Corte di giustizia, Sentenza C-230/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2024. — Reprobel CV contro Copaco Belgium NV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Gent. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) – Eccezioni e limitazioni – Equo compenso – Effetto diretto – Ente incaricato dallo Stato della riscossione e della ripartizione dell’equo compenso – Poteri esorbitanti. — Causa C-230/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in una controversia tra una società di gestione collettiva belga e un distributore di dispositivi di riproduzione, chiarisce che il regime dell’equo compenso previsto dalla direttiva 2001/29 può essere fatto valere direttamente dai privati. La direttiva è dotata di effetto diretto e impone ai giudici nazionali di disapplicare le norme interne incompatibili. La Corte afferma inoltre che un ente privato incaricato dalla legge della riscossione e ripartizione del compenso, se munito di poteri esorbitanti, può essere assimilato allo Stato ai fini dell’opponibilità della direttiva.
Effetto diretto dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 e opponibilità di tale norma a un ente privato incaricato dalla Stato della riscossione dell’equo compenso per la reprografia.
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 consenta a un singolo di opporre a un ente incaricato dallo Stato della riscossione e ripartizione dell’equo compenso il contrasto della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, quando l’ente svolge un compito di interesse pubblico ed è dotato di poteri esorbitanti; se tale disposizione abbia effetto diretto; e se il giudice nazionale debba disapplicare la norma interna incompatibile che impone al privato il pagamento del compenso.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 è dotato di effetto diretto: quando uno Stato membro non lo recepisce correttamente, il singolo può invocarlo per escludere l’applicazione di una norma nazionale che gli imponga di versare un equo compenso in violazione della direttiva. Inoltre, un ente incaricato dallo Stato della riscossione e ripartizione di tale compenso, che svolga un compito di interesse pubblico e disponga di poteri esorbitanti rispetto ai rapporti tra privati, può essere assimilato allo Stato ed è quindi destinatario dell’opponibilità della direttiva da parte del singolo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/29/CE
- Articolo 2 direttiva 2001/29/CE
- Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), direttiva 2001/29/CE
Effetto diretto dell’equo compenso per la reprografia e opponibilità a un ente incaricato dallo Stato
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Tribunale delle imprese di Gand, divisione di Gand, in materia di diritto d’autore e compenso per la riproduzione di opere protette. La Corte è chiamata a chiarire sia se la direttiva 2001/29/CE possa essere invocata direttamente dai privati, sia se un ente privato incaricato dalla normativa nazionale della riscossione e ripartizione dell’equo compenso debba essere assimilato allo Stato.
Fatti e procedimento principale
La controversia oppone la Reprobel CV, società cooperativa di gestione collettiva incaricata dal diritto belga di riscuotere e ripartire le remunerazioni dovute per la reprografia, alla Copaco Belgium NV, distributore di fotocopiatrici, scanner e altri dispositivi di riproduzione. La Copaco aveva sospeso il pagamento delle fatture relative al periodo novembre 2015-gennaio 2017, sostenendo che la normativa belga allora applicabile fosse incompatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, come interpretata nella sentenza Hewlett-Packard Belgium (C‑572/13).
Quadro normativo UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 31 della direttiva 2001/29, che impone un giusto equilibrio tra titolari dei diritti e utenti;
- il considerando 35, relativo all’equo compenso quale indennizzo adeguato per l’uso delle opere;
- il considerando 38, che consente agli Stati membri di prevedere eccezioni o limitazioni per la copia privata con equo compenso;
- l’articolo 2, che riconosce il diritto esclusivo di riproduzione;
- l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), che consente eccezioni per la riproduzione su carta o per uso privato, a condizione che i titolari ricevano un equo compenso.
Normativa belga e ruolo di Reprobel
La legge belga sul diritto d’autore prevedeva una remunerazione per gli autori e gli editori di opere fissate su supporto grafico o analogo, con una componente forfettaria e una proporzionale. La Reprobel era designata dal Re per garantire la riscossione e la ripartizione di tali somme. La decisione di rinvio descriveva anche vari poteri della società: richieste di informazioni ai debitori e ad altri operatori, accesso a dati presso autorità doganali, fiscali e previdenziali, e obblighi di sottoporre al ministro competente regole di ripartizione e formulari dichiarativi.
Questione dell’assimilazione allo Stato
La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui le disposizioni di una direttiva sufficientemente chiare e incondizionate possono essere invocate non solo contro lo Stato in senso stretto, ma anche contro organismi soggetti all’autorità o al controllo pubblico, incaricati di un compito di interesse pubblico e dotati di poteri esorbitanti.
Nel caso di specie, la Reprobel, pur essendo una persona giuridica di diritto privato e non essendo controllata dallo Stato belga, svolge un compito di interesse pubblico: attua infatti l’obbligo dello Stato di garantire un equo compenso per le eccezioni al diritto di riproduzione previste dalla direttiva. La Corte sottolinea che la riscossione e ripartizione dell’equo compenso serve a realizzare il giusto equilibrio tra interessi contrapposti e a garantire ai titolari dei diritti una remunerazione che altrimenti sarebbe difficile ottenere dagli utenti privati.
La Corte rileva inoltre che Reprobel dispone di poteri esorbitanti rispetto ai rapporti tra privati, in particolare:
- può esigere il pagamento del compenso da una categoria astratta di soggetti individuata dalla legge;
- può chiedere informazioni, a pena di sanzioni penali, non solo ai debitori ma anche ad altri operatori del mercato;
- può ottenere dati da amministrazioni pubbliche quali dogane, IVA e previdenza sociale.
Questi elementi bastano per considerarla assimilabile allo Stato ai fini dell’opponibilità della direttiva.
Effetto diretto dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)
La Corte afferma che la disposizione è sufficientemente incondizionata e precisa. Pur lasciando agli Stati membri un margine di discrezionalità sulle modalità di attuazione e finanziamento, essa impone un obbligo di risultato: se uno Stato introduce le eccezioni, deve anche assicurare un equo compenso correlato al pregiudizio effettivo e rispettoso del giusto equilibrio.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare:
- Padawan (C‑467/08),
- Hewlett-Packard Belgium (C‑572/13),
- Microsoft Mobile Sales International (C‑110/15),
- Austro-Mechana (C‑433/20),
- Seven.One Entertainment Group (C‑260/22).
Ne deriva che, in caso di recepimento scorretto, il singolo può far valere la disposizione davanti al giudice nazionale per opporsi al pagamento di somme imposte in violazione dei criteri UE.
Dispositivo e conseguenze pratiche
La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 può essere opposto a un ente incaricato dallo Stato della riscossione e ripartizione dell’equo compenso, se tale ente svolge un compito di interesse pubblico e dispone di poteri esorbitanti. Inoltre, tale disposizione ha effetto diretto: il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna incompatibile e garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione.
Principi utili per la pratica
Per gli operatori, la sentenza conferma che:
- un organismo formalmente privato può essere trattato come emanazione statale quando esercita funzioni pubbliche con poteri speciali;
- l’equo compenso per copia privata o reprografia deve restare correlato al pregiudizio effettivo;
- il privato può rifiutare il pagamento richiesto da una normativa nazionale incompatibile con la direttiva, se la disposizione UE è direttamente efficace.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-394/22
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-646/22
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-781/22
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-47/23
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-197/23
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-613/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →