Corte di giustizia, Sentenza C-781/22
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 14 November 2024. — LE v European Commission. — Appeal – Projects funded by the European Union in the area of research – Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) – Project ALL-GAS – Regulation (EC) No 1906/2006 – Grant agreement – Consortium agreement – Exclusion of a participant – Ineligible costs – Debit notes – Article 299 TFEU – Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 – Article 100(2) – Enforceable decision – Recovery decision – Action for annulment. — Case C-781/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto integralmente l’appello di LE contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il recupero di contributi UE relativi al progetto ALL-GAS. Ha ritenuto corretta l’inammissibilità dell’impugnazione contro preavvisi e debit notes, perché atti interni a un rapporto contrattuale e non atti autonomamente annullabili. Ha inoltre escluso che il Tribunale avesse violato l’obbligo di motivazione, i diritti di difesa o altri principi generali dell’ordinamento dell’Unione. LE è stata condannata alle spese, comprese quelle del procedimento incidentale per misure provvisorie.
Appello contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’azione di annullamento avverso la decisione della Commissione di recupero di somme indebitamente versate nell’ambito del progetto di ricerca ALL-GAS finanziato dal VII PQ: limiti dell’azione ex articolo 263 TFUE rispetto a preavvisi e debit notes, e legittimità della decisione di recupero.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare inammissibili le domande di annullamento dei pre-information letters e delle debit notes, qualificandoli come atti inseriti nel contesto contrattuale e non come atti impugnabili ex articolo 263 TFUE; se abbia violato l’obbligo di motivazione, il diritto di essere ascoltato, il principio del contraddittorio, la tutela del legittimo affidamento, la parità di trattamento, il termine ragionevole e il principio di buona amministrazione nel respingere l’impugnazione della decisione di recupero della Commissione.
Principio di diritto
La Corte ribadisce che, nell’ambito di un rapporto contrattuale con un’istituzione dell’Unione, solo gli atti che mirano a produrre effetti giuridici vincolanti al di fuori del rapporto contrattuale e nell’esercizio di prerogative pubbliche sono impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE; di conseguenza, preavvisi di recupero e debit notes emessi per la riscossione di un credito derivante da un grant agreement non equivalgono di per sé a un titolo esecutivo e la loro impugnazione autonoma è inammissibile. La Corte inoltre conferma che la Commissione può fondare la decisione di recupero su elementi istruttori non previamente comunicati al beneficiario, salvo che sia stato negato l’accesso al fascicolo, e che, in sede di appello, non possono essere introdotti nuovi motivi o contestazioni fattuali né ottenere una rivalutazione delle prove.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 272 TFUE
- Articolo 274 TFUE
- Articolo 299 TFUE
- Decisione n. 1982/2006/CE
- Regolamento (CE) n. 1906/2006
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1906/2006
- Articolo 26 del regolamento (CE) n. 1906/2006
- Articolo 27 del regolamento (CE) n. 1906/2006
- Articolo 37 del regolamento (CE) n. 1906/2006
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 188 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 201 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 168 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Recupero di somme nell’ambito del progetto ALL-GAS finanziato dal VII programma quadro
La pronuncia riguarda un appello ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’azione di annullamento proposta da LE avverso una decisione della Commissione di recupero di EUR 275 915,12, oltre interessi, nell’ambito del progetto ALL-GAS finanziato dal Settimo programma quadro di ricerca. La controversia nasce da una relazione contrattuale tra Commissione e consorzio beneficiario, disciplinata dal regolamento n. 1906/2006 e dal grant agreement concluso il 28 giugno 2011.
Fatti e svolgimento della procedura
La Commissione aveva inizialmente versato prefinanziamenti e pagamenti intermedi al consorzio, di cui LE era membro. Successivamente, a seguito di tensioni tra i partner, sospensione dell’esecuzione del progetto, contestazioni sui comportamenti di LE e cessazione della sua partecipazione al consorzio, la Commissione avviava la procedura di recupero delle somme ritenute non eleggibili. Dopo audit su una società collegata a LE, venivano emesse lettere preinformative e successivi debit notes; infine, la Commissione adottava la decisione C(2020) 3988 final del 9 giugno 2020.
