;
  • se una pratica di "framing" possa essere considerata di per sé aggressiva o comunque in ogni caso sleale;
  • se il diritto dell’Unione consenta a un’autorità nazionale di imporre un periodo di riflessione di sette giorni tra la firma del finanziamento e quella dell’assicurazione;
  • se l’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2016/97 osti a una misura di questo tipo;
  • se la qualificazione automatica come pratica aggressiva comporti un’inversione dell’onere della prova.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2005/29/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e l’allegato I;
  • la direttiva (UE) 2016/97, in particolare l’articolo 24, paragrafi 3 e 7;
  • l’articolo 267 TFUE;
  • l’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Sulla nozione di consumatore medio

La Corte conferma che il parametro resta quello del consumatore "normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto", come emerge dal considerando 18 della direttiva 2005/29. La nozione è oggettiva e non coincide né con il consumatore ingenuo né con quello particolarmente esperto.

Tuttavia, la Corte precisa che tale definizione non impedisce al giudice nazionale di considerare, nel caso concreto, l’esistenza di distorsioni cognitive che possano colpire anche un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento. Ciò è possibile solo se tali distorsioni sono dimostrate come idonee a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio nella specifica situazione esaminata.

Sulla pratica di "framing" e sulla nozione di pratica aggressiva

La Corte esclude che la sola presentazione simultanea di un’offerta di finanziamento personale e di un’offerta assicurativa non collegata, senza un intervallo temporale tra le due sottoscrizioni, integri di per sé una pratica aggressiva o una pratica in ogni caso sleale.

In particolare:

  • una pratica è "in ogni caso" sleale solo se rientra in una delle ipotesi tassativamente elencate nell’allegato I della direttiva 2005/29;
  • la condotta in esame non corrisponde a nessuna delle fattispecie dell’allegato I;
  • la mera simultaneità delle offerte e l’eventuale effetto di "incorniciamento" non bastano, da sole, a configurare molestie, coercizione o indebito condizionamento ai sensi dell’articolo 8.

La Corte precisa però che la pratica può comunque essere illecita se, nel concreto, si dimostra che il professionista ha fatto ricorso a omissioni informative, presentazioni oscure o fuorvianti, oppure ad altre modalità che integrino una pratica ingannevole o aggressiva ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2005/29.

Sui poteri dell’autorità nazionale e sul periodo di riflessione

La direttiva 2005/29, essendo fondata su un’armonizzazione completa, osta a misure nazionali che introducano obblighi generali o preventivi non previsti dalla direttiva stessa, salvo che una specifica facoltà nazionale sia prevista e correttamente attuata.

La Corte afferma quindi che:

  • un’autorità nazionale non può imporre in via generale un periodo di riflessione di sette giorni per il solo fatto che vi sia una proposta abbinata di finanziamento e assicurazione, se ciò non è espressamente previsto dalla normativa nazionale;
  • una misura del genere può essere ammessa solo come ingiunzione correttiva, dopo un accertamento concreto del carattere aggressivo o sleale della pratica, e purché rispetti il principio di proporzionalità;
  • occorre verificare che non esistano mezzi meno restrittivi, ma ugualmente efficaci, per porre fine alla pratica.

Rapporto con la direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa

L’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2016/97 impone al distributore, quando un prodotto assicurativo è accessorio a un bene o servizio diverso da un’assicurazione, di offrire al cliente la possibilità di acquistare separatamente il bene o servizio.

La Corte chiarisce che questa disposizione:

  • non disciplina gli aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali;
  • non impedisce, di per sé, che un’autorità nazionale intervenga sulla base della direttiva 2005/29;
  • non obbliga né vieta misure nazionali correttive come il periodo di riflessione, se adottate nel rispetto del diritto dell’Unione e della normativa interna applicabile.

Sull’asserita inversione dell’onere della prova

La Corte non esamina nel merito la quinta questione perché, avendo già escluso che la pratica sia in ogni caso aggressiva o in ogni caso sleale, viene meno il presupposto logico della censura. In sostanza, la qualificazione automatica non può essere fondata per la condotta descritta; resta quindi al giudice nazionale verificare, sulla base di elementi concreti, se la pratica sia ingannevole o aggressiva nel caso specifico.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la nozione di consumatore medio resta quella del consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, pur potendo considerarsi distorsioni cognitive rilevanti;
  • la vendita contestuale di finanziamento personale e assicurazione non collegata non è di per sé una pratica in ogni caso aggressiva né una pratica in ogni caso sleale;
  • la direttiva 2005/29 non osta, in linea di principio, a una misura nazionale correttiva con periodo di riflessione ragionevole, purché proporzionata e supportata da base normativa adeguata;
  • l’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2016/97 non osta a tale misura.

La Corte lascia al giudice del rinvio la verifica concreta della sussistenza, nel caso di specie, di una pratica ingannevole o aggressiva ai sensi della direttiva 2005/29.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoripratiche commerciali slealipratiche commerciali aggressivevendita abbinatadistribuzione assicurativa

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