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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-47/23

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 novembre 2024. — Commissione europea contro Repubblica federale di Germania. — Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafo 2 – Opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali – Tipi di habitat 6510 (praterie magre da fieno a bassa altitudine) e 6520 (praterie montane da fieno) protetti dalla rete Natura 2000 – Perdite di superficie – Mancanza di sorveglianza specifica degli habitat naturali – Omissione generale e sistematica – Articolo 4, paragrafo 1 – Proposta da parte di ogni Stato membro di un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali e quali specie locali si riscontrano in detti siti – Aggiornamento periodico delle informazioni relative a tali siti. — Causa C-47/23

Giurisprudenza europea62023CJ0047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto solo in parte il ricorso della Commissione contro la Germania in materia Natura 2000. Ha dichiarato che la Repubblica federale di Germania è venuta meno all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat per non aver adottato, in modo generale e sistematico, misure idonee a evitare il degrado di due tipi di habitat protetti, mentre ha respinto la censura relativa all’obbligo di aggiornare i formulari standard dei siti. Le spese sono state compensate tra le parti.

Inadempimento della Germania per mancata adozione di misure idonee a evitare il degrado di due tipi di habitat Natura 2000 e per mancato aggiornamento dei formulari standard dei siti.

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a stabilire, da un lato, se la Germania avesse violato l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE omettendo in modo generale e sistematico di adottare opportune misure per evitare il degrado dei tipi di habitat 6510 e 6520 nei siti Natura 2000 designati; dall’altro, se l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della stessa direttiva imponesse agli Stati membri un obbligo di aggiornamento periodico dei dati contenuti nei formulari standard dei siti.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat impone agli Stati membri un obbligo generale di adottare misure opportune, anche a livello di singoli siti, per evitare il degrado degli habitat nelle zone speciali di conservazione; la Commissione può far valere anche un inadempimento sistematico e persistente dimostrando perdite significative e la probabilità che derivino da carenze di sorveglianza o di protezione. Invece, l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva non impone agli Stati membri un obbligo autonomo di aggiornamento periodico dei formulari standard dei siti, ma solo la trasmissione iniziale delle informazioni richieste.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Direttiva 2013/17/UE
  • Articolo 6, paragrafo 2, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 3, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 9, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 11, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 17, direttiva 92/43/CEE
  • Decisione di esecuzione 2011/484/UE
  • Articolo 138, paragrafo 3, regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 127, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte

Inadempimento della Germania in materia di tutela degli habitat Natura 2000

La pronuncia è resa in un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica federale di Germania. La controversia riguarda la tutela di due tipi di habitat dell’allegato I della direttiva 92/43/CEE, inseriti nella rete Natura 2000, e in particolare la portata degli obblighi di prevenzione del degrado nelle zone speciali di conservazione e degli obblighi di aggiornamento delle informazioni sui siti.

Fatti e procedimento precontenzioso

La Commissione aveva avviato il procedimento dopo aver riscontrato, sulla base delle relazioni tedesche ex articolo 17 della direttiva habitat, un degrado dei tipi di habitat 6510 e 6520 nei siti che li ospitavano. Con lettera di diffida del 26 luglio 2019 e successivo parere motivato del 30 ottobre 2020, essa contestava alla Germania due violazioni:

  • l’omessa adozione, in maniera generale e sistematica, di opportune misure per evitare il degrado di tali habitat nei siti designati;
  • l’omessa trasmissione alla Commissione di dati aggiornati relativi ai medesimi habitat nei siti interessati.

Normativa rilevante

La Corte ricorda il quadro della direttiva 92/43/CEE, in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 2, che impone il mantenimento o il ripristino degli habitat in uno stato di conservazione soddisfacente;
  • l’articolo 3, che istituisce la rete ecologica europea Natura 2000;
  • l’articolo 4, che disciplina la proposta dei siti, la selezione dei siti di importanza comunitaria e la designazione delle zone speciali di conservazione;
  • l’articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4, che contiene misure di conservazione, prevenzione e compensazione;
  • l’articolo 9, relativo alla valutazione periodica del contributo di Natura 2000;
  • l’articolo 11, che impone la sorveglianza dello stato di conservazione;
  • l’articolo 17, che prevede le relazioni periodiche degli Stati membri. Sono inoltre richiamati la decisione di esecuzione 2011/484/UE sul formulario standard Natura 2000 e, sul piano processuale, gli articoli 127, paragrafo 1, e 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte.

Eccezioni di irricevibilità

La Germania aveva eccepito l’irricevibilità parziale del ricorso sotto due profili.

