Corte di giustizia, Sentenza C-613/23
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 novembre 2024. — KL contro Staatssecretaris van Financiën. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – IVA dovuta da un ente imponibile – Normativa nazionale che prevede la responsabilità in solido dell’amministratore e dell’ente – Presunzione di responsabilità dell’amministratore in caso di assenza di notifica dell’incapacità dell’ente di pagare l’IVA dovuta – Principio di proporzionalità. — Causa C-613/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una disciplina olandese che collega la responsabilità solidale dell’amministratore al mancato rispetto, da parte dell’ente, dell’obbligo di notificare l’incapacità di pagare l’IVA. Ha ritenuto che tale meccanismo rientri nel margine di discrezionalità degli Stati membri ai sensi dell’articolo 273 della direttiva IVA e sia compatibile con il principio di proporzionalità, se la prova liberatoria non è limitata ai casi di forza maggiore. La Corte ha inoltre considerato legittima l’autonomia dei diversi periodi d’imposta, con la conseguenza che l’esonero per un mese non travolge automaticamente la responsabilità relativa ai mesi precedenti.
IVA – responsabilità solidale dell’amministratore per omessa notifica dell’incapacità dell’ente di pagare il debito IVA e compatibilità con il principio di proporzionalità
La questione giuridica
Se l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del principio di proporzionalità, osti a una normativa nazionale che: 1) presume la responsabilità dell’amministratore per i debiti IVA dell’ente quando quest’ultimo non abbia notificato correttamente la propria incapacità di pagare, imponendo all’amministratore di provare che tale omissione non gli è imputabile; 2) mantenga la responsabilità solidale per un periodo d’imposta anche quando, per un periodo successivo, l’amministratore sia stato liberato perché ha dimostrato di aver agito in buona fede, con diligenza e senza partecipazione ad abusi o frodi.
Principio di diritto
L’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, interpretato alla luce del principio di proporzionalità, non osta a una normativa nazionale che preveda la responsabilità solidale dell’amministratore per il debito IVA dell’ente in caso di omessa o irregolare notifica dell’incapacità di pagamento, purché l’amministratore possa liberarsi dimostrando con ogni mezzo idoneo che tale omissione non gli è imputabile e non soltanto in ipotesi di forza maggiore. Né osta a una disciplina che mantenga tale responsabilità per un determinato periodo d’imposta, pur avendo escluso la responsabilità per un periodo successivo, quando ciò dipenda dall’autonomia dei singoli periodi d’imposta e dalla diversa verifica richiesta per ciascun periodo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
IVA – responsabilità solidale dell’amministratore per omessa notifica dell’incapacità dell’ente di pagare il debito IVA e compatibilità con il principio di proporzionalità
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in materia di IVA e responsabilità dell’amministratore di una società per i debiti fiscali dell’ente. La Corte si pronuncia sull’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, alla luce del principio di proporzionalità, con riferimento a una normativa olandese che subordina la liberazione da responsabilità alla prova che l’omessa notifica dell’incapacità di pagamento non sia imputabile all’amministratore.
Fatti e procedimento principale
KL era amministratore e azionista unico di una holding, la quale era a sua volta amministratore e azionista unico di una società di gestione. Alla società di gestione erano stati notificati avvisi di accertamento per imposta sulle retribuzioni e per imposta sulla cifra d’affari relativi a più mesi tra novembre 2018 e febbraio 2019, rimasti non pagati.
L’esattore delle imposte ha ritenuto KL responsabile in solido ai sensi dell’articolo 36 della legge olandese sulla riscossione delle imposte. I giudici nazionali hanno distinto tra il mese di febbraio 2019 e i mesi precedenti: per febbraio 2019 KL è stato considerato ex amministratore e ha potuto vincere la presunzione di responsabilità; per i mesi da novembre 2018 a gennaio 2019, invece, è stata confermata la sua responsabilità, poiché l’ente non aveva correttamente notificato l’incapacità di pagamento e KL non aveva dimostrato che tale omissione non gli fosse imputabile.
Normativa rilevante
Sul piano del diritto dell’Unione, la questione ruota attorno all’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di imporre obblighi ulteriori necessari per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni, nel rispetto della parità di trattamento e senza formalità connesse al passaggio di frontiera.
