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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-197/23

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 novembre 2024. — S. S.A. contro C. sp. z o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Rimedi giurisdizionali – Tutela giurisdizionale effettiva – Giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Norme nazionali che disciplinano l’assegnazione casuale delle cause ai giudici di un organo giurisdizionale e la modifica dei collegi giudicanti – Disposizione che vieta di dedurre le violazioni di tali norme nell’ambito di un procedimento di appello. — Causa C-197/23

Giurisprudenza europea62023CJ0197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha esaminato un rinvio pregiudiziale della Corte d'appello di Varsavia relativo a una normativa polacca che vietava al giudice d'appello di sindacare la regolarità della riassegnazione di una causa e della modifica del giudice di primo grado. La Corte ha escluso che l'articolo 47 della Carta fosse direttamente applicabile alla controversia principale, ma ha ritenuto decisivo l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell'articolo 2 TUE e della Carta. Ha quindi affermato che un divieto assoluto di controllo giurisdizionale è incompatibile con il diritto UE.

Tutela giurisdizionale effettiva e controllo in appello della regolarità della riassegnazione della causa e della modifica del collegio giudicante

La questione giuridica

Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell'articolo 2 TUE e dell'articolo 47 della Carta, osti a una normativa nazionale che impedisce in ogni caso al giudice d'appello di verificare se la riassegnazione della causa al giudice o al collegio che ha deciso in primo grado sia avvenuta in violazione delle norme nazionali sull'assegnazione casuale delle cause e sulla modifica della composizione del collegio, e quindi di dichiarare la nullità del procedimento di primo grado.

Principio di diritto

L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell'articolo 2 TUE e dell'articolo 47 della Carta, osta a una norma nazionale che vieti in assoluto al giudice d'appello di controllare se la riassegnazione della causa o la modifica del collegio giudicante nel primo grado sia avvenuta in violazione delle norme nazionali applicabili; uno Stato membro che disciplini l'assegnazione delle cause e la composizione dei collegi deve consentire un controllo giurisdizionale sul rispetto di tali regole e, se necessario, la declaratoria di nullità del procedimento quando il giudice di primo grado non sia stato indipendente, imparziale e precostituito per legge.

Norme richiamate

  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 379, punto 4, del codice di procedura civile polacco
  • Articolo 386, paragrafo 2, del codice di procedura civile polacco
  • Articolo 45 della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari
  • Articolo 47a della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari
  • Articolo 47b della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari
  • Articolo 55, paragrafo 4, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari
  • Articolo 8 della legge del 20 dicembre 2019
  • Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento sul funzionamento degli organi giurisdizionali ordinari
  • Articolo 52b del regolamento sul funzionamento degli organi giurisdizionali ordinari
  • Articolo 52c del regolamento sul funzionamento degli organi giurisdizionali ordinari
  • Articolo 15, paragrafo 1, punto 4, della legge polacca sulla lotta alla concorrenza sleale

Tutela giurisdizionale effettiva e controllo della riassegnazione della causa

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'appello di Varsavia) in una controversia civile-commerciale tra S. S.A. e C. sp. z o.o., con intervento del procuratore regionale di Varsavia. Il nodo centrale è la compatibilità con il diritto dell'Unione di una norma nazionale che impedisce al giudice d'appello di verificare la regolarità della sostituzione del giudice di primo grado e, se del caso, dichiarare la nullità del procedimento.

Fatti e procedimento principale

La S., cessionaria di un credito, ha chiesto alla C. il pagamento di somme che assumeva indebitamente percepite nell'ambito di un accordo commerciale, sostenendo che si trattasse di corrispettivi vietati dalla normativa polacca sulla concorrenza sleale. La causa era stata assegnata a un giudice monocratico del Tribunale regionale di Varsavia; tuttavia, nell'udienza fissata, il giudice originariamente assegnatario era assente per congedo e veniva sostituito dal giudice di turno. La domanda veniva respinta in primo grado e, in appello, la S. deduceva la nullità del procedimento ex articolo 379, punto 4, del codice di procedura civile, per composizione irregolare del giudice.