Mancata corrispondenza tra parere motivato e ricorso

Sosteneva che nel ricorso la Commissione aveva ampliato la contestazione indicando 101 siti non menzionati nel parere motivato. La Corte ha respinto l’eccezione: in un ricorso che denuncia un inadempimento di carattere generale e sistematico, la Commissione può produrre elementi complementari dinanzi alla Corte per illustrare e dimostrare la persistenza dell’inadempimento, purché non modifichi l’oggetto della controversia. I nuovi siti erano soltanto elementi illustrativi della stessa prassi contestata.

Imprecisione del ricorso sull’obbligo di sorveglianza

La Germania sosteneva inoltre che la censura relativa alla sorveglianza fosse troppo vaga. La Corte ha respinto anche questa eccezione, rilevando che la questione della portata e della frequenza della sorveglianza attiene al merito della controversia, non alla ricevibilità.

Primo motivo: violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat

La Commissione imputava alla Germania un inadempimento generale e sistematico per non aver adottato misure appropriate contro il degrado dei tipi di habitat 6510 e 6520.

Valutazione della Corte sul degrado degli habitat

La Corte ricorda che l’articolo 6, paragrafo 2, impone un obbligo generale di adottare misure appropriate per evitare il degrado degli habitat nelle zone speciali di conservazione. Non è necessario dimostrare un nesso causale certo tra la condotta dello Stato e il degrado: basta provare una probabilità o un rischio che l’omissione abbia causato il deterioramento.

Nel caso di specie, la Corte ritiene provato che:

  • in un numero considerevole di siti vi erano perdite di superficie significative dei tipi di habitat 6510 e 6520;
  • tali siti erano distribuiti in vari Länder, con carattere rappresentativo sul territorio tedesco;
  • la Germania non ha fornito spiegazioni sufficienti per una parte rilevante delle perdite riscontrate.

Insufficienza della sorveglianza

Quanto alla sorveglianza, la Corte osserva che le misure applicate in Germania non erano abbastanza specifiche, regolari e consequenziali per essere considerate "opportune" ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2. La nozione di sorveglianza, pur lasciando un margine di discrezionalità agli Stati membri, richiede controlli effettivi e adeguati al rischio di degrado.

Mancanza di misure giuridicamente vincolanti contro fertilizzazione e mietitura precoce

La Corte accoglie anche l’argomento relativo all’assenza di misure vincolanti contro la fertilizzazione eccessiva e la mietitura precoce. Tali pratiche, pacificamente idonee a degradare gli habitat, non erano contrastate da disposizioni giuridicamente vincolanti sufficienti; raccomandazioni, piani di gestione non vincolanti e accordi volontari non bastano, se non assicurano un livello di tutela equivalente. Da ciò deriva la violazione dell’articolo 6, paragrafo 2.

Secondo motivo: presunto obbligo di aggiornare i formulari standard ex articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

La Commissione sosteneva che la Germania dovesse trasmettere dati aggiornati sui siti Natura 2000, in particolare sui formulari standard, per consentire il corretto funzionamento della rete e la valutazione periodica ex articolo 9.

La Corte respinge la censura. Il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, disciplina la trasmissione iniziale, entro un termine preciso, dell’elenco dei siti e delle informazioni ad essi relative; non contiene un obbligo di aggiornamento periodico. Né l’articolo 17, né l’articolo 9, né il considerando 4 della decisione di esecuzione 2011/484/UE consentono di ricavare da tale disposizione un obbligo autonomo e continuo di aggiornamento a carico degli Stati membri. Un’interpretazione teleologica non può sovvertire il chiaro tenore letterale della norma.

Dispositivo e conseguenze

La Corte dichiara che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, come modificata, avendo omesso in maniera generale e sistematica di adottare opportune misure per evitare il degrado dei tipi di habitat 6510 e 6520 nei siti designati. Il ricorso è respinto per il resto, in particolare quanto alla pretesa violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma. Le spese sono compensate tra le parti.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat impone un obbligo generale di prevenzione del degrado degli habitat nelle zone speciali di conservazione;
  • la Commissione può contestare un inadempimento sistematico e persistente fondato su un insieme di casi rappresentativi;
  • la mancanza di sorveglianza adeguata e di misure vincolanti efficaci può integrare la violazione dell’obbligo di adottare misure opportune;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, non impone un aggiornamento periodico dei formulari standard dei siti Natura 2000.

Come è indicizzato

Materieambienterete natura 2000conservazione degli habitatinadempimento dello stato membroprotezione delle zone speciali di conservazione

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