Sul piano nazionale, l’articolo 36 della legge olandese sulla riscossione prevede:
- una responsabilità in solido degli amministratori per i debiti tributari dell’ente;
- l’obbligo dell’ente di notificare per iscritto l’incapacità di pagare entro termini prefissati;
- una responsabilità dell’amministratore fondata sulla mala gestio manifesta se la notifica è stata regolare;
- una presunzione di imputabilità all’amministratore se la notifica non è stata correttamente effettuata, presunzione superabile solo dimostrando che l’omissione non gli è imputabile.
Questioni sottoposte alla Corte
Lo Hoge Raad ha chiesto, in sostanza, se il principio di proporzionalità osti a una disciplina che rende, nella pratica, molto difficile per l’amministratore sottrarsi alla responsabilità per debiti IVA dell’ente quando la notifica di insolvenza non sia stata eseguita correttamente, e se sia rilevante che l’amministratore abbia agito in buona fede, con la diligenza di un operatore avveduto, avendo adottato tutte le misure ragionevoli e senza partecipare ad abusi o evasioni.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ha ricordato che l’articolo 273 della direttiva IVA conferisce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per adottare misure volte ad assicurare la riscossione dell’imposta, purché nel rispetto del principio di proporzionalità. La responsabilità solidale di un amministratore che partecipa al processo decisionale dell’ente non è, in sé, incompatibile con il diritto dell’Unione.
La Corte ha valorizzato diversi elementi della disciplina olandese:
- l’amministratore, per definizione, non è totalmente estraneo alla gestione dell’ente;
- l’obbligo di notifica persegue un obiettivo legittimo, cioè informare tempestivamente l’amministrazione finanziaria dell’incapacità di pagamento;
- la notifica non appare particolarmente onerosa e può essere integrata su richiesta dell’amministrazione;
- la presunzione di responsabilità opera solo in caso di omissione della notifica e può essere superata se l’amministratore prova che tale omissione non gli è imputabile.
La Corte ha però precisato un limite essenziale: la possibilità di fornire tale prova non deve essere ridotta ai soli casi di forza maggiore. La disciplina nazionale è compatibile con il diritto dell’Unione solo se consente all’amministratore di invocare qualsiasi circostanza idonea a dimostrare che l’omissione non gli è imputabile.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto alla seconda questione, la Corte ha osservato che il sistema olandese è costruito sulla autonomia dei singoli periodi d’imposta. Per ciascun periodo esiste un autonomo obbligo di notifica dell’incapacità di pagamento e, di conseguenza, un’autonoma valutazione della responsabilità solidale.
Da ciò discende che il fatto che l’amministratore sia stato liberato per un periodo successivo, perché ha dimostrato di aver agito in buona fede e con la diligenza richiesta, non impedisce di mantenerlo responsabile per i periodi precedenti in cui la notifica non è stata correttamente effettuata. La Corte ha ritenuto che ciò non ecceda quanto necessario per l’esatta riscossione dell’IVA, proprio perché la disciplina opera per singoli periodi e la responsabilità non si estende automaticamente oltre il periodo interessato dall’omissione.
Decisione e dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che:
- l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del principio di proporzionalità, non osta a una normativa nazionale che imponga all’amministratore di dimostrare che l’omessa notifica dell’incapacità di pagamento non gli è imputabile, purché la prova non sia limitata ai casi di forza maggiore;
- la stessa disposizione non osta a una normativa che mantenga la responsabilità solidale dell’amministratore per un periodo specifico, anche se per un periodo successivo egli sia stato liberato avendo dimostrato buona fede, diligenza e assenza di partecipazione ad abusi o frodi.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, in materia di riscossione dell’IVA, gli Stati membri possono prevedere meccanismi di responsabilità solidale degli amministratori per garantire l’efficacia del prelievo, ma devono lasciare una reale possibilità di prova liberatoria. Il principio di proporzionalità è rispettato se l’amministratore può invocare ogni circostanza idonea a escludere che l’omissione della notifica gli sia imputabile e se la responsabilità resta circoscritta al periodo d’imposta interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-394/22
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-646/22
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-781/22
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-47/23
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-197/23
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-230/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →