Corte di giustizia, Sentenza C-394/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 novembre 2024. — Oilchart International NV contro O.W. Bunker (Netherlands) BV e ING Bank NV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) – Esclusione – Nozione di “fallimenti, concordati e procedure affini” – Azione che deriva direttamente da una procedura d’insolvenza e che vi si inserisce strettamente – Azione per il pagamento di un credito esperita dopo la dichiarazione d’insolvenza della società debitrice e l’insinuazione di tale credito al passivo – Regolamento (CE) n. 1346/2000. — Causa C-394/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte precisa il confine tra il regolamento Bruxelles I bis e il regolamento sulle procedure di insolvenza. Un’azione di pagamento contro una società già fallita non è automaticamente esclusa dal regolamento n. 1215/2012 solo perché il credito è stato insinuato al passivo. Conta il fondamento giuridico dell’azione: se è contrattuale e autonoma, resta materia civile e commerciale. La disciplina fallimentare nazionale può incidere sugli effetti sostanziali, ma non sulla qualificazione ai fini della competenza internazionale.
Ambito dell’esclusione "fallimenti" del regolamento Bruxelles I bis: un’azione di pagamento contro una società fallita rientra o no nelle procedure di insolvenza.
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000, debba essere interpretato nel senso che l’esclusione per i "fallimenti" comprende un’azione proposta in uno Stato membro per il pagamento di merci consegnate, quando: l’atto introduttivo non menziona la previa apertura della procedura di insolvenza in un altro Stato membro né l’insinuazione del credito al passivo; e quando la qualificazione e gli effetti dell’azione dipendono dalle norme fallimentari nazionali.
Principio di diritto
L’esclusione dall’ambito del regolamento n. 1215/2012 per i "fallimenti" si applica solo alle azioni che derivano direttamente da una procedura di insolvenza e vi si inseriscono strettamente; non vi rientra un’azione di pagamento per merci consegnate fondata su un rapporto contrattuale di diritto comune, anche se proposta dopo l’apertura del fallimento, senza menzione di quest’ultimo e pur essendo il credito già insinuato al passivo. La competenza giurisdizionale va quindi determinata secondo il regolamento Bruxelles I bis, mentre gli effetti dell’insinuazione e dell’azione sul fallimento restano affidati alla legge applicabile alla procedura di insolvenza.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 28, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 1346/2000
- Regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 6, regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 84, paragrafo 2, regolamento (UE) 2015/848
- Wet op het faillissement en de surséance van betaling (NFW), articoli 25, 26 e 110
Azione di pagamento contro società fallita e riparto di competenza tra Bruxelles I bis e regolamento insolvenza
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dallo hof van beroep te Antwerpen, riguarda la delimitazione dell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 rispetto al regolamento (CE) n. 1346/2000. Il caso concerne il recupero di una fattura per rifornimenti di carburante resa da Oilchart a favore di O.W. Bunker, poi dichiarata fallita nei Paesi Bassi.
Fatti e procedimento principale
Oilchart aveva fornito carburante nel 2014 e aveva emesso una fattura rimasta insoluta. Dopo la dichiarazione di fallimento della debitrice nei Paesi Bassi, il relativo credito era stato insinuato al passivo presso i curatori. Successivamente Oilchart ha agito in Belgio contro la società fallita per ottenere il pagamento della fattura; nell’azione è intervenuta anche ING Bank NV, titolare di una cessione di credito concessa dalla società fallita.
Il giudice di primo grado belga aveva dichiarato irricevibile il ricorso sulla base del diritto fallimentare olandese. In appello, il giudice del rinvio ha dubitato della propria competenza internazionale, anche alla luce dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, poiché il convenuto non era comparso.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:
- se un’azione per il pagamento di merci consegnate, proposta dopo l’apertura di un fallimento in un altro Stato membro e senza menzione di tale procedura nell’atto di citazione, rientri nella nozione di "fallimenti, procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, concordati e procedure affini" di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012;
- se l’articolo 25, paragrafo 2, della NFW olandese sia compatibile con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, nella misura in cui consentirebbe di esercitare un’azione di pagamento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro invece che dinanzi al giudice dell’insolvenza.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- il regolamento (UE) n. 1215/2012, in particolare l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera b), e l’articolo 28, paragrafo 1;
- il regolamento (CE) n. 1346/2000, in particolare gli articoli 3 e 4, nonché i considerando 2 e 6;
- il regolamento (UE) 2015/848, che ha abrogato il regolamento n. 1346/2000 ma non si applica ratione temporis, sebbene il suo articolo 6 riprenda il criterio delle azioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e vi si inseriscono strettamente;
- gli articoli 25, 26 e 110 della NFW olandese, richiamati per comprendere la distinzione tra azioni "verificabili" e azioni "non verificabili".
Ragionamento della Corte: criterio del fondamento giuridico
La Corte ribadisce che i regolamenti Bruxelles I bis e insolvenza devono essere interpretati in modo da evitare sia sovrapposizioni sia vuoti di tutela. L’esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 riguarda solo le azioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e vi si inseriscono strettamente.
Per stabilire se un’azione rientri o meno nell’esclusione, l’elemento decisivo non è il contesto procedurale, ma il fondamento giuridico della domanda:
- se il diritto fatto valere deriva da norme comuni di diritto civile e commerciale, l’azione resta nel campo del regolamento n. 1215/2012;
- se invece discende da norme derogatorie proprie dell’insolvenza, allora è esclusa da Bruxelles I bis e ricade nel regolamento n. 1346/2000.
Nel caso di specie, l’azione di Oilchart mira al pagamento di merci consegnate in esecuzione di un contratto concluso prima del fallimento. La Corte osserva che sia il credito sia le modalità di esecuzione invocate trovano la loro base nel diritto contrattuale, e sono indipendenti dalle regole speciali della procedura concorsuale. Il fatto che il credito sia stato insinuato al passivo e che la domanda sia stata proposta dopo l’apertura del fallimento non basta a mutarne la natura.
Ragionamento della Corte: irrilevanza della sola insinuazione al passivo
La Corte precisa che la questione se un’azione individuale possa essere proposta contro una società in stato di insolvenza, o quale effetto produca l’eventuale insinuazione del credito al passivo, non attiene alle regole di competenza, ma alle norme sulla legge applicabile. In base all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, la procedura di insolvenza e i suoi effetti sono disciplinati dalla legge dello Stato di apertura; nel caso concreto, quella dei Paesi Bassi.
Dalla combinazione degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 1346/2000 emerge che la legge applicabile accompagna la procedura e i suoi effetti, ma ciò non trasforma automaticamente in controversia di insolvenza ogni azione connessa a un credito insinuato. La Corte sottolinea che la corrispondenza tra giudice competente e legge applicabile non è assoluta e che la competenza va stabilita autonomamente.
Decisione della Corte
La Corte risponde alla prima questione affermando che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 non si applica a un’azione proposta in uno Stato membro contro una società, volta al pagamento di merci consegnate, che non menzioni né la procedura di insolvenza precedentemente aperta in un altro Stato membro né il fatto che il credito sia già stato insinuato al passivo.
Conseguentemente, non è necessario rispondere alla seconda questione pregiudiziale.
Principio di diritto ricavabile
Ai fini del riparto tra Bruxelles I bis e regolamento insolvenza, un’azione di pagamento fondata su un rapporto contrattuale resta "materia civile e commerciale" quando non trae origine da norme specifiche della procedura di insolvenza. L’apertura del fallimento del debitore e la precedente insinuazione del credito non bastano, da sole, a far rientrare la controversia nell’esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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