Cassazione Civile, Ordinanza n. 08908/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia riguarda la reiterazione di contratti a tempo determinato nel sistema di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica disciplinato dalla legge n. 186/2003. Il Ministero sosteneva che i contratti contestati non potessero essere imputati alla quota del 70% destinata alle assunzioni a tempo indeterminato, e che fosse onere dei docenti allegare e provare che la vacanza d’organico derivasse dalla mancata indizione dei concorsi triennali. Secondo il ricorrente, la struttura a due ruoli (70% a tempo indeterminato e 30% a tempo determinato) e le esigenze di flessibilità del sistema costituivano ragione oggettiva idonea a giustificare la reiterazione dei contratti, senza violazione della direttiva 1999/70/CE. I docenti resistenti sostenevano invece l’illegittimità della protratta precarizzazione e del rinnovo senza concorsi nei tempi previsti dalla disciplina speciale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel sistema dei docenti di religione cattolica, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato e che, dopo la legge n. 186/2003, l’indizione di un solo concorso nel 2004 ha impedito il funzionamento del sistema, determinando un abuso lesivo dell’Accordo quadro quando il docente sia mantenuto in servizio per più di un triennio senza soluzione di continuità e senza concorsi triennali di accesso ai ruoli. In tale situazione, l’illecito discende dall’inosservanza dell’obbligo di concorso previsto dalla normativa speciale e non richiede ulteriori prove da parte del lavoratore. La Corte ha inoltre escluso la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., richiamando il principio per cui la censura sulla valutazione delle prove non integra, di regola, violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alle spese di legittimità, da distrarre in favore dei difensori dei controricorrenti; è stata inoltre esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per le Amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La Corte esclude la violazione dell'onere della prova, ritenendo che l'illecito derivi dall'inosservanza dell'obbligo di concorso previsto dalla normativa speciale e non richieda ulteriori dimostrazioni a carico dei docenti.
art. 115 c.p.c.
La dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove non integra, di regola, un vizio di violazione di legge, ma attiene al merito e, se del caso, alla motivazione nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per la censura di violazione di legge, ritenuta infondata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato come possibile veicolo della censura relativa al difetto di motivazione nella valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come possibile veicolo della censura processuale relativa al vizio di motivazione/errore processuale.
art. 1 legge n. 186/2003
La disciplina speciale dei docenti di religione cattolica prevede concorsi con cadenza triennale e un sistema di reclutamento che la Corte assume come presupposto per escludere la legittimità della reiterazione senza concorsi.
direttiva 1999/70/CE
Il sistema viene letto in coerenza con la direttiva solo se l'amministrazione rispetta l'obbligo di concorsi triennali; la mancata indizione dei concorsi realizza un abuso della successione di contratti a termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La disposizione sul contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento per prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel sistema speciale di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, la protrazione del servizio a termine oltre il triennio, senza indizione dei concorsi previsti dalla legge, integra un abuso della reiterazione dei contratti a tempo determinato.
- Quando l'illecito deriva dalla mancata osservanza di un obbligo legale di reclutamento, il lavoratore non deve provare ulteriori elementi diversi dal fatto costitutivo previsto dalla norma speciale.
- La dedotta violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. non può essere utilizzata per contestare, in modo surrettizio, la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; tale censura va veicolata, se del caso, nei limiti dei vizi motivazionali consentiti.
- In presenza di un ricorso infondato, le spese seguono la soccombenza; per le Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito non opera l'ulteriore contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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