Il giudice del rinvio riteneva che la sostituzione fosse avvenuta in violazione dell'articolo 47b della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e rilevava che l'articolo 55, paragrafo 4, della medesima legge vietava al giudice d'appello di sindacare tali irregolarità.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se un tribunale di primo grado composto da un giudice sostituito in palese violazione delle regole nazionali sull'assegnazione e sulla modifica della composizione possa essere considerato un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge;
  • se il diritto dell'Unione osti a una norma nazionale che impedisce al giudice di secondo grado di dichiarare la nullità del procedimento di primo grado per tali vizi.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l'articolo 2 TUE, sul valore dello Stato di diritto;
  • l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, sugli obblighi degli Stati membri di assicurare rimedi giurisdizionali effettivi nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione;
  • l'articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

Sul piano nazionale vengono in rilievo le disposizioni del codice di procedura civile sulla nullità per composizione irregolare del giudice e, soprattutto, l'articolo 55, paragrafo 4, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, che vieta di invocare le regole su assegnazione e modifica dei collegi per contestare la regolarità della composizione.

Ricevibilità e competenza della Corte

La Corte respinge le obiezioni di irricevibilità. Osserva che, pur non essendo la controversia principale direttamente connessa all'attuazione di una specifica norma UE, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE si applica a tutti gli organi giurisdizionali che possono pronunciarsi su questioni di diritto UE. Inoltre, l'articolo 47 della Carta non è applicabile al merito della causa, perché la controversia principale è fondata solo sul diritto nazionale; tuttavia la Carta deve essere presa in considerazione come parametro interpretativo dell'articolo 19 TUE.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l'indipendenza del giudice ha una dimensione esterna e una interna: la prima protegge da pressioni o influenze esterne, la seconda coincide con l'imparzialità e l'equidistanza rispetto alle parti. Sottolinea inoltre che il requisito del giudice "precostituito per legge" riguarda non solo il fondamento legale dell'organo, ma anche la sua composizione nel singolo caso e il rispetto delle norme interne che disciplinano partecipazione e designazione dei giudici.

Da ciò deriva che la verifica del rispetto di tali garanzie è una formalità sostanziale, rilevante per l'ordine pubblico, e deve poter essere effettuata dal giudice, anche d'ufficio, quando sorga un dubbio serio. Se uno Stato membro prevede regole sulla composizione dei collegi e sulla riassegnazione delle cause, deve garantire un controllo giurisdizionale sulla loro osservanza.

La Corte considera quindi incompatibile con il diritto dell'Unione una normativa che escluda in ogni caso il controllo del giudice d'appello sulla riassegnazione della causa o sulla modifica del collegio, quando tale controllo serve a verificare se il giudice di primo grado fosse effettivamente indipendente, imparziale e precostituito per legge. La Corte richiama anche la precedente sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), in cui aveva già dichiarato incompatibile l'articolo 55, paragrafo 4, della legge polacca.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell'articolo 2 TUE e dell'articolo 47 della Carta, osta a una disposizione nazionale che impedisce in ogni caso al giudice d'appello di verificare se la riassegnazione di una causa al collegio giudicante che ha statuito in primo grado sia avvenuta in violazione delle norme nazionali sulle assegnazioni delle cause.

Principio affermato

Nei sistemi nazionali che disciplinano l'assegnazione casuale delle cause e la modifica dei collegi, deve esistere un controllo giurisdizionale effettivo sulla loro osservanza; un divieto assoluto di sindacare in appello la regolarità della composizione del giudice di primo grado viola l'articolo 19 TUE, perché priva di tutela la garanzia del giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.

Come è indicizzato

Materietutela giurisdizionale effettivaindipendenza e imparzialità del giudiceorganizzazione della giustizia negli stati membririnvio pregiudizialediritto processuale civile polacco

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