Normativa rilevante richiamata
La Corte richiama, tra l’altro:
- la decisione n. 1982/2006/CE sul Settimo programma quadro;
- il regolamento n. 1906/2006, in particolare gli articoli 18, 26, 27 e 37;
- il regolamento finanziario 2018/1046, in particolare gli articoli 188 e 201;
- gli articoli 263, 272, 274 e 299 TFUE;
- l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali;
- le norme procedurali sugli appelli, in particolare gli articoli 168, 169, 170, 184 e 138 del regolamento di procedura.
Admissibility dell’appello
La Commissione eccepiva l’inammissibilità dell’appello per difetto di chiarezza, precisione e per la pretesa richiesta di una nuova valutazione di fatto. La Corte respinge tali eccezioni in linea generale: un appello resta limitato ai punti di diritto, ma può contenere anche censure giuridiche sufficienti; inoltre, la mancata allegazione materiale della sentenza impugnata non è requisito di ricevibilità se il provvedimento è sufficientemente identificato. Tuttavia, la Corte dichiara inammissibili le domande troppo vaghe, quelle che mirano all’adozione di “altre misure” non specificate e quelle che introducono questioni nuove o non dedotte in primo grado.
Primo motivo: pre-information letters e debit notes
La Corte conferma la linea del Tribunale secondo cui le lettere preinformative e i debit notes relativi al recupero del credito rientrano nel contesto del grant agreement e perseguono un recupero basato sul contratto. In base alla giurisprudenza richiamata, un atto di questo tipo non equivale a un titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE, pur potendo precedere eventualmente l’adozione di un atto esecutivo. Ne consegue che non sono autonomamente impugnabili ex articolo 263 TFUE. Le critiche di LE sulla mancata considerazione di taluni argomenti o sulla violazione del diritto di essere sentita vengono respinte perché il Tribunale aveva già fornito una motivazione sufficiente sulla natura contrattuale degli atti.
Secondo motivo: motivazione della decisione di recupero e diritto di essere ascoltato
La Corte osserva che il Tribunale ha correttamente ritenuto sufficiente la motivazione della decisione impugnata, anche con riferimento ai dati provenienti dall’audit e alla comunicazione delle osservazioni del coordinatore del consorzio. Il fatto che LE non abbia ricevuto alcuni documenti interni o relazioni del coordinatore non comporta, di per sé, violazione dell’articolo 41 della Carta, poiché non risulta richiesto l’accesso al fascicolo né negato tale accesso. Inoltre, non spettava alla Commissione motivare nel proprio provvedimento una decisione presa dal coordinatore del consorzio, come l’esclusione di una società collegata.
Terzo motivo: contraddittorio, parità di trattamento e legittimo affidamento
Le censure di LE risultano in larga parte inammissibili perché non indicano con precisione gli errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale o introducono argomenti nuovi in appello. La Corte osserva che la situazione di LE non era comparabile a quella degli altri membri del consorzio, anche perché la sua partecipazione era stata terminata e la Corte non era tenuta a sindacare la legittimità di tale cessazione ai fini della comparabilità. Viene inoltre escluso che il principio in dubio pro reo sia pertinente in un contenzioso di recupero di contributi UE di natura amministrativo-contrattuale.
Quarto motivo: termine ragionevole e buona amministrazione
Quanto alla durata del procedimento, la Corte ricorda che il superamento del termine ragionevole può condurre all’annullamento solo se è dimostrato un pregiudizio per i diritti di difesa o un’incidenza sull’esito del procedimento. LE non ha dimostrato tale nesso. Quanto alla buona amministrazione, il Tribunale aveva già esaminato la questione nell’ambito del quinto motivo di primo grado; le critiche in appello non individuano un errore di diritto specifico e, in parte, introducono censure nuove. Anche il riferimento all’articolo 188 del regolamento 2018/1046 non consente di sovvertire la soluzione adottata.
Dispositivo e spese
Poiché nessuno dei motivi di appello è accolto, la Corte respinge integralmente l’appello. LE è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, incluse quelle relative al procedimento di misure provvisorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-394/22
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-646/22
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-47/23
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-197/23
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-230/23
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-613